Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 marzo 2016, n. 3931
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere
N. 03931/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10041/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10041 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-in qualità di genitori del minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Roma, viale Carso N. 57;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Cineca – Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Napoli – [#OMISSIS#] II, Università degli Studi di Napoli (Sun), Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma – La Sapienza, Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-;
per l’annullamento
della mancata ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 nonché per il risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Cineca – Consorzio Interuniversitario e di Università degli Studi di Milano e di Università degli Studi di Napoli – [#OMISSIS#] Ii e di Università degli Studi di Napoli (Sun) e di Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi di Roma – La Sapienza e di Università degli Studi di Roma – Tor Vergata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente ricorso verte sulla mancata ammissione di parte ricorrente ai corsi a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015 presso le Università rispettivamente dichiarate agli atti di causa;
Viste le due distinte memorie depositate dal difensore di parte ricorrente in data 5 novembre 2015 e rilevato che, nel caso in esame, una parte dei ricorrenti, secondo i nominativi indicati in dette memorie da intendersi integralmente trascritti, ha dimostrato che, a seguito della prima pronuncia cautelare, è stata immatricolata con riserva al corso e ha potuto frequentare le relative lezioni e sostenere esami;
Ritenuto che, pertanto, con riferimento a detti ricorrenti risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, sez.IIIbis.n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, che detti ricorrenti hanno conseguito il bene della vita per il quale ha ricorso;
Considerato che, quanto ai restanti ricorrenti il ricorso risulta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,in parte dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
– in parte dichiara il sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)