TAR Lazio, Roma,  Sez. III bis, 5 aprile 2018, n. 3774

Accesso a numero programmato-Test d'ingresso

Data Documento: 2018-04-05
Area: Giurisprudenza
Massima

La concreta individuazione delle domande ritenute non attinenti all’area di specializzazione (o, secondo la prospettiva dei ricorrenti, errate) impinge nel merito di valutazioni tecniche, come tale inammissibile poiché sollecita il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del cod. proc. amm., fatto salvo il limite  della abnormità della scelta tecnica. La scelta di neutralizzazione delle domande ritenute non pertinenti, operata dal MIUR, risulta peraltro operata nel rispetto dei princìpi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa ed è anche priva di evidenti vizi logici. Infatti, la soluzione individuata, resa possibile della pertinenza della gran parte delle domande dei due test alle rispettive aree concorsuali, ha consentito la conservazione degli atti della selezione già svolta nonostante il clamoroso errore compiuto nello scambio dei test.

Contenuto sentenza

N. 03774/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale “[#OMISSIS#] & Partners” in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO “CINECA”; 
nei confronti
[#OMISSIS#] RATTIN; 
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
– del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di gradazione delle Scuole di specializzazione prescelte;
– del bando di concorso di cui al d.m. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 agosto 2014, n. 612, e dei dd.mm. del medesimo Ministero 23 luglio 2014, n. 584, e 29 agosto 2014, n. 712, concernenti l’indizione del concorso nazionale per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2013/14, per i motivi in atti e anche ove interpretati nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le “specifiche graduatorie di Scuola” in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la “prima” delle opzioni prescelte;
– del bando di concorso di cui al cit. d.m. 8 agosto 2014, n. 612, nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle “specifiche graduatorie di Scuola” indicate dalla candidata in via prioritaria rispetto ad altre ed anche nella parte in cui assume che parte ricorrente abbia rinunciato alla permanenza nella scuola di concorso per cui è causa;
– della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 5.11.2014 per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione di Medicina a.a. 2013-2014 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione posti, con particolare riferimento alla scuola di specializzazione “Malattie dell’apparato cardiovascolare” e come meglio specificato nella tabella in atti e depositata nel fascicolo di parte con tutte le scuole indicate;
– del verbale di nomina della Commissione del 2 settembre 2014;
– del verbale della Commissione del 3 novembre 2014 e del verbale “primitivo di assegnazione dei c.d. SSD”;
– della nota del Ministero 3.11.2014, n. 1351, e degli atti ivi menzionati e richiamati e della nota del Ministero 3.11.2014, n. 1355;
– del verbale della Commissione del 4 novembre 2014;
– del verbale redatto presso il Ministero in data 5 novembre 2014 anche a seguito della richiesta di correzione non effettuata dal Ministero;
– di tutti i verbali delle prove e dei verbali contenenti le irregolarità citate nel ricorso;
– della nota del Ministero, prot. n. 1898, del 19 dicembre 2014, e dell’allegata nota inviata a tutte le commissioni di vigilanza durante lo svolgimento delle prove del 31 ottobre 2014;
– delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate;
– degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
– dell’accordo tra il Governo e le Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2011 al 2014;
– dell’operato dell’amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito Internet del Ministero in data 1.11.2014;
– dell’operato dell’amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del Ministero in data 3.11.2014;
– del comportamento dell’amministrazione nella parte in cui ha rimodulato in via unilaterale le graduatorie di merito, secondo un ordine diverso da quello desumibile dai punteggi relativi alle prove effettivamente svolte dai candidati;
– degli sconosciuti provvedimenti, ove esistenti, con cui tutte tali determinazioni sono state assunte;
– dell’operato dell’amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standards di sicurezza e vigilanza;
– di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal Ministero, dal CINECA e da tutte le Commissioni all’uopo nominate per la gestione delle prove in sedi locali;
– degli atti e verbali relativi all’operato della Commissione Nazionale di cui al d.m. 23 luglio 2014, n. 584;
– dell’operato del Ministero, del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l’ordine di preferenza della tabella depositata;
e per la conseguente condanna
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in decisione la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti (meglio indicati in epigrafe) relativi all’indizione ed al concreto svolgimento della selezione pubblica nazionale, bandita nel 2014 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’accesso alle scuole di specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2013/14. La selezione consisteva in una prova scritta con n. 110 quesiti totali a risposta multipla (ciascun quesito con quattro possibili risposte) ed era divisa in due parti: la prima parte, di natura generale, comprendeva n. 70 quesiti, era comune a tutte le tipologie di scuola ed era stata calendarizzata per il 28 ottobre 2014, in più sedi; la seconda parte – che qui specificamente interessa – comprendeva n. 40 quesiti, 30 dei quali comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area, ma differenziati a seconda dell’area prescelta (area medica, area chirurgica, area dei servizi clinici). Il bando per l’ammissione (d.m. n. 612 del 2014) aveva previsto lo svolgimento della seconda parte della prova, relativa ai 30 quesiti d’area, il 29 ottobre 2014 per le scuole di area medica, il 30 ottobre per le scuole di area chirurgica ed il 31 ottobre per le scuole di area dei servizi clinici.
La ricorrente ha partecipato alla selezione indicando, quale Ateneo di prima scelta, quello di Siena (scuola di specializzazione in Psichiatria) ed ottenendo, all’esito, il punteggio complessivo di 84,80 e la posizione in graduatoria n. 367. Nel ricorso, vengono descritte e censurate “le palesi e molteplici irregolarità” che avrebbero impedito alla ricorrente di collocarsi utilmente per l’accesso all’Ateneo di sua prima scelta ovvero nell’Ateneo di seconda scelta, in ricorso indicato “nell’Ateneo di Milano Bicocca (dove l’ultimo degli ammessi ha oggi il punteggio di 88,1)”.
Questi, dunque, i motivi di censura (di cui alla parte in diritto del ricorso, pagg. 22 ss.):
– violazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili: ciò, a seguito del fatto che, in sede di predisposizione delle prove da somministrare ai concorrenti, “sono stati integralmente invertiti i quesiti afferenti alla ‘seconda parte – scuole di area dei servizi clinici’ con i diversi quesiti destinati alle ‘scuole di area medica’”; situazione di fronte alla quale l’amministrazione, invece di annullare le prove nella loro totalità, a seguito della riunione della commissione nazionale di concorso tenutasi in data 3 novembre 2014, ha deciso di procedere al ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando solo due domande per area che sono state considerate non pertinenti dal “gruppo di esperti”; qui la ricorrente ha anche contestato la mancanza di un provvedimento ministeriale che avesse autorizzato la stesura delle graduatorie con tali nuovi criteri;
– violazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione del bando ed eccesso di potere: ciò, per la disparità di trattamento derivante, tra i vari candidati, dallo stralcio dei quiz ritenuti non pertinenti, con scelta per giunta compiuta dalla commissione in composizione non plenaria (come viene ribadito successivamente, a pag. 35 s. del ricorso);
– errata formulazione di alcuni quesiti (come da consulenza tecnica versata in atti), per errore, da parte del Ministero, nell’indicazione della risposta corretta ovvero per la presenza di più risposte corrette nell’ambito di un medesimo quiz;
– violazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi, nonché del bando, avuto riguardo alle modalità con le quali, in concreto, lo svolgimento delle prove è stato gestito in quanto caratterizzato da “fughe di notizie, aiuti dall’esterno e dall’interno dell’aula” (cfr. pag. 39 del ricorso);
– violazione del principio di segretezza delle prove concorsuali e dell’anonimato, posto che, al momento di decidere sullo stralcio di alcune domande a causa dell’errore sull’inversione dei quesiti d’area, i punteggi del singoli candidati sarebbero stati già a conoscenza della commissione;
– violazione delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali, non essendo rinvenibile una qualche verbalizzazione delle operazioni concernenti il confezionamento dei plichi e delle altre operazioni compiute dalla Commissione; mancherebbe, inoltre, l’approvazione degli atti del concorso da parte del Rettore dei singoli Atenei nei quali è stata istituita la scuola di specializzazione;
– violazione del diritto allo studio e del principio di continuità nella formazione e nel lavoro, ex artt. 34 e 4 Cost., trattandosi, nella specie, di una procedura esageratamente “restrittiva che sostanzialmente mira ad espellere dal circuito formativo e lavorativo italiano i non vincitori”;
– errata valutazione dei titoli di studio ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio di “curriculum” al singolo concorrente, in quanto il Ministero avrebbe trascurato “completamente l’esistenza di profonde differenziazioni tra gli ordinamenti didattici dei singoli Atenei di provenienza dei candidati”;
– violazione dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 1999, per effetto della prevista decadenza dalle graduatorie delle scuole di specializzazione diverse da quella di assegnazione.
In conclusione, la ricorrente ha domandato il “risarcimento dei danni in forma specifica”, mediante cioè ammissione alla scuola di specializzazione prescelta.
 2. Si sono costituiti in giudizio, con atto di stile depositato il 25 febbraio 2015, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Siena, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Il solo Ministero, in persona del Ministro pro tempore, per tramite della difesa erariale, ha quindi svolto difese con memoria depositata il 23 marzo 2015. In pari data anche la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, ribadendo le censure di cui al ricorso.
Con ordinanza n. 1421 del 2015 questo TAR ha respinto la domanda cautelare.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ord. n. 3919 del 2015 ha accolto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare di questo TAR “ai soli fini della fissazione del merito in primo grado ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc. amm.” e “senza che nelle more possa disporsi l’ammissione con riserva (non essendovi correlazione con tale esito e la richiesta principale posta con il ricorso, relativa alla caducazione integrale della procedura)”.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2018, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
 3. Il ricorso non è fondato, quanto ai primi otto motivi di impugnazione.
Censure del tutto analoghe a quelle sollevate in questa sede, invero, sono state già respinte da questa Sezione, in quanto riconosciute non fondate, in numerose recenti pronunzie, rispetto alle quali il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. ad esempio le sentenze: n. 3926, 4341, 4511, 4513, 4526, 4530, 5426, 5857 e 5953 del 2015); tali decisioni sono state anche confermate dal Consiglio di Stato con sentenze da n. 4432 a n. 4438 del 2015, n. 4482, 4930 e 5110 del 2015, n. 506 del 2016 e, da ultimo, n. 4358 del 2017 che ha affrontato dettagliatamente tutti i profili di cui al presente ricorso, evidenziando non soltanto che, come già affermato con sentenza n. 506 del 2016, le denunce di “irregolarità diffuse” nel corso delle prove risultano nel complesso generiche ed indimostrate e soprattutto sono carenti dell’indicazione del nesso causale tra le irregolarità medesime e l’esito della prova, ma altresì ribadendo che nella sentenza n. 4437 del 22 settembre 2015 si è già precisato che “la scelta […] di quali quesiti d’area sottoporre ai candidati e la decisione su validazione e neutralizzazioni, appartengono senz’altro a una sfera di discrezionalità dell’amministrazione estremamente ampia, e sindacabile in via esclusiva entro i limiti esterni, assai angusti, individuati dalla giurisprudenza in consimili giudizi”. La censura riguardante la concreta individuazione delle domande ritenute non attinenti all’area di specializzazione (o, secondo la prospettiva dei ricorrenti, errate), si ribadisce ancora, “impinge nel merito di valutazioni tecniche”, risultando come tale inammissibile poiché sollecita il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 cod. proc. amm., fatto salvo il limite – qui non valicato – della abnormità della scelta tecnica. La scelta di neutralizzazione delle domande ritenute non pertinenti, operata dal Ministero, risulta peraltro operata nel rispetto dei princìpi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa ed è anche priva di evidenti vizi logici. Infatti, come affermato nei precedenti testé richiamati, la soluzione individuata, resa possibile della pertinenza della gran parte delle domande dei due tests alle rispettive aree concorsuali, ha consentito la conservazione degli atti della selezione già svolta nonostante il clamoroso errore compiuto nello scambio dei tests.
Deve qui aggiungersi, con riguardo alla censura con cui è stata dedotta la mancata adozione, da parte del Ministero, di un provvedimento formale ed esplicito di autorizzazione alla stesura delle graduatorie secondo i criteri sanciti dal verbale del 3 novembre 2014, in violazione del principio del contrarius actus, che la Sezione ha già avuto modo di considerare non fondata anche questa censura (cfr., in particolare, la sent. n. 5857 del 2015, rispetto alle cui conclusioni il Collegio non trova motivi per discostarsi), osservando che il bando della selezione, di cui al d.m. n. 612 del 2014, e le norma da esso citate nelle premesse, “non paiono prevedere che la graduatoria nazionale di accesso alle scuole di specializzazione debba essere adottata con un espresso decreto ministeriale, dato che tutta la procedura doveva essere gestita in via informatica, a causa anche dei numerosi partecipanti – oltre 12.000 – ed a causa della circostanza che per un anno accademico non si sono svolte prove di accesso alle scuole di specializzazione con la conseguenza che l’operato dell’Amministrazione non pare evidenziare alcuna lesione della posizione giuridica degli interessati sotto questo profilo e fermo sempre restando che le statuizioni recate dai verbali della Commissione nazionale hanno natura di atto pubblico, nonostante la loro veste formale e fanno fede fino a querela di falso”.
Del tutto priva di fondamento è stata anche ritenuta la tesi secondo la quale l’operazione di neutralizzazione delle domande non pertinenti inserite nei tests erroneamente consegnati, essendo stata effettuata dopo lo svolgimento delle prove, e quindi a test già effettuati, sarebbe stata condotta in violazione delle regole di anonimato, determinando un illegittimo vantaggio per soggetti già determinati (cfr., sul punto, tra tutte, la già citata sent. n. 4358 del 2017 del Consiglio di Stato).
Con riguardo alle censure che hanno dedotto l’illegittimità della procedura a causa della mancata partecipazione di alcuni dei componenti della Commissione nazionale del concorso alla riunione nella quale è stata decisa la neutralizzazione dei quesiti in questione, possono richiamarsi le conclusioni cui è recentemente giunto, in proposito, il Consiglio di Stato, sez. VI, nella richiamata sent. n. 4358 del 2017. L’infondatezza è stata ivi argomentata in ragione della composizione della commissione nazionale, costituita dal presidente e da 15 componenti (5 per ciascuna area, sulla base delle diverse specializzazioni oggetto della prova), senza previsione di membri supplenti: alla luce di tale composizione, nonché delle funzioni cui era preordinata (quelle di specificare i criteri per l’attribuzione del punteggio ai candidati, al fine della definizione di una graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola, e di validare i quesiti già predisposti dall’organo tecnico), si è quindi ritenuto che essa ben potesse legittimamente svolgere la funzione di validazione dei tests anche in assenza di qualcuno dei suoi membri, non potendosi considerare un collegio perfetto.
Per quanto poi riguarda la censura secondo la quale la procedura in oggetto sarebbe da reputarsi illegittima in quanto nella formazione delle graduatorie viene attribuito rilievo preponderante ai titoli posseduti dai concorrenti (fino a 15 punti) secondo quanto stabilito dall’art. 6 del d.m. 30 giugno 2014, n. 105 (“Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”), la Sezione ne rileva l’infondatezza in quanto affidata a meri presupposti di fatto indimostrati (e cioè, che nei diversi Atenei i voti di laurea vengano attribuiti con diversi criteri di valutazione, così da privilegiare gli studenti laureatisi in Università “di manica larga”), ritenendo per il resto che la predisposizione di una graduatoria che tenga conto anche del curriculum vitae oltre che della contingenza dei testsdi ammissione risponda invece ai principi di buon andamento della amministrazione e, comunque, attenga alla sfera di discrezionalità di quest’ultima.
Ne deriva la reiezione del ricorso, fatta eccezione per l’ultima censura (con cui è stata contestata la previsione del bando che commina la decadenza da tutte le specifiche graduatorie di scuola in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la “prima” delle opzioni prescelte) la quale deve essere dichiarata inammissibile, per difetto originario di interesse, posto che né nel ricorso, né nella successiva memoria difensiva, è indicato se ed a quale scuola di specializzazione sarebbe già iscritta la ricorrente (cfr., sul punto, le conclusioni, riguardanti simile censura, di cui alla sent. n. 5857 del 2015 di questa Sezione).
4. In considerazione della complessità delle questioni sollevate, all’epoca della proposizione del ricorso, deve essere reso un giudizio di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-bis, definitivamente pronunciando,
Respinge il ricorso in epigrafe, nella parte indicata in motivazione, e, per la restante parte, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] Masaracchia, Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 05/04/2018