TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 maggio 2019, n. 5632

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2019-05-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Nella fattispecie in esame il contestato giudizio fa leva essenzialmente sulla scarso impatto scientifico delle pubblicazioni del ricorrente a livello internazionale, peraltro apoditticamente affermato e riguardante tutte le pubblicazioni, senza evidenziare alcunchè in ordine all’originalità e al rigore metodologico delle stesse, in relazione ai quali i giudizi individuali dei Commissari non risultano del tutto negativi e soprattutto omogenei. Inoltre, il giudizio negativo de quo laddove si basa sullo scarso impatto scientifico a livello internazionale risulta in palese contrasto con l’art.3, comma 2, il quale stabilisce che “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli e’ volta ad accertare: per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturita’ scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualita’ e originalita’ dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”, per cui per denegare il rilascio dell’abilitazione scientifica la Commissione doveva almeno dimostrare la scarsa penetrazione scientifica delle pubblicazioni del ricorrente nel panorama nazionale.

Contenuto sentenza

N. 05632/2019 REG.PROV.COLL.
N. 08115/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8115 del 2018 proposto dal dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] in Roma, Via S. [#OMISSIS#] d’Aquino n.47,
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale dalla competente Commissione, pubblicato in data 12 aprile 2018, che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di II fascia nell’ambito del concorso di cui al bando n.1532 del 2016, settore concorsuale 06/E2 “Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha unanimamente ritenuto di non abilitare il dottor [#OMISSIS#], come Professore di II fascia, nel settore concorsuale 06/E2 “Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di adeguata istruttoria. Violazione e falsa applicazione dei DD.MM. nn.120/2016, e n.602/2016 nonché del DD n.1532/2016;
2) Illegittimità del procedimento del concorso per violazione degli artt.3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 4, 5 e 6 del DM n.120/2016. Vizio di motivazione. Violazione art.3 della L. n.241/1990. Violazione di legge e della normativa concorsuale. Contraddittorietà tra gli atti della pubblica amministrazione. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Violazione del principio del legittimo affidamento e della buona e corretta amministrazione.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2019 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, ha evidenziato che i [#OMISSIS#] trattati nelle pubblicazioni “risultano assai eterogenei dall’oncologia all’urologia funzionale e alla ricerca di base. Una progettualità di ricerca scientifica continuativa si evince soltanto nell’ambito dell’utilizzo della tossina botulinica intravescicale dove le pubblicazioni dimostrano il maggior impatto scientifico a livello internazionale. Per le restanti pubblicazioni non si evidenzia omogeneità dei [#OMISSIS#] trattati, continuità progettuale e significativa penetrazione scientifica delle pubblicazioni in oggetto a livello internazionale”.
Il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale).;
II) l’art.4 prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che [#OMISSIS#] fattispecie in esame è pacifico che l’elemento ostativo al riconoscimento dell’abilitazione è da individuare nel giudizio non positivo sulle pubblicazioni, non avendo assunto alcun rilievo a tal fine gli altri due elementi (possesso dei titoli ed impatto della produzione scientifica), per cui deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse la prima delle doglianze prospettate con cui è stato contestato l’operato della Commissione in materia di valutazione dei titoli.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in [#OMISSIS#] contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Ciò considerato ed applicando tali coordinate alla vicenda in esame il Collegio sottolinea che:
a) il contestato giudizio fa leva essenzialmente sulla scarso impatto scientifico delle pubblicazioni del ricorrente a livello internazionale, peraltro apoditticamente affermato e riguardante tutte le pubblicazioni, senza evidenziare alcunchè in ordine all’originalità e al rigore metodologico delle stesse, in relazione ai quali i giudizi individuali dei Commissari non risultano del tutto negativi e soprattutto omogenei;
b) il giudizio negativo de quo laddove si basa sullo scarso impatto scientifico a livello internazionale risulta in palese contrasto, in linea con quanto prospettato dal ricorrente nell’[#OMISSIS#] profilo di doglianza, con l’art.3, comma 2, il quale stabilisce che “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli e’ volta ad accertare: per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturita’ scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualita’ e originalita’ dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”, per cui per denegare il rilascio dell’abilitazione scientifica la Commissione doveva almeno dimostrare la scarsa penetrazione scientifica delle pubblicazioni del ricorrente nel panorama nazionale.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto con conseguente annullamento del gravato provvedimento e con obbligo a carico dell’amministrazione di attivare una nuova valutazione del ricorrente da parte di un’altra commissione.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.8115 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla il gravato provvedimento nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00= (Euro duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 03/05/2019