Al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.), la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., la quale costituisce una pronuncia di merito, è l’unica idonea a produrre, in presenza della soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente, gli effetti sostanziali sulla riserva apposta alla immatricolazione dall’amministrazione universitaria, con la conseguenza che tale riserva dovrà essere considerata tamquam non esset ed il ricorrente dovrà essere considerato iscritto a tutti gli effetti.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 maggio 2016, n. 6330
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere
N. 06330/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12226/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12226 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Preziosi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pisano, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Carreras, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Arcangelo Russo, [#OMISSIS#] Perna, [#OMISSIS#] Fumiento, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni Trischitta, [#OMISSIS#] Cipolletta, Vera Di Salvatore, [#OMISSIS#] Pellegrino, [#OMISSIS#] Curci, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Curci, rappresentati e difesi dagli avv. Benedetta Leone, Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sasso, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Leone in Roma, Via Principessa [#OMISSIS#], 2;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, Università degli Studi di Salerno, Cineca – Consorzio Interuniversitario;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sasso, [#OMISSIS#] Lomonaco, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento
della mancata ammissione ai corsi di laurea magistrale, a ciclo unico, in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sul ricorso in trattazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, infatti, ha dichiarato di essersi immatricolato al Corso di laurea di cui trattasi presso l’Università di interesse e di avere pure seguito gli insegnamenti del predetto corso, sostenendo pure i relativi esami e, con la memoria di cui da ultimo, la difesa di parte ricorrente specifica che l’interessato è iscritto con riserva e chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
E, al riguardo, è da rilevare che l’interessato ha proprio raggiunto il bene della vita per il quale aveva avviato il ricorso giurisdizionale, dato che auspicava ad essere immatricolato nel corso di laurea di cui trattasi, laddove non era utilmente collocato nella relativa graduatoria di ammissione ed attualmente è stato, appunto, immatricolato seppure con riserva ed ha potuto seguire le lezioni del citato corso di laurea presso la predetta Università.
E’ bene chiarire che il tipo di pronuncia adottata, che costituisce una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.), è l’unica idonea a produrre, in presenza della soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente, gli effetti sostanziali sulla riserva apposta alla immatricolazione dall’Amministrazione universitaria ora citata, con la conseguenza che tale riserva dovrà essere considerata tamquam non esset ed il ricorrente dovrà essere considerato iscritto a tutti gli effetti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)