Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 30 marzo 2016, n. 3911
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere
N. 03911/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10304/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10304 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ardagna Salvatore, Adragna [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] M., [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Alcantara [#OMISSIS#], Alibani Giovanni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Avanti [#OMISSIS#], Gaglio [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Bracco [#OMISSIS#], Brucoli [#OMISSIS#], Buccheri [#OMISSIS#], Calia [#OMISSIS#], Camonita [#OMISSIS#], Campagna [#OMISSIS#], Canalella [#OMISSIS#], Canalella [#OMISSIS#], Cangialosi [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Carroccio [#OMISSIS#], Catalano [#OMISSIS#], Catalano [#OMISSIS#], Catania [#OMISSIS#], Certa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiolo [#OMISSIS#], Ciaravino [#OMISSIS#], Clemente [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Crapanzano [#OMISSIS#], Cutrna [#OMISSIS#], D’Aleo [#OMISSIS#], D’Amico [#OMISSIS#], D’Asta [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di Grigoli [#OMISSIS#], Di Trapani [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Falsone [#OMISSIS#], Fascella Gloria, Fici Chiara, Frisco [#OMISSIS#], Geraci [#OMISSIS#], Giannobile [#OMISSIS#], Giannopolo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giardina [#OMISSIS#], Giordano Ambra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giorgianni [#OMISSIS#] Vittoria, Giovia [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Gjomarkaj [#OMISSIS#], Graviano [#OMISSIS#], Greco [#OMISSIS#], Gregoli Krizia, Guarrera [#OMISSIS#], Incardona [#OMISSIS#], La Sala [#OMISSIS#], Lanzafame [#OMISSIS#], Lembo [#OMISSIS#], Leone [#OMISSIS#], Lo Baido [#OMISSIS#], Lo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Lo Casto [#OMISSIS#], Lo Console [#OMISSIS#], Lo Secco Aurora, Lombardo Franco [#OMISSIS#], Lombardo [#OMISSIS#], Malta [#OMISSIS#], Cuttitta [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cenere [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Messina [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Milazzo [#OMISSIS#], Monteleone [#OMISSIS#], Mosca [#OMISSIS#], Mosca [#OMISSIS#], Munforte [#OMISSIS#], Napoli [#OMISSIS#], Okde [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Salvatore, Passafiume [#OMISSIS#], Passalacqua [#OMISSIS#], Perez [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], piazza [#OMISSIS#], Pici [#OMISSIS#], Pillitteri [#OMISSIS#], Pinzarrone Salvatore, Pitruzzella [#OMISSIS#], Pravatà [#OMISSIS#] Rosa, Pravatà [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Procaccianti [#OMISSIS#], Puleo [#OMISSIS#], Puma [#OMISSIS#], Quagliata [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Stati, Randazzo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Remul Abdul, Renda [#OMISSIS#], Rera [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Russo Chiara, Nisticò [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sara, Salvo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sarcona [#OMISSIS#], Scarnò [#OMISSIS#], Sciacchitano [#OMISSIS#] Giovanni B., [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sguro Sara, Greco [#OMISSIS#], Sole [#OMISSIS#], Spadaro [#OMISSIS#], Tutino [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Chiara, Virgilio [#OMISSIS#], Vulpetti [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Chiara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Zumbito [#OMISSIS#], Zummo Settimo [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Stoppani, 1; Andreazza [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Monte [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Stoppani, 1; Raso [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Stoppani, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Palermo, in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Consorzio Interuniversitario Cineca;
nei confronti di
Ambra Navetta, [#OMISSIS#] Cerasa;
per l’annullamento
-del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 dettante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a. a. 2014-2015”;
-del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 con i relativi allegati;
-della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati, segnatamente dei quesiti nn, 26, 27, 29 e 36 della matrice ministeriale, in quanto pregiudicano il collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni scriventi;
E PER L’ACCERTAMENTO
– del diritto dei ricorrenti di essere ammessi al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria Dentaria anno accademico 2014-2015) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta;
E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
– all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 cpa, attesi i numerosi precedenti conformi della Sezione;
Rilevato che il presente ricorso verte sulla mancata ammissione di parte ricorrente ai corsi a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015 presso le Università rispettivamente dichiarate agli atti di causa;
Vista la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti in data 2.12.2015 e rilevato che sulla base di tale memoria si evince che i predetti, a seguito della pronuncia cautelare, sarebbero stati immatricolati con riserva ai corsi e avrebbero potuto frequentare le relative lezioni e sostenere esami;
Ritenuto che, pertanto, con riferimento a detti ricorrenti risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, sez.III bis.n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, che detti ricorrenti hanno conseguito il bene della vita per il quale ha ricorso;
Considerato che, quanto ai restanti ricorrenti che eventualmente non abbiano ulteriormente proseguito i corsi, il ricorso risulta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– in parte dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
– in parte dichiara il sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)