TAR Lazio, Roma,  Sez. III bis, 5 aprile 2018, n. 3778

Accesso a numero programmato-Test d'ingresso

Data Documento: 2018-04-05
Area: Giurisprudenza
Massima

La concreta individuazione delle domande ritenute non attinenti all’area di specializzazione (o, secondo la prospettiva dei ricorrenti, errate) impinge nel merito di valutazioni tecniche, come tale inammissibile poiché sollecita il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del cod. proc. amm., fatto salvo il limite  della abnormità della scelta tecnica. La scelta di neutralizzazione delle domande ritenute non pertinenti, operata dal MIUR, risulta peraltro operata nel rispetto dei princìpi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa ed è anche priva di evidenti vizi logici. Infatti, la soluzione individuata, resa possibile della pertinenza della gran parte delle domande dei due test alle rispettive aree concorsuali, ha consentito la conservazione degli atti della selezione già svolta nonostante il clamoroso errore compiuto nello scambio dei test.

Contenuto sentenza

N. 03778/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01212/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma La Sapienza, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi di Padova, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
il Cineca – Consorzio Interuniversitario, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, non costituiti in giudizio; 
nei confronti
Mariachiara Simioni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Chiara [#OMISSIS#], Vittoria Aldegheri, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina a.a. 2013/2014 nonché per il risarcimento dei danni.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Università degli Studi di Roma La Sapienza, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dell’Università degli Studi di Brescia e dell’Università degli Studi di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Con il ricorso collettivo in epigrafe i ricorrenti hanno evidenziato di avere partecipato alla selezione in indetta per l’iscrizione alla Scuole di Specializzazione da ciascuno indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, secondo le previsioni di cui al Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612, nonché di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105.
Non essendosi utilmente collocati in graduatoria a causa del punteggio ottenuto, hanno impugnato la prova concorsuale nazionale di ammissione, ritenendola caratterizzata da molteplici e gravissimi profili di illegittimità, e in via consequenziale le graduatorie nazionali di merito nominative per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 pubblicate il 5.11.2014, nonché i relativi scorrimenti nella parte in cui non hanno collocato i ricorrenti in posizione utile all’iscrizione alle scuole e presso le Università prescelte.
Le censure sono state affidate ai seguenti motivi:
I.Violazione e falsa applicazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies, Legge 241/1990 s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 368/1999. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del D.M. MIUR n. 612/2014 e degli artt. 2, 3 e 5 del D.M. MIUR n. 105/2014. Eccesso di potere per disparità di trattamento falsità del presupposto, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, incompetenza, carenza di potere e violazione del principio del contrariis actus e dell’autovincolo assunto con la lex specialis, in quanto i candidati a causa di un errore pacificamente ammesso dal MIUR subivano l’inversione dei quesiti delle prove del 29 ottobre con quelli del 31 ottobre, relativi alle 30 domande comuni a ciascuna delle due Aree, Medica e dei Servizi Clinici; Di conseguenza, i candidati — contrariamente alle previsioni del bando concorsuale — si sono trovati a svolgere una prova diversa da quella per la quale si erano preparati e che pensavano di sostenere: chi concorreva per Scuole riconducibili all’Area Medica ha dovuto rispondere a quesiti relativi all’Area dei Servizi Clinici; chi concorreva, invece, per Scuole riconducibili all’Area dei Servizi Clinici ha dovuto rispondere a quesiti relativi all’Area Medica.
II.Violazione e/o falsa applicazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del D.M. MIUR 8.8.2014 n. 612 e degli artt. 2, 3 e 5 del D.M. MIUR 30.6.2014 n. 105. Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta poiché la necessità di trovare una soluzione di compromesso e conservativa della procedura a fronte dell’errore commesso dall’amministrazione in sede di predisposizione delle prove, in realtà ha avuto quale effetto di introdurre una situazione di equivalenza fra candidati, invero insussistente sul piano reale laddove si abbia riguardo alle risposte effettivamente offerte.
III.Errata formulazione dei quesiti 5, 11, 12, 38, 46, 49 e 52 e di quelli meglio indicati in perizia. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, comma 2, 3 e 5 Cost. e degli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 8 agosto 2014, n. 612 nonché degli artt. 2, 3 e 5 del D.M. 30 giugno 2014 n. 105. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 368/1999. Eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa. Violazione dei principi che devono presiedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione perché il questionario sottoposto in sede concorsuale sarebbe stato caratterizzato da errori,ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, per cui la selezione sarebbe inevitabilmentefalsata e non rispettosa del dato costituzionale.
IV.Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di concorsi pubblici e del principio di affidamento e buon andamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 8 agosto 2014 n. 612, punto 1. Violazione degli artt. 3, 97 e 34 della Costituzione, intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello Stato e certezza del diritto (art. 3), buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.) e principio di meritocrazia (art. 34 Cost.) e dell’art. 1 comma 2 del d.P.R. 487/1994 poiché si sarebbero verificate una serie di violazioni perpetratedall’Amministrazione, con riferimento ai basilari principi fondanti lo svolgimento dei pubbliciconcorsi.
V.Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell’articolo 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 Violazione e/o falsa applicazione del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del Dirigente 24/04/2012, n.74 e dell’allegato 1 al decreto. Violazione degli artt. 3, 4, 34 e 97 Cost. – Violazione della regola dell’anonimato nei concorsi pubblici e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica poiché i Commissari, nella scelta dell’abbonamento delle domandesapevano già quale punteggio era stato attribuito a quel singolo candidato e, quindi, come “aiutarlo” adarrivare al punteggio dell’ultimo ammesso depennando o confermando la valutazione suquesto o quel quesito. Si sarebbe verificato ciò che la complessa lex specialis diconcorso aveva in tutti i modi cercato di evitare e cioè che in fase di correzione (nellaspecie ricorrezione o riesame che sia) i commissari sapessero a chi apparteneva quel datopunteggio.
VI.Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 24171990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e imparzialità poiché la presunta vicenda dello scambio dei plichi delle prove del 29 e del 31 ottobre tral’area medica e l’area dei servizi è confessata dal CINECA e dal MIUR e tuttavia non vi sarebbe traccia dagli atti di concorso di cosa sia davveroaccaduto e perché. Non vi sarebbe un verbale che, in data precedente al concorso, abbia cristallizzato l’attivitàpubblicistica svolta dal Cineca per conto del MIUR e dato atto del confezionamento dei plichi.
Né, d’altra parte, dai verbali di formulazione dei quesiti redatti dalla Commissioneinsediata al MIUR, è possibile comprendere se, davvero, i quesiti somministrati il 29 fosseroquelli da destinare ai candidati del 31 e viceversa.
VII.Violazione e falsa applicazione dei principi della Corte Costituzionale 1998 n. 383 e dell’art. 3, 4, 32, 33, 34.Contraddittorietà tra più atti della P.A. Violazione dell’art. 243 del Protocollo della Convenzione n. 1 per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali. Illogicità e ingiustizia manifesta, Difetto di motivazione.Uno sbarramento alle scuole di specializzazione sarebbe gravemente lesivo del diritto allo studio sancito etutelato all’art. 34 Cost., a mente del quale i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i
più alti gradi degli studi e rileva a maggior ragione nel caso di specie ove vi è una continuitàformativa tra la laurea in Medicina e la specializzazione che da sola risulta incompleta e nonidonea all’ingresso nel mondo del lavoro
Infatti, 1 provvedimenti impugnati penalizzano, ingiustamente e paradossalmente,moltissimi medici, disincentivandoli proprio al completamento dei più alti gradi degli studi enon dando loro alcun tipo di sbocco lavorativo diverso.
VIII.Violazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento, carenza di istruttoria, falsità del presupposto, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta, errata valutazione dei titoli di studio ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio di “curriculum” al singolo concorrente. L’art. 6 del Bando di cui al DM Miur n. 612/2014, stabilisce che “il punteggiocomplessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo 135 puniz) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) e al punteggio conseguito nella prova (massimo 120 punti)”.Il comma 2, inoltre, dispone che il punteggio relativo ai titoli è parametrato al voto dilaurea e al curriculum (composto, a sua volta, della media aritmetica degli esami sostenuti e delvoto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola scuola).Orbene, il Ministero avrebbe specificato i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio deiconcorrenti, ai fine dell’attribuzione del relativo punteggio, in maniera errata e manifestamenteingiusta, trascurando completamente l’esistenza di profonde differenziazioni tra gli ordinamentididattici dei singoli Atenei di provenienza dei candidati ovvero presupponendo erroneamente la sussistenza di una situazione di eguaglianza tra i singoli ordinamenti didatticidi Ateneo.Ciò avrebbe causato una manifesta disparità di trattamento sul piano nazionale tra concorrentiprovenienti da differenti Atenei, determinando l’attribuzione ai medesimi di un punteggiodifferenziato nonostante la sostanziale condizione di parità in termini di possesso dei titolipreordinati all’accesso alla procedura concorsuale.
IX.Violazione del regolamento concernente le modalità per l’ammissione alle scuola di specializzazione in Medicina, ai sensi dell’art. 36 comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368. Violazione dei principi in materia concorsuale
Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa, violazione del principio del favor partecipationis, lesione del principio del legittimo affidamento, sviamento di interesse. Violazione della gerarchia delle fonti, esorbitanza normativa e violazione della normativa ministeriale.Il bando di concorso e con esso tutte le graduatone, ivi compresa la comminata easserita dichiarazione implicita di rinuncia alla graduatoria per cui è causa ove è collocato partericorrente, sono illegittime nella parte in cui hanno provveduto ad attuare la decadenza da tuttele graduatone delle altre scuole di specializzazione diverse da quella di assegnazione stravolgendo il sistema delle opzioni e incidendo, a catena, sulle posizioni di tutti i
partecipanti. La disposizione del bando ed i successivi provvedimenti attuativi sono illegittimiper violazione della fonte sovraordinata rappresentata dal Regolamento concernente le modalitàper l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo
36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, D.M. 30 giugno 2014, n. 105.
Hanno pertanto concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il Ministero si è costituito in giudizio con articolata memoria e nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare, il ricorso va dichiarato estinto per il ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Amodeoalla luce della espressa dichiarazione resa in tal senso dal ricorrente con dichiarazione resa a verbale d’udienza.
Nel merito il ricorso deve essere respinto.
Invero – fatta eccezione per la censura dedotta con il motivo n.9, che va dichiarata inammissibile per difetto di interesse in quanto a seguito dell’ordinanza di reiezione dell’istanza cautelare n.1647/2015 non risulta in atti che il ricorrente abbia potuto iscriversi con riserva ad una delle scuole di specializzazione prescelte – tutte le ulteriori 8 censure dedotte con il ricorso in epigrafe – con cui si lamenta l’inversione delle domande delle due aree ai candidati di area medica e di area dei servizi; l’illegittimità della conseguente graduatoria basata su 28 domande anziché 30; la mancanza di un provvedimento ministeriale che autorizzasse la stesura delle graduatorie con tali nuovi criteri; la somministrazione di domande errate, ulteriori rispetto a quelle individuate come tali dallo stesso MIUR (cfr. il verbale della Commissione nazionale del 3.11.2014); la mancata predisposizione da parte del MIUR di adeguati standard di sede e delle modalità di svolgimento delle prove omogenee su tutto il piano nazionale; violazione dell’art. 4 al D.M. 8 agosto 2014 n. 612, punto 1; violazione del principio di segretezza e anonimato nelle prove di concorso; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali; violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità; Violazione e falsa applicazione del principio di continuità nella formazione, come corollario del diritto allo studio ai sensi dell’art. 34 Cost. e del diritto al lavoro ex art. 4 Cost.; sviamento, illogicità ed incoerenza, assenza di motivazione e violazione dell’art. 97 Cost., con particolare riferimento al principio di buona amministrazione) sono state già dichiarate infondate dalla Sezione in numerose decisioni da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. ad esempio le sentenze: n. 3926/2015 del 9 marzo 2015; n. 4341/2015 del 19 marzo 2015; n. 4511/2015 del 24 marzo 2015; n. 4513/2015 del 24 marzo 2015; n. 4526/2015 del 26 marzo 2015; n. 4530/2015 del 24 marzo 2015; n. 5426/2015 del 14 aprile 2015 e n. 5953 del 23 aprile 2015), oltre che confermate dal Consiglio di Stato con sentenze da n. 4432 a n. 4438 del 22 settembre 2015, n. 4482 del 24 settembre 2015, n. 4930 del 28 ottobre 2015, n. 5110 del 10 novembre 2015, n. 506 del 18 febbraio 2016.
Da ultimo, con la sentenza n. 4358/2017, il Consiglio di Stato ha ribadito che non soltanto, come già affermato con sentenza n. 506 del 2016, le denunce di “irregolarità diffuse” nel corso delle prove risultano nel complesso generiche e indimostrate e soprattutto sono carenti dell’indicazione del nesso causale tra le irregolarità medesime e l’esito della prova, ma ha ulteriormente chiarito che, nella sentenza n. 4437 del 22 settembre 2015, si è già precisato che «la scelta …di quali quesiti d’area sottoporre ai candidati e la decisione su validazione e neutralizzazioni, appartengono senz’altro a una sfera di discrezionalità dell’amministrazione estremamente ampia, e sindacabile in via esclusiva entro i limiti esterni, assai angusti, individuati dalla giurisprudenza in consimili giudizi».
La censura riguardante la concreta individuazione delle domande ritenute non attinenti all’area di specializzazione (o, secondo la prospettiva dei ricorrenti, errate), si ribadisce ancora, «impinge nel merito di valutazioni tecniche, come tale inammissibile poiché sollecita il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del cod. proc. amm., fatto salvo il limite – qui non valicato – della abnormità della scelta tecnica. La scelta di neutralizzazione delle domande ritenute non pertinenti, operata dal MIUR, risulta peraltro operata nel rispetto dei princìpi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa ed è anche priva di evidenti vizi logici. Infatti, la soluzione individuata, resa possibile della pertinenza della gran parte delle domande dei due test alle rispettive aree concorsuali, ha consentito la conservazione degli atti della selezione già svolta nonostante il clamoroso errore compiuto nello scambio dei test.
Priva di fondamento è stata anche ritenuta la tesi secondo la quale l’operazione di neutralizzazione delle domande non pertinenti inserite nei test erroneamente consegnati, essendo stata effettuata dopo lo svolgimento delle prove, e quindi a test già effettuati, sarebbe stata condotta in violazione delle regole di anonimato, determinando un illegittimo vantaggio per soggetti già determinati.
Per quanto poi riguarda la censura n. 8, secondo la quale il Ministero avrebbe specificato i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio dei concorrenti, ai fine dell’attribuzione del relativo punteggio, in maniera errata e manifestamente ingiusta, trascurando completamente l’esistenza di profonde differenziazioni tra gli ordinamenti didattici dei singoli Atenei di provenienza dei candidati ovvero presupponendo erroneamente la sussistenza di una situazione di eguaglianza tra i singoli ordinamenti didattici di Ateneo, la stessa è infondata poiché ipotetica giacchè la medesima parte ricorrente ne afferma la ipoteticità laddove scrive che la disparità di trattamento “è letteralmente impossibile da rendicontare ex post e mediante prove di resistenza” a causa dell’intreccio delle graduatorie.
Ne deriva la reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto al ricorrente per il quale il ricorso non viene dichiarato estinto e si liquidano come in dispositivo. Si compensano per l’altro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo dichiara estinto per il ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per il quale compensa le spese del giudizio; lo respinge quanto alla ricorrente [#OMISSIS#] Zotta.
Condanna il ricorrente soccombente a rifondere all’amministrazione le spese di lite, che si liquidano forfettariamente in euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Masaracchia, Consigliere 
Pubblicato il 05/04/2018