Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 marzo 2016, n. 3930
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere
N. 03930/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09550/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9550 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Vatteroni, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto ex art.25 cpa lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Stoppani, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca, Universita’ degli Studi di Pisa, in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Cineca – Consorzio Interuniversitario;
nei confronti di
Ambra Navetta, [#OMISSIS#] Cerasa;
per l’annullamento
-del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 dettante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-2015”;
-del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76, dettante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a.2014/2015”;
– del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2014-2015 dell’ateneo di Pisa;
– dell’elenco del 22 aprile 2014, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente una posizione utile all’immatricolazione;
-della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2014/2015, pubblicata sul sito
www.accessoprogrammato.miur.it il 12 maggio 2014, nella quale la ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
-della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati, segnatamente dei quesiti nn. 27 e 36 della matrice ministeriale, in quanto pregiudicano il collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente;
-della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario nonché di tutti gli altri atti meglio indicati in ricorso;
E PER L’ACCERTAMENTO
– del diritto della ricorrente di essere ammessa al corso di laurea in questione (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria Dentaria anno accademico 2014-2015) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta;
E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. DELLEAMMINISTRAZIONI INTIMATE
– all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca e di Universita’ degli Studi di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 cpa, attesi i numerosi precedenti conformi della Sezione;
Rilevato infatti che il presente ricorso verte sulla mancata ammissione di parte ricorrente ai corsi a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015 presso l’Università degli Studi di Palermo;
Rilevato che, nel caso in esame, parte ricorrente ha dimostrato che, a seguito di ordinanza cautelare 05247/2014 del 27 ottobre 2014, è stata immatricolata con riserva al corso e ha potuto frequentare le relative lezioni e sostenere esami;
Ritenuto che, pertanto, risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, sez.III bis.n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
– dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
– compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)