N. 09070/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09221/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9221 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. BNTMHL76T24H501F e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. DLESNT79H09F158V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, Via S. [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici,a in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Cineca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Catricala’ C.F. CTRNTN52B07C352T, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LPNDMN61T10H501V e [#OMISSIS#] Sbrana C.F. SBRFNC69S62L117U, con domicilio eletto presso lo Studio di Avvocati [#OMISSIS#] Catricala’ & Partners, in Roma, Via Vittoria Colonna n. 40;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Badia. non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche a.a. 2014/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Bologna e del Cineca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il provvedimento di
dalla procedura selettiva per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche a.a. 2014/2015 adottato per l’asserita impossibilità di accettare domande compilate ma non trasmesse.
Parte ricorrente – dopo avere diffusamente ricostruito in punto di fatto l’intera vicenda – ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti profili di censura:
– la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura era stata fissata per le ore 13.00 del giorno 23 giugno 2015 e il ricorrente il predetto giorno, dopo avere compilato la domanda di ammissione e avere proceduto al pagamento del contributo di euro 100,00 mediante bonifico on line, ha allegato in formato .pdf alla predetta domanda tutti gli allegati richiesti e ha confermato e chiuso la predetta domanda alle ore 12.32 e dopo averla, altresì, stampata, sottoscritta e generato il documento elettronico, non è riuscito a caricare il predetto documento nei termini temporali prescritti in quanto il sistema informatico risultava bloccato;
– la predetta ultima circostanza, ossia un blocco del sistema che impediva di effettuare l’upload dei documenti elettronici, sarebbe confermata da alcuni filmati in atti nonché dalla corrispondenza intercorsa, anche nell’immediatezza, tra il Cineca e il ricorrente proprio al riguardo;
– la successiva riapertura del sistema, con la conseguente possibilità di riaprire e modificare la domanda già confermata, firmata e caricata, è stata disposta da parte del Cineca proprio in conseguenza dell’implementazione del sistema ma tuttavia senza alcuna pubblicizzazione della predetta possibilità e con esclusivo riferimento al punteggio attribuibile per i titoli allegati alla domanda;
– l’espressa previsione che, comunque, tutti i candidati sono ammessi alla partecipazione alle prove concorsuali con riserva e di cui all’avviso emanato dal M.I.U.R. in prossimità alle date di svolgimento delle relative prove sarebbe la comprova delle problematiche sorte al riguardo;
– nella fattispecie si è verificata la violazione del principio di non aggravamento del procedimento nonché del principio del favor partecipationis atteso che, comunque, il ricorrente si è premurato di procedere all’invio tramite mail all’amministrazione di tutto quanto richiesto in sede di bando della procedura di tal che è stata, in concreto, utilizzata una modalità sostanzialmente equiparabile di inoltro della domanda;
– l’esclusione dalla partecipazione a una procedura concorsuale è la più grave sanzione che l’ordinamento possa infliggere a un candidato e, pertanto, è necessario che la predetta sanzione sia prevista a presidio di elementi considerati essenziali per la procedura amministrativa;
– l’irregolarità meramente formale che si risconta nella fattispecie sarebbe sanabile proprio in quanto tale e non avendo violato parte ricorrente alcuna normativa di carattere essenziale;
– l’amministrazione sarebbe, comunque, dovuta intervenire in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 241 del 1990, richiedendo alla parte ricorrente la regolarizzazione della domanda di partecipazione non formalmente conforme a quanto prescritto in sede di bando.
Il M.I.U.R. si è costituito in giudizio con atto di mera forma in data 31.8.2015.
Il Cineca si è costituito in giudizio in data 5.9.2015 e ha depositato memoria difensiva in data 5.10.2015.
Con l’ordinanza n. 4272/2015 del 12.10.2015 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato con conseguente ammissione con riserva del ricorrente alla partecipazione alla procedura di cui trattasi.
Il Cineca ha depositato memoria conclusiva in data 9.5.2016.
Parte ricorrente ha, quindi, documentato in giudizio, con apposita autocertificazione, con il deposito del 28.5.2016, che, a seguito dell’ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi disposta con l’ordinanza cautelare di cui in precedenza, la stessa ha superato la prova relativa alla predetta procedura con conseguente iscrizione alla scuola di specializzazione.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
Il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto sulla base delle assorbenti considerazioni che seguono.
La procedura per l’inoltro della domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi in via informatica è disciplinata dall’articolo 5 del D.M. M.I.U.R. del 29 maggio 2015, n. 321, il quale dispone, al riguardo, che “1. Ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in modalità on line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). La procedura di caricamento dell’iscrizione on line al concorso è attiva da mercoledì 3 giugno 2015 e si chiude inderogabilmente alle ore 13.00 (GMT+1) di martedì 23 giugno 2015.
L’iscrizione è modificabile ed integrabile dal candidato fino a che non procede alla chiusura della propria posizione con l’implementazione delle operazioni di cui al successivo comma 9. …
2. Fermo restando quanto specificato al comma 9 del presente articolo, l’iscrizione al concorso si perfeziona con il pagamento di un contributo di 100,00 euro …
3. Al momento dell’iscrizione on line il candidato, attraverso l’apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco* sono obbligatori):…
5. All’atto dell’iscrizione on line il candidato deve contestualmente autocertificare – una sola volta, indipendentemente da numero di tipologie di Scuola per le quale concorre – le seguenti informazioni obbligatorie: …
9. Il candidato deve salvare la domanda, stampare la scheda di sintesi della stessa, firmarla in calce e scansionarla in formato elettronico (.pdf) unitamente alla fotocopia di un documento di identità e della ricevuta del bonifico bancario relativo al contributo di iscrizione alla prova. Il candidato deve, quindi, procedere al caricamento del file (.pdf) tramite l’apposita sezione della procedura telematica. L’iscrizione si perfeziona esclusivamente con il caricamento del file (.pdf) la cui dimensione massima non può superare 50 MB. In assenza del caricamento secondo le modalità sopra descritte, l’iscrizione non risulterà valida. Il perfezionamento della procedura di iscrizione nei termini sopra descritti, dovrà improrogabilmente essere ultimato entro la data di chiusura dell’iscrizione on line di cui al precedente comma 1.. …”.
Dalla lettura della disposizione che precede è evidente, in modo immediato, quale fosse l’esatta procedura per provvedere all’inoltro della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi, procedura che, pacificamente, non è stata eseguita nella fattispecie nella sua integralità da parte ricorrente atteso che, come emerge dagli atti di causa, la relativa domanda, pur essendo stata confermata, non è stata, tuttavia, caricata a sistema nel suo formato elettronico firmato con l’upload nel termine ultimo di cui da bando.
Per quanto attiene, specificatamente, ai motivi per i quali si è verificata la predetta circostanza, non può ritenersi che la prospettazione formulata in via principale da parte della difesa di parte ricorrente, e secondo cui si sarebbe verificato un blocco del sistema informatico del Cineca, sia meritevole di condivisione in questa sede proprio alla luce delle deduzioni di cui alle puntuali difese del medesimo Cineca.
Al riguardo, infatti, se parte ricorrente porta, a comprova di quanto dedotto, esclusivamente i due video richiamati in ricorso, i quali, tuttavia, durano pochi secondi e che, in realtà, nulla attestano, in concreto, sullo stato della connessione o sul concreto funzionamento dei dispositivi personali utilizzi per l’accesso, e peraltro sono relativi alla posizione di un altro candidato, il Cineca, invece, ha prodotto in atti apposita relazione tecnica in merito al funzionamento del sistema informatico dalla quale si evince che, nel giorno e nell’orario indicato da parte ricorrente, non si è, in concreto, verificato il malfunzionamento e il blocco del sistema informatico dedotto in ricorso.
Dagli atti di causa emerge, altresì, in punto di fatto, che parte ricorrente ha completato gli adempimenti relativi alla redazione della domanda soltanto a poco più di un’ora dall’orario ultimo di conclusione della relativa procedura e che è entrato nella propria pagina di upload a meno di un’ora prima della predetta scadenza.
Si ritiene, tuttavia, che il ricorso sia fondato sulla base delle seguenti assorbenti considerazioni.
Trattandosi di un pubblico concorso, la portata delle clausole escludenti deve essere valutata alla luce dell’interesse che, con le medesime, viene in concreto perseguito, dovendosi attribuire prevalenza al principio del cd. favor partecipationis nel caso in cui non si riscontri la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante.
Nella fattispecie, l’interesse perseguito con la predisposizione di una procedura esclusivamente informatica di inoltro delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale è evidentemente quello di una semplificazione degli adempimenti procedurali e, quindi, di tutela dell’efficienza della pubblica amministrazione nella specifica materia.
Si tratta, allora, di verificare fino a quale punto il perseguimento del predetto interesse pubblico, di innegabile rilevanza anche alla luce dell’informatizzazione in corso della stessa amministrazione pubblica, possa condurre avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie.
Premesso che la circostanza di cui trattasi si è, in concreto, verificata, nella specifica procedura concorsuale di cui trattasi, in un limitatissimo numero di casi, in cui è stata, comunque, sempre assicurata a parte ricorrente la tutela in sede cautelare, con l’ammissione con riserva alla partecipazione alla predetta procedura, prima in sede monocratica e, successivamente, anche in sede collegiale, ciò che si ritiene che assuma valore assorbente è la circostanza che parte ricorrente, che si è premurata di dare immediatamente contezza di quanto occorsole, ha, comunque, altresì, provveduto all’inoltro all’amministrazione procedente di tutto quanto richiesto in sede di bando della procedura per mezzo di e-mail e, quindi, nella sostanza, facendo ricorso a una modalità di inoltro che, sebbene effettivamente non perfettamente sovrapponibile all’upload di cui al bando della procedura, tuttavia, ne presenta aspetti di sostanziale equiparabilità in relazione gli effetti conseguenti sul piano dell’organizzazione e dell’efficienza dell’amministrazione.
E, pertanto, anche alla luce della predetta circostanza, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto fare ricorso, nella fattispecie, all’invocato istituto del cd. soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241 del 1990.
E, infatti, l’istituto del c.d. soccorso istruttorio, il quale è appunto previsto in via generale dall’art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina il potere dell’amministrazione di invitare il privato a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinando l’esercizio del predetto potere alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali mentre, viceversa, tale soccorso non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse, in quanto in tal modo l’amministrazione, lungi dal supplire ad una mera incompletezza documentale, andrebbe sostanzialmente a formare il contenuto di un’istanza.
Nella fattispecie, la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi, completa di tutti i necessari allegati, è stata trasmessa a parte ricorrente all’amministrazione esclusivamente con una modalità formalmente non conforme a quanto disposto in sede di bando. Ne consegue la ricorrenza di tutti i presupposti per l’attivazione, da parte dell’amministrazione, del predetto soccorso istruttorio ai fini dell’integrazione, dal mero punto di vista formale, della domanda di partecipazione di cui trattasi.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto ai sensi e per gli effetti di cui sopra e parte ricorrente deve essere, conseguentemente, ammesso, in via definitiva, alla partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto.
Si ritiene, tuttavia, attese le peculiarietà del caso di specie, che sussistano i presupposti per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ammette parte ricorrente, in via definitiva, alla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 04/08/2016