TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 maggio 2019, n. 5641

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2019-05-03
Area: Giurisprudenza
Massima

L’iter logico seguito dalla Commissione nella valutazione complessiva del candidato è facilmente ricostruibile dall’analisi del giudizio collegiale e dei singoli, più approfonditi, giudizi individuali. In primo luogo è dato ampiamente conto di un eccessivo sbilanciamento verso profili processuali delle monografie e la mancanza di approfondimento delle stesse. Sono rilevate, altresì, carenze metodologiche, ed evidenziato il carattere prettamente descrittivo, informativo, ricognitivo e divulgativo di alcuni dei contributi analizzati. Tali motivazioni, espresse in modo articolato, sono pienamente coerenti con l’obbligo di formulare “un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato su titoli e pubblicazioni presentate…” di cui all’art. 3 D.M. n. 120/2016.

Contenuto sentenza

N. 05641/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12081/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12081 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 173; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), Miur, Dir. Gen. per la Programmazione,Il Coordinamento e Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, Università degli Studi di Brescia non costituiti in giudizio; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento previa sospensione, del giudizio di non abilitazione del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/B1-Diritto Commerciale; ove occorra, dei verbali e della relazione riassuntiva relativi ai lavori della Commissione, nei limiti dell’interesse del ricorrente alla rivalutazione del suo profilo da parte di altra commissione in diversa composizione; dell’eventuale (non conosciuto) atto ministeriale con cui si è proceduto all’approvazione dei lavori della commissione, disponendo la pubblicazione degli esiti; ove occorra, del Decreto direttoriale n. 2373 del 31.10.2016, di nomina della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale; 5. di ogni altro eventuale e non conosciuto atto prodromico, coevo o successivo, comunque attinente alla procedura de qua, sempre nei limiti del predetto interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è professore associato nel ssd IUS/04 presso l’Università degli studi di [#OMISSIS#]. A seguito del bando indetto con D.D. 1532/2016 presentava domanda per l’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore universitario di prima fascia 12/B1-Diritto commerciale. Il candidato superava la prima fase della procedura relativa al riconoscimento dei titoli tra quelli selezionati dalla Commissione e previsti dall’Allegato A del D.M. n. 120/2016 e alla verifica dell’impatto della produzione scientifica raggiungendo tutti e tre i valori soglia di cui al D.M. 602/2016.
Ai fini della valutazione il candidato presentava quindici pubblicazioni tra cui due monografie e otto articoli in Riviste di classe A.
La Commissione all’esito della valutazione esprimeva un giudizio finale negativo rilevando il mancato raggiungimento, da parte del candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], della piena maturità scientifica necessaria per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore universitario di prima fascia nel predetto settore scientifico.
Avverso tale giudizio il prof.re [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] proponeva ricorso denunciando violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 3-4-5-6 del D.M. n. 120/2016 e dell’art. 8, D.P.R. n. 95/2016 nonchè eccesso di potere e violazione dei principi sul [#OMISSIS#] procedimento.
All’esito dell’udienza pubblica del 16/4/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione e l’intrinseca contraddittorietà del giudizio, stante il raggiungimento di tutti e tre i valori soglia relativi all’impatto della produzione scientifica ed il positivo riconoscimento di sette titoli degli otto richiesti dalla Commissione. Inoltre denuncia l’illogicità e contraddittorietà dei giudizi individuali negativi visto il riconoscimento di alcuni aspetti positivi relativi alle pubblicazioni scientifiche presentate.
Il Collegio ritiene che l’iter logico seguito dalla Commissione [#OMISSIS#] valutazione complessiva del candidato è facilmente ricostruibile dall’analisi del giudizio collegiale e dei singoli, più approfonditi, giudizi individuali. In primo luogo è dato ampiamente conto di un eccessivo sbilanciamento verso [#OMISSIS#] processuali delle monografie e la mancanza di approfondimento delle stesse. Sono rilevate, altresì, carenze metodologiche, ed evidenziato il carattere prettamente descrittivo, informativo, ricognitivo e divulgativo di alcuni dei contributi analizzati. Tali motivazioni, espresse in modo articolato, sono pienamente coerenti con l’obbligo di formulare “un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato su titoli e pubblicazioni presentate…” di cui all’art. 3 D.M. n. 120/2016.
Non si rileva alcuna contraddittorietà tra le premesse e l’esito finale del giudizio poiché il positivo riconoscimento di alcuni elementi [#OMISSIS#] produzione scientifica presentata dal candidato non esclude un giudizio finale negativo che, se adeguatamente argomentato come nel [#OMISSIS#] di specie, è legittimo e costituisce al contrario prova di una valutazione ponderata, analitica ed imparziale.
Il riconoscimento, infine, di almeno tre titoli in capo al candidato e la verifica del raggiungimento dei valori soglia relativi all’impatto della produzione scientifica non predeterminano un esito positivo della valutazione della Commissione relativamente all’esame delle pubblicazioni presentate. Tali momenti del giudizio sono autonomi e, se valutati positivamente nel loro complesso, determinano il giudizio favorevole sulla qualificazione e maturità scientifica del candidato.
Il ricorrente denunciava infine la violazione delle regole del procedimento con particolare riferimento alla mancata espressione del giudizio individuale da parte del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
La riferita circostanza è irrilevante dal momento che il giudizio del Prof. [#OMISSIS#] è presente all’interno della valutazione negativa della Commissione che si è espressa con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
In considerazione della peculiarità della questione trattata le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 03/05/2019