N. 07718/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08255/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8255 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners, in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquinon. 47;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Palermo, in persona del LR p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Cineca;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Gunnella, Rosa [#OMISSIS#];
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’ammissione alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia per la sede di Palermo e per il risarcimento danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Sassari e dell’Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Udita la dichiarazione resa in udienza dal proprio difensore, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e di non aver più interesse al medesimo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso in epigrafe con cui parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’ammissione alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia per la sede di Palermo e ha proposto contestuale domanda di risarcimento danni;
Vista l’ordinanza cautelare n. 3097/2015 con cui il Collegio ha confermato il decreto presidenziale n.2848/2015 con cui l’istanza cautelare è stata accolta, con riserva dell’esito del giudizio, al fine di consentire la permanenza del ricorrente nella graduatoria relativa alla Scuola di specializzazione di prima scelta (Dermatologia e venereologia presso l’Università di Palermo);
Udita la dichiarazione resa in udienza dal proprio difensore, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e di non aver più interesse al medesimo, non essendo stata data esecuzione all’ordinanza cautelare ed essendo stato successivamente comunque ammesso alla scuola di specializzazione;
Considerato che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in relazione all’esito della controversia, compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 5 luglio 2016, n. 7718
Esclusione dalla graduatoria per l'ammissione alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia-Ricorso improcedibile per difetto di interesse
Data Documento: 2016-07-05
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza