L’art. 8, comma 5 del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222, stabilisce che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”, non trova copertura alcuna nei “criteri” fissati alla potestà regolamentare governativa dall’art. 16, comma 3, della legge di delegificazione.
In presenza di una tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo, può quindi essere accolta la domanda del ricorrente, attesa la fondatezza delle censure con cui si deduce l’illegittimità dell’art. 8, comma 5 del D.P.R. n. 222 del 2011 nella parte in cui richiede, per l’abilitazione di un candidato, la maggioranza qualificata dei 4/5 dei commissari anziché la maggioranza semplice.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 gennaio 2017, n. 1601
Abilitazione scientifica nazionale–Composizione delle commissioni giudicatrici
N. 01601/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03020/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. TRRGNR60E08F839R, [#OMISSIS#] Imparato C.F. MPRLCN74R24G813N, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LBNLRA83S43A509T, con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] in Roma, largo Arenula, 34;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla Prima e Seconda Fascia, non costituita in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Magliulo non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia – settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale e della navigazione, con riguardo alla domanda presentata dalla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la seconda fascia di docenza, nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 28 gennaio 2013, n. 161 e, quindi, del provvedimento finale di non abilitazione;
b) del verbale n. 1, relativo alla seduta preliminare del 10 marzo 2014 nell’ambito della quale la Commissione ha, tra le altre, determinato i criteri per l’abilitazione a professore di prima fascia in prosieguo alla determinazione di quelli di seconda fascia, ribadendo integralmente quanto già fissato per la tornata 2012 e, dunque, allegando detti criteri al verbale quali Allegato 1;
c) del verbale n. 2 (Riunione preliminare: rettifica e criteri), relativo alla seduta telematica del 14 marzo 2014 nell’ambito della quale la Commissione ha deliberato di procedere alla rettifica dei criteri adottati per la seconda fascia di docenza, eliminando la frase a pagina 5 dell’Allegato I al verbale n. 1, e due ulteriori ripetizioni a pagina l e pagina 2 di detto Allegato;
d) del verbale n. 3 relativo alla seduta telematica del 17 aprile 2014, nell’ambito della quale la Commissione, tra le altre, ha dato avvio ai lavori deliberando di procedere alla stesura delle bozze di giudizi individuali dei candidati ;
e) del verbale n. 4 relativo alla seduta telematica del 5 maggio 2014, nell’ambito della quale il Presidente ha: 1) dato atto che sulla piattaforma non risultavano accessibili gli indicatori della produttività scientifica dei candidati e che non risultavano aperte le finestre per l’inserimento dei giudizi individuali e collegiali; 2) aperto la discussione sulla verifica preliminare della pertinenza con il settore concorsuale della produzione scientifica dei candidati:
f) del verbale n. 7, relativo alla seduta telematica del 2 settembre 2014, nell’ambito della quale il Presidente ha aperto la discussione sui giudizi individuali relativi al primo gruppo di quarantaquattro candidati per l’ASN di seconda fascia, avendo la Commissione — “dopo ampia discussione durante la quale ciascun commissario esprime compiuti giudizi su ciascuno dei quarantaquattro candidati”, nonché “dopo approfondito confronto con particolare riguardo alle posizioni divergenti”, deliberato all’unanimità di rinviare la riunione in prosieguo, aggiornandosi al 15 settembre 2014, in modalità telematica, per discutere sui giudizi individuali relativi al secondo gruppo di candidati di seconda fascia (dal candidato n. 45 al candidato n. 65);
g) el verbale n. 8, relativo alla seduta telematica del 15 settembre 2014, nell’ambito della quale il Presidente ha aperto la discussione sui giudizi individuali relativi al secondo gruppo di ventuno candidati per 1’ASN di seconda fascia (dal candidato n. 45 al candidato n. 65), avendo la Commissione — “dopo ampia discussione durante la quale ciascun commissario esprime compiuti giudizi su ciascuno dei quarantaquattro candidati”, nonché “dopo approfondito confronto con particolare riguardo alle posizioni divergenti” – deliberato all’unanimità di rinviare la riunione in prosieguo, aggiornandosi al 17 settembre 2014;
h) del verbale n. 10, relativo alla seduta del 17 settembre 2014, nell’ambito della quale il Presidente, riprendendo i lavori concernenti la seconda fascia di docenza: 1) ha rammentato ai Commissari che “nelle precedenti riunioni sono state concordate le modalità di formulazione dei giudizi individuali sui candidati, sono stati discussi i giudizi individuali e successivamente sono state concordate le modalità di formulazione dei giudizi collegiali, da approvare definitivamente nel corso dell’odierna riunione”; 2) ha preso atto che il Segretario aveva provveduto in precedenza ad approntare una bozza di giudizio collegiale per ciascun candidato di seconda fascia; 3) previa lettura dei giudizi individuali e della bozza di giudizio collegiale, ha disposto “che si proceda, previa discussione, alla votazione finale” sottoponendo successivamente all’approvazione le bozze di giudizio collegiale, così come modificate all’esito della discussione stessa;
i) del verbale avente ad oggetto “Relazione riassuntiva”, relativo alla seduta del 17 settembre 2014 nell’ambito della quale la Commissione ha approvato la relazione riassuntiva dei lavori;
j) del Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2013, n. 161, mediante cui il Direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario del MIUR ha indetto la “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (tornata 2013)”, in parte qua ;
k) del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, recante “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in parte qua;
1) del D.M. 7 giugno 2012, n. 76, recante “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”, in parte qua;
m) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente decisione viene emanata nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.74 c.p.a, inoltre, essa può essere assunta inoltre con riferimento ai precedenti giurisprudenziali adottati in casi del tutto analoghi, dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi (di recente: Tar Lazio, sez.III bis, n. 08971/2016).
Ed invero, posto che parte ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento in esame, la presente controversia può essere accolta, attesa la fondatezza delle censure con cui si deduce l’illegittimità dell’art. 8, comma 5 del D.P.R. n. 222 del 2011 nella parte in cui richiede, per l’abilitazione di un candidato, la maggioranza qualificata dei 4/5 dei commissari anziché la maggioranza semplice (v. decisione assunta con sentenza del 3 novembre 2015 n. 12407 – confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n.470 del 5 febbraio 2016) nonché la carenza di motivazione del giudizio di inidoneità della ricorrente, in considerazione del brillante curriculum vitae da cui risulta che la stessa è dottore di ricerca e docente a tempo determinato, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Per l’effetto, va annullato il giudizio di inidoneità espresso nei confronti della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e, ai sensi dell’art.34 c.p.a., va ordinato il riesame da parte di Commissione in composizione integralmente diversa da quella che ha operato, entro giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite devono seguire, come di regola, il principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il giudizio di inidoneità in epigrafe.
Ordina all’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo di procedere al riesame della posizione della ricorrente entro giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.
Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di lite, che si liquidano forfettariamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 31/01/2017