Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta medio tempore l’immatricolazione nel corso prescelto.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 5 aprile 2018, n. 3786
Studenti post lauream-Scuole di specializzazione-Immatricolazione-Improcedibilità
N. 03786/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13940/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13940 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Arpa, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 57;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ilCineca Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Deganello non costituito in giudizio;
per l’annullamento
diniego ammissione alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2014/2015, e in particolare alla scuola di oftalmologia presso l’università degli studi di Milano nonché per il risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, ritiene il Collegio che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in considerazione dei numerosi precedenti dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Nel rispetto del principio di sinteticità di cui all’art. 3 c.p.a., inoltre, si ritiene di prescindere dalla descrizione dell’andamento del processo, per cui si rimanda agli atti di parte.
In punto di fatto, con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2014/2015, sostenendo il test d’accesso presso l’Ateneo in epigrafe indicato.
La procedura concorsuale, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe affetta da svariati profili di illegittimità per violazione del D.M. 26 maggio 2015 n. 315, del D.M. 20 aprile 2015 n. 48, sia in relazione a profili attinenti le modalità di svolgimento della prova che avrebbero determinato la violazione del principio dell’anonimato,sia in quanto pur avendo parte ricorrente conseguito un punteggio di 83, posizionandosi con un ridottissimo margine di distacco dall’ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria, non è stata ammessa alla frequenza dei corsi essendo la graduatoria stata chiusa e non essendo, la stessa, oggetto di scorrimento.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso, ivi compresa la graduatoria, e l’ammissione in soprannumero alla Scuola di Specializzazione richiestapresso l’Ateneo indicato come prima scelta o presso gli altri Atenei successivamente indicati, nonché il risarcimento del danno subito a causa dell’illegittimo diniego di iscrizione.
Tanto premesso, in via preliminare, va evidenziato che parte ricorrente ha depositato in giudizio, in data 17 febbraio 2018, una memoria con la quale dichiara che essendo intervenuta l’immatricolazione nel corso prescelto non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito.
Il Collegio, rilevato che la disponibilità dell’interesse alla decisione nel merito è di esclusiva pertinenza della parte ricorrente e che il Giudice non può esimersi dal rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato di cui agli art. 112 c.p.c. e 34 c.p.a., a fronte di una esplicita dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, non può che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese del giudizio tra le parti, come indicato dalla stessa parte ricorrente nella memoria citata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Masaracchia, Consigliere
Pubblicato il 05/04/2018