Nelle procedure di abilitazione nazionale, gli indicatori di impatto della produzione scientifica e le c.d. mediane di riferimento sono riconducibili al parametro prettamente quantitativo della produzione scientifica del candidato. È illegittima l’operazione di rivalutazione degli indici bibliometrici effettuata da parte della commissione sulla base della valutazione di estraneità alla materia di concorso delle tematiche trattate nelle richiamate produzioni scientifiche.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 giugno 2015, n. 7880
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione di carattere quantitativo-Criteri di valutazione-Calcolo mediane Anvur
N. 07880/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04340/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4340 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale Placidi, in Roma, Via Cosseria n. 2;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Cineca, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Mazzoni;
per l’annullamento
del giudizio collegiale di inidoneità per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 08/A4 – geomatica – tornata 2013;
dei verbali della Commissione nn. 1, 2 e 3, rispettivamente del 15.5.2014 e del 24 e 25 settembre 2014 e dei relativi allegati;
nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1 – Con il ricorso in trattazione la dott.ssa [#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#] ha impugnato il giudizio collegiale di inidoneità per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 08/A4 – geomatica – tornata 2013 nonché i presupposti verbali della Commissione nn. 1, 2 e 3, rispettivamente del 15.5.2014 e del 24 e 25 settembre 2014, con i relativi allegati.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:
1 – Violazione dell’art.16 della legge n.240 del 2010. Violazione degli artt. 3, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2012 n.76. Violazione dell’art.4 del D.D. n. 161 del 28/1/2013. Violazione della Delibera A.N.V.U.R. n.50 del 21.06.2012, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale”e delle regole di utilizzo degli indici di tipo bibliometrico, di cui all’allegato A del D.M.n.76/2012. Violazione dei criteri e dei parametri fissati dalla Commissione nell’Allegato n.2 del Verbale n.1 del 15.05.2014. Eccesso di potere per violazione della Circolare del MIUR n.754 dell’11.01.203. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di motivazione e di istruttoria. Arbitrarietà.
In particolare ha dedotto che:
– la Commissione ha eliminato arbitrariamente le due pubblicazioni nn. 11 e 3 in quanto le ha ritenute estranee al settore scientifico specifico di riferimento della procedura di abilitazione alla luce della normativa in materia che prevede che il calcolo degli indicatori viene effettuato sulla base delle pubblicazioni contenute nel sito docente del M.I.U.R. nel quale le predette pubblicazioni erano ricomprese;
– la Commissione è vincolata ex lege ai dati fornitile da parte dell’A.N.V.U.R. al riguardo, la quale è l’unica deputata al calcolo degli indicatori per ciascun candidato e, comunque, la stessa si era sostanzialmente autovincolata sul punto come da verbale n. 2 del 15.5.2014;
– vi è stata una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri candidati in relazione ai quali la Commissione si è invece strettamente attenuta alle indicazioni fornite al riguardo da parte dell’A.N.V.U.R.;
– gli indicatori dell’impatto della produzione scientifica attengono pacificamente al mero dato quantitativo della produzione scientifica del candidato e la normativa di settore non ne richiede una valutazione in termini di pertinenza e/o coerenza con le tematiche del settore di concorso di riferimento;
2 – Violazione dell’art.16 della legge n.240 del 2010. Violazione del D.M, 7 giugno 2012 n.76. Violazione dell’art.8 comma 5 del DPR n.222/2011.Violazione dell’art.4 del D.D. n.161 del 28/1/2013. Violazione dei criteri e dei parametri fissati dalla Commissione nell’Allegato n.2 del Verbale n.1 del 15.05.2014. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di motivazione e di istruttoria. Arbitrarietà. Contraddittorietà.
3 – Violazione dell’art.16 della legge n.240 del 2010. Violazione degli artt.3, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2012 n.76. Violazione e falsa applicazione della declaratoria all’interno dell’allegato 13 del D.M. n.159 del 12 giugno 2012, contenente le caratteristiche del settore 08/A4 – Geomatica. Violazione dei criteri e dei parametri fissati dalla Commissione nell’Allegato n.2 del Verbale del 15.05.2014. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di motivazione e di istruttoria. Erronea e limitata motivazione in relazione all’attinenza delle pubblicazioni. Arbitrarietà. Illogicità.
4 – Violazione ulteriore del disposto del D.M. n. 76/2012 e del suo allegato A). Nuova violazione della legge n.240/2010 e del giusto e corretto procedimento – Nuova violazione della delibera A.N.V.U.R. n. 50 del 21.06.2012. Contraddittorietà e violazione degli stessi principi fissati dalla commissione giudicatrice. Eccesso di potere per sviamento e illogicità. Carenza d’istruttoria adeguata e difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Difetto dei presupposti.
L’amministrazione ministeriale si è costituita in giudizio in data 29.4.2015, depositando memoria di mera forma, ed ha prodotto, in data 4.5.2015, documentazione concernente la vicenda; in particolare, è stata depositata copia della relazione del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca di cui al prot. n. 5145 del 28.4.2015, trasmessa all’Avvocatura dello Stato ai fini dell’articolazione delle difese in giudizio.
Alla camera di consiglio del 7.5.2015, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata.
2 – Nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di cui all’articolo 60 c.p.a., il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto sulla base delle assorbenti considerazioni di cui di seguito.
Il giudizio collegiale in contestazione in questa sede si regge sulle seguenti testuali valutazioni:
“La Commissione, vista la disparità digiudizi individuali e la segnalazione di due Commissari circa il possibile impatto della produzione scientifica fuori settore sugli indici bibliometrici, ha analizzato in dettaglio gli indici stessi.
Gli indici bibliometrici forniti dal ministero sono i seguenti:
– AN=3 ( articoli normalizzati – soglia di settore: 3);
– CN=0,74 (citazioni normalizzate – soglia di settore: 0,82);
– H c=3 (Hirsch – contemporaneo – soglia di settore: 2).
… La Commissione unanime rileva che le pubblicazioni #11 e #13 dell’elenco precedente vanno certamente ascritte alla disciplina “Meccanica dei continui”, totalmente estranea alla Geomatica.
Con tale esclusione, i tre indici bibliometrici, ricalcolati, sono:
– AN=2 ( articoli normalizzati – soglia di settore: 3);
– CN=0,6 (citazioni normalizzate – soglia di settore: 0,82);
– H c=2 (Hirsch – contemporaneo – soglia di settore: 2).
Conseguentemente, nessun indice risulta superiore al proprio valore di soglia e pertanto la candidata non soddisfa i requisiti minimi.
La Commissione, unanime, NON ATTRIBUISCE, alla candidata l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla seconda fascia dei professori universitari per il settore concorsuale 08/44 – Geornatica“.
In sostanza la Commissione ha deliberato di non abilitare la ricorrente sotto l’assorbente profilo del mancato raggiungimento delle cd. mediane nella misura minima prescritta dalla normativa di settore.
Si premette alla trattazione una breve ricostruzione del quadro normativo della materia.
L’ articolo 16 della legge n. 240/2010 ha istituito 1′ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro”.
Il D.M. M.I.U.R. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione dei professori universitari.
In particolare l’articolo 3 del citato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5“.
Il successivo articolo 5, il quale individua i criteri ed i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo
livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale“.
Il citato articolo 5 del D.M. n.76/2012, ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabilisce che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.
Per la valutazione dei titoli, la Commissione deve attenersi, pertanto, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e di cui agli allegati A e B.
In particolare il citato articolo 6 del D.M. n.76/2012, rubricato “Indicatori di attività scientifica”, fa riferimento agli indicatori bibliometrici, stabilendo che “i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B” siano definiti dall’A.N.V.U.R. “secondo modalità stabilite con propria delibera“.
E’ prevista, inoltre, la possibilità per le commissioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del citato D.M., di discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori bibliometrici dell’attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso dai medesimi.
Con la deliberazione n. 50 del 21.6.2012 l’A.N.V.U.R. ha individuato le modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica; in particolare all’articolo 6 della predetta deliberazione è statuito, al comma 6, che “ai fini del calcolo delle mediane per i settori bibliometrici per “produzione scientifica complessiva” si deve intendere la produzione effettuata in ogni data nella carriera scientifica dei soggetti e comprendente qualunque prodotto scientifico”.
Tanto premesso in diritto, si premette, ancora, in punto di fatto quanto segue.
La Commissione esaminatrice, nominata con il D.D. MIUR n. 405 del 19.11.2012, per l’abilitazione scientifica nazionale, tornata 2013, per l’accesso alla seconda fascia dei professori universitari per il settore concorsuale 08/A4 – Geomatica, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del D.D. 161/2013, si è riunita per la prima volta in data 15.5.2014 al fine di definire le modalità organizzative, i criteri ed i parametri per l’espletamento della procedura di abilitazione alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, come emerge dalla lettura del verbale n.1 del 15.5.2014.
La predetta commissione ha fissato le modalità organizzative, i criteri e parametri per l’espletamento della procedura di abilitazione di cui trattasi nell’allegato 2 del verbale del 15.5.2014, stabilendo, pertanto, di confermare i criteri e i parametri valutativi dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche già formulati nella precedente tornata relativa all’anno 2012.
Nel richiamato verbale sono stati, quindi, previsti i requisiti minimi sulla base di tutti e tre gli indicatori bibliometrici, di cui al comma 2 dell’allegato A) del D.M. n. 76/2012 e, nel rispetto della determinazione dei valori di soglia, cd. mediane, fissate con la delibera dell’A.N.V.U.R. n. 7 del 27.8.2012, si è disposto – in attuazione del combinato disposto degli articoli 6, comma 5, e 3, comma 3, del D.M. n. 76/2012 – che sarebbero stati ritenuti soddisfatti i requisiti minimi se due indici bibliometrici fossero risultati superiori ai rispettivi valori di soglia oppure anche se uno degli indici fosse risultato superiore al suo valore di soglia e gli altri due avessero superato la metà dei rispettivi valori di soglia. La Commissione ha, pertanto, introdotto un criterio relativo agli indicatori bibliometrici derogatorio rispetto alla disciplina di cui all’articolo 6 D.M. n. 76/2012 e relativo allegato A, i quali prevedono ai fini dell’abilitazione il superamento di due mediane.
La Commissione giudicatrice, quindi, utilizzando le determinazioni dell’A.N.V.U.R. al riguardo, ha è stabilito che i valori da considerare ai predetti fini dovessero essere i seguenti:
A) numero di articoli normalizzati 3;
B) numero di citazioni normalizzate 0,82;
C) indice di Hirsch contemporaneo 2.
La ricorrente si è vista originariamente riconoscere, sulla base della valutazione A.N.V.U.R. fornita dal ministero alla commissione, i seguenti indici bibliometrici:
– AN=3 ( articoli normalizzati – soglia di settore: 3);
– CN=0,74 (citazioni normalizzate – soglia di settore: 0,82);
– H c=3 (Hirsch – contemporaneo – soglia di settore: 2).
Ne consegue che la stessa risultava avere superato l’indicatore Hirsch – contemporaneo, avere uguagliato l’indicatore articoli normalizzati ed avere superato la metà dell’indicatore citazioni normalizzate.
A seguito, tuttavia, delle osservazioni avanzate al riguardo da parte di due dei cinque commissari, la Commissione ha deliberato, come emerge dal tenore testuale del giudizio collegiale in atti, di analizzare in dettaglio gli indici di impatto della produzione scientifica e, avendo ritenuto che le pubblicazioni indicate con i nn. 11 e 3 dell’indice allegato alla domanda di partecipazione alla procedura fossero ascrivibili ad una materia totalmente estranea alla geomatica, hanno ricalcolato gli indici bibliometrici della ricorrente.
La ricorrente si è vista quindi riconoscere, sulla base della nuova valutazione da parte della Commissione, i seguenti inferiori indici bibliometrici:
– AN=2 ( articoli normalizzati – soglia di settore: 3);
– CN=0,61 (citazioni normalizzate – soglia di settore: 0,82);
– H c=2 (Hirsch – contemporaneo – soglia di settore: 2).
Conseguentemente, atteso che non è stata superata neppure una delle mediane, la ricorrente è stata ritenuta non idonea alla luce dei criteri speciali che la medesima commissione si era data e di cui in precedenza.
La questione principale attiene, pertanto, alla verifica della legittimità dell’operazione di rivalutazione degli indici bibliometrici della ricorrente, effettuata da parte della Commissione sulla base della valutazione di estraneità alla materia di concorso delle tematiche trattate nelle richiamate produzioni scientifiche.
Alla luce delle censure articolate in ricorso, nonché della normativa di settore come in precedenza richiamata, deve ritenersi che la suddetta operazione non sia legittima per le considerazioni che seguono.
Si premette che gli indicatori di impatto della produzione scientifica e le cd. mediane di riferimento rientrano pacificamente nell’ambito dei titoli e che gli stessi sono, altrettanto pacificamente, riconducibili al parametro prettamente quantitativo della produzione scientifica del candidato. E, infatti, l’utilizzo di criteri quantitativi è stato l’obiettivo perseguito con la legge n. 240 del 2010 ai fini di assicurare una rigorosa verifica della qualità scientifica dei candidati ed a cui è stata data attuazione con il citato D.M. n. 76 del 2012.
Né la sua qualificazione in termini di parametro quantitativo è mutata a seguito dell’interpretazione fornita dal M.I.U.R. con la circolare del 2013, per mezzo della quale il suddetto parametro da rigido ed automatico e quindi vincolante che era originariamente è sostanzialmente divenuto vincolante/derogabile da parte delle singole commissione previa valutazione e adeguata motivazione di supporto.
I predetti indicatori, inoltre, vengono calcolati da parte dell’A.N.V.U.R. con riferimento a ciascun candidato esclusivamente in relazione alla produzione scientifica complessiva nel decennio di ciascuno. Nella normativa di settore, come in precedenza richiamata, non vi è, pertanto, alcuno spazio per una valutazione da parte della commissione della predetta produzione scientifica di ciascun candidato riferita al decennio precedente all’indizione della procedura in termini di coerenza o attinenza allo specifico settore concorsuale per il quale la procedura di abilitazione è stata bandita.
L’unico puntuale riferimento al predetto aspetto, infatti, è contenuto, per quanto attiene ai professori di seconda fascia, nell’articolo 5, comma 2, lett. a), del D.M. n. 76 del 2012 laddove è specificato che “Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato E, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; …”; e il richiamato articolo 7, comma 1, si riferisce espressamente alle pubblicazioni presentate dai candidati ai fini della puntuale valutazione delle stesse con l’indicazione del numero massimo relativo e delle modalità concrete di produzione. Si tratta, pertanto, del parametro qualitativo di valutazione della produzione scientifica del candidato la quale viene effettuata su di un numero limitato di pubblicazioni scelte da parte del medesimo candidato e sulla base dei criteri specificatamente indicati nel D.M. .
E, invece, il comma 4 del predetto articolo 5 dispone che “Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A e B; …”.
E il richiamato articolo 6 si riferisce sempre testualmente alla “produzione scientifica complessiva”.
D’altronde la circostanza che nell’ambito della valutazione della produzione scientifica del candidato vi sia una distinzione netta tra il criterio quantitativo ed il criterio qualitativo emerge con chiarezza anche dal tenore testuale dell’articolo 1 del D.M. n. 76 del 2012, avente ad oggetto le definizioni, laddove è specificato, da un alto, alla lett. m), che devono intendersi “per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;” e, dall’altro, alle lett. n) e o), che devono intendersi “per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione …;” e “per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri”.
E, allora, attesa la sostanziale differenza tra criteri e parametri, è evidente che non è possibile travasare gli elementi rilevanti ai fini della valutazione dei primi ai secondi in mancanza di una puntuale disposizione normativa al riguardo.
In definitiva il ricalcolo degli indicatori della ricorrente per come effettuato da parte della Commissione non è legittimo sulla base delle considerazioni tutte che precedono.
Il ricorso è, pertanto fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna l’amministrazione ministeriale al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Contributo unificato refuso come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)