N. 09079/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07638/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7638 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Scarpa, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. BNTMHL76T24H501F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e Università degli Studi di Sassari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Cineca – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Renzi, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento con il quale il sistema informatico del portale Universitaly non consente, nonostante siano in corso gli scorrimenti, per essere ammessi alle scuola di specializzazione mediche di cui al D.M. M.I.U.R. 8.8.2014, n. 612, di poter continuare a permanere nelle specifiche graduatorie di Scuola da cui non si è decaduti e nelle quali si è in posizione di attesa anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 3 del Bando;
– ove occorra, del bando di concorso D.M. M.I.U.R. 8.8.2014, n. 612, ove interpretato nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le “specifiche graduatorie di Scuola” in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pure se questa non rappresenta la “prima” delle opzioni prescelte;
– del bando di concorso D.M. M.I.U.R. 8.8.2014, n. 612, nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva della Scuola di specializzazione prescelte così consentendo di non decadere dalle “specifiche graduatorie di Scuola” indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre;
– del D.M. M.I.U.R. 30.6.2014, n. 105, ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di gradazione delle scuole prescelte;
in via subordinata,
– del D.M. 30.6.2014, n. 105, ove interpretato nel senso che non via sia un obbligo di gradazione delle scuole prescelte;
– del bando di concorso di cui al D.M. M.I.U.R. 8.8.2014, n. 612, e dei DD.MM. M.I.U.R. 30.7.2014, n. 584, e 29.8.2014, n. 712, per i motivi in atti e anche ove interpretati nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le “specifiche graduatorie di Scuola” in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la “prima” delle opzioni prescelte;
del bando di concorso D.M. 8 agosto 2014, n. 612, nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuola di specializzazione prescelte così da potere graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole così consentendo di non decadere dalle “specifiche graduatorie di scuola” indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre;
della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal M.I.U.R. in data 5.11.2014 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e di assegnazione dei posti;
del verbale di nomina della Commissione del 2.9.2914;
del verbale della Commissione del 3.11.2014 e del verbale primitivo di assegnazione dei c.d. “SSD”;
della nota M.I.U.R. del 3.11.2014, n. 1351, e degli atti ivi menzionati e richiamati e della nota M.I.U.R. in pari data n. 1355;
del verbale della Commissione del 4.11.2014;
del verbale redatto presso il M.I.U.R. in data 5.11.2014;
di tutti i verbali delle prove;
della nota M.I.U.R. di cui al prot. n. 18989 del 19.12.2014 e dell’allegata nota inviata a tutte le commissioni di vigilanza durante lo svolgimento delle prove del 31.10.2014;
delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate;
dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie;
dell’accordo Governo-Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2011 al 2014;
dell’operato dell’amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del M.I.U.R. il 1.11.2014;
dell’operato dell’amministrazione pubblicato di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del M.I.U.R. in data 3.11.2014;
del comportamento dell’amministrazione nella parte in cui ha rimodulato in via unilaterale le graduatorie di merito;
dell’operato dell’amministrazione che non garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza;
di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal M.I.U.R., dal CINECA e da tutte le Commissioni all’uopo nominate dal M.I.U.R. per la gestione delle prove in sedi locali;
degli atti e dei verbali relativi all’operato della Commissione Nazionale di cui al D.M. M.I.U.R. 23.7.2014 n. 584;
dell’operato del M.I.U.R., del CINECA e di ogni latro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti;
di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;
e per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente a potere permanere nelle “specifiche graduatorie di Scuola” nella quale è in attesa di prenotazione e/o assegnazione del posto e/o dalla quale è stato dichiarato rinunciatario pur senza alcuna espressione di volontà in tal senso e ove, preso atto degli scorrimenti sopravvenuti, è già documentale che lo stesso avrebbe ora ottenuto l’ammissione;
e per la condanna
anche in forma specifica delle amministrazioni intimate all’adozione dei relativi provvedimenti e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione come per legge.
nonché per l’accertamento
del diritto della parte ricorrente a essere ammessa in prima sede alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso e secondo l’ordine di preferenza della tabella depositata;
e per la conseguente condanna
delle amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione anche con riserva e in sovrannumero al corso di specializzazione per cui è causa e in via subordinata per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e dell’Università degli Studi di Sassari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il presente ricorso ha a oggetto la decadenza della parte ricorrente dalle Scuole di specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2013/2014 per le quali ha concorso, in quanto risulta nello stato di “assegnata” in una sola Scuola di Specializzazione, e gli scorrimenti nelle graduatorie di altre Scuole sono ancora in corso per cui, accettando il posto nella Scuola in cui è assegnata, perderebbe la possibilità di frequentare la Scuola a cui aspirava come prima opzione;
Rilevato che la parte ricorrente censura per vari profili di illegittimità i provvedimenti in epigrafe indicati, tra cui, in primo luogo, il D.M. M.I.U.R. del 30.6.2014, n. 105, e, in particolare, il suo art. 1, se interpretato nel senso che vada comminata la decadenza automatica da tutte le graduatorie per le quali il candidato ha concorso (dove siano ancora sussistenti gli scorrimenti) se il medesimo si trova nella stato di “assegnato” in altra graduatoria e non si è iscritto alla relativa Scuola;
Rilevato, altresì, che la parte ricorrente ha diffidato il M.I.U.R. e il CINECA “dal provvedere a comminare la decadenza da tutte le graduatorie diverse da quelle in cui risulta ASSEGNATO e per la quale provvederà a confermare l’iscrizione. L’iscrizione in tale Scuola non rappresenta acquiescenza all’accettazione dell’illegittima previsione del bando, rispetto a quanto previsto dal Regolamento 30.06.2014 e viene assegnata esclusivamente al fine di non rimanere totalmente fuori da ogni percorso di specializzazione. Si dichiara pronto a lasciare la scuola di odierna assegnazione in ipotesi di successivo scorrimento delle graduatorie delle altre scuole prescelte sino al proprio punteggio”;
Dato atto che:
– l’istanza cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 4783/2015 del 4.12.2015;
– l’amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso e chiedendo il suo respingimento;
Ritenuto da parte del Collegio – in conformità all’indirizzo consolidato in materia e di cui da ultimo alla sentenza della sezione n. 7085/2016 del 24.6.2016 – che:
– il ricorso sia da accogliere giacché la previsione di una decadenza generalizzata dalla Scuola di Specializzazione indicata come prima opzione non appare ragionevole né risulta ancorata ad alcun parametro normativo;
– contrasta, infatti, con la norma regolamentare sopraordinata del D.M. 30.6.2014, n. 105, e con la successiva circolare sulle modalità di scorrimento del 5.11.2014, la previsione del bando così come interpretata dall’amministrazione, per cui viene comminata la decadenza del candidato, assegnato su una sola Scuola specializzazione, dalle graduatorie ancora in fase di scorrimento delle altre Scuole indicate nella domanda, poiché a seguito del concorso viene formata una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di Scuola e alla singola Scuola si viene ammessi in relazione al numero dei posti disponibili se si è collocati in posizione utile nella relativa graduatorie nazionale;
– la comminatoria della decadenza per chi è assegnato in una sola Scuola ha un effetto penalizzante eccessivo perché non consente di sfruttare la chance di iscriversi nella Scuola di specializzazione rispetto alla quale è stato orientato il proprio piano di studi universitario, diverso essendo il caso rispetto a chi risulta prenotato o assegnato in più Scuole contemporaneamente e può quindi effettuare una scelta consapevole, da esercitarsi entro termini ragionevoli (così la circolare M.I.U.R. del novembre 2014 sulle modalità degli scorrimenti);
– dalla illegittimità della decadenza comminata dall’amministrazione non deriva comunque un aggravamento per il pubblico erario in quanto si tratta di un soggetto che è già assegnato ad una Scuola per la quale è previsto che percepisca la borsa di studio;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso sia da accogliere con assorbimento degli ulteriori profili di censura;
Considerato che si ritiene che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
– lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua la previsione del bando e i provvedimenti emessi in base ad essa;
– conferma l’iscrizione della parte ricorrente nel corso di specializzazione medica richiesto come prima opzione in via definitiva.
Condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Contributo refuso some per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 04/08/2016