Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente consolidato la propria posizione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 aprile 2018, n. 3758
Studenti post lauream-Scuole di specializzazione-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
N. 03758/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14922/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14922 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Scarcelli, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università’ degli Studi di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario – Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Pedretti non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per l’annullamento
del decreto 463 del 3.07.2015 dettante le modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a 15/16 nonché del decreto 517 del 29.07.2015 con i relativi allegati dettante la programmazione dei posti per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a 2015/2016. risarcimento danni
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università’ degli Studi di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, ritiene il Collegio che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in considerazione dei numerosi precedenti dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Nel rispetto del principio di sinteticità di cui all’art. 3 c.p.a., inoltre, si ritiene di prescindere dalla descrizione dell’andamento del processo, per cui si rimanda agli atti di parte.
In punto di fatto, con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2015/2016, sostenendo il test d’accesso presso gli Atenei in epigrafe indicati.
La procedura concorsuale, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe affetta da svariati profili di illegittimità.
Parte ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale “solo per quanto di interesse”, con riconoscimento del diritto ad essere ammessa alla frequenza del corso di laurea cui aspira.
Tanto premesso, in via preliminare, va evidenziato che parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria nella quale ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito, in virtù del consolidamento della posizione della ricorrente- secondo l’orientamento espresso dalla Sezione anche da ultimo con sentenza n. 4689/2017 e precedentemente anche dal Consiglio di Stato, sez.VI, n. 2298 del 6 maggio 2014 che nella fattispecie in questione ha ritenuto applicabile l’art. 4 comma 2 bis d.l. n.115/2005 – poiché, per effetto della pronunzia cautelare, è stata ottenuta l’immatricolazione al primo anno del corso di studi e in tal modo essendo stato conseguito il bene della vita a cui la parte ricorrente aspirava.
Tanto premesso, rilevato che la disponibilità dell’interesse alla decisione nel merito è di esclusiva pertinenza della parte ricorrente e che il Giudice non può esimersi dal rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato di cui agli art. 112 c.p.c. e 34 c.p.a., sicchè a fronte di una esplicita dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, che evidentemente presuppone l’interesse al mantenimento della posizione di vantaggio conseguita per effetto del provvedimento cautelare, non è consentito al Collegio, anche in ossequio ai principi evidenziati dall’Adunanza Plenaria n.5/2015, di potersi pronunciare su censure invalidanti dell’intera procedura (diversamente da quanto ritenuto in fattispecie analoga da T.A.R. Lazio, sez. III 9 ottobre 2017 n.10129), non resta al Collegio che dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, evidenziando che nel caso in esame il consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente deriva non dall’applicazione dell’art.4 comma 2 bis d.l. n.115/2005, bensì dal superamento degli esami del primo anno del corso di studi, che ha determinato il conseguente provvedimento dell’amministrazione di consentire l’ammissione alla frequenza del secondo anno, su posti evidentemente vacanti e ritenuti utili per l’ammissione della ricorrente.
In virtù dell’esito del giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente.
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 04/04/2018