Al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.), la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., la quale costituisce una pronuncia di merito, è l’unica idonea a produrre, in presenza della soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente, gli effetti sostanziali sulla riserva apposta alla immatricolazione dall’amministrazione universitaria, con la conseguenza che tale riserva dovrà essere considerata tamquam non esset ed il ricorrente dovrà essere considerato iscritto a tutti gli effetti.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 maggio 2016, n. 6402
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere
N. 06402/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01449/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Sara Varetti, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#], in Roma, Via Germanico n. 96;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, Seconda Universita’ degli Studi di Napoli, Universita’ degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] Ii”, Universita’ degli Studi di Salerno, Universita’ degli Studi di Bari, Universita’ degli Studi del Molise, Universita’ degli Studi di Foggia, Universita’ degli Studi di Siena, Universita’ degli Studi di Perugia, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Fattorello Salimbeni;
per l’annullamento
delle graduatorie pubblicate in data 18 dicembre 2013 e delle determinazioni assunte dagli Atenei in epigrafe in esecuzione dei decreti ministeriali del 12 giugno 2013, n. 449 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 della legge n. 128/29013 di conversione del d.l. 12 settembre 2013 n. 104, nelle parti in cui escludono i ricorrenti dall’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e protesi dentaria prescelti, nonché di tutti gli atti nell’epigrafe del ricorso indicati e di tutti quelli presupposti connessi e conseguenti ivi compresi i relativi provvedimenti dell’Università che limitano il numero delle immatricolazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza e di Seconda Universita’ degli Studi di Napoli e di Universita’ degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] Ii” e di Universita’ degli Studi di Salerno e di Universita’ degli Studi di Bari e di Universita’ degli Studi del Molise e di Universita’ degli Studi di Foggia e di Universita’ degli Studi di Siena e di Universita’ degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sul ricorso in trattazione in parte va dichiarata dichiarata la cessazione della materia del contendere e per la parte che residua va invece accolto nel merito per le considerazioni tutte che seguono.
Quanto alla ricorrente Sara Varetti, infatti,
la difesa ha comprovato in atti che la stessa si è immatricolata al Corso di laurea di cui trattasi presso l’Università di interesse e che ha seguito gli insegnamenti del predetto corso, sostenendo pure i relativi esami.
E al riguardo è da rilevare che l’interessato ha proprio raggiunto il bene della vita per il quale aveva avviato il ricorso giurisdizionale, dato che auspicava ad essere immatricolato nel corso di laurea di cui trattasi, laddove non era utilmente collocato nella relativa graduatoria di ammissione ed attualmente è stato, appunto, immatricolato seppure con riserva ed ha potuto seguire le lezioni del citato corso di laurea presso la predetta Università.
E’ bene chiarire che il tipo di pronuncia adottata, che costituisce una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.), è l’unica idonea a produrre, in presenza della soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente, gli effetti sostanziali sulla riserva apposta alla immatricolazione dall’Amministrazione universitaria ora citata, con la conseguenza che tale riserva dovrà essere considerata tamquam non esset ed il ricorrente dovrà essere considerato iscritto a tutti gli effetti.
Per il ricorrente [#OMISSIS#] Iori, invece, in mancanza di analoga produzione documentale da parte della difesa, il ricorso deve essere accolto.
E, infatti, la controversia in esame attiene alla legittimità del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria per l’anno accademico 2013/2014.
In proposito il collegio non ha motivo di discostarsi dai molteplici precedenti, concernenti casi del tutto analoghi, che hanno visto riconosciute le ragioni dei ricorrenti (v. C.S., VI, n.15/2015; Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015; C.G.A. n.332/2015).
Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, “di per sé sola, la circostanza dell’apposizione del ”codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.
Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2013/2014 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria de qua, nella parte in cui esclude il ricorrente, con consequenziale ammissione dello stesso, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi, presso l’ Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Sardegna, n.230/2013; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).
Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a. e, per la parte che residua, lo accoglie e per l’effetto annulla nella predetta ultima parte, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata e conferma l’iscrizione di parte ricorrente al corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)