TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 5 luglio 2017, n. 7914

Procedura classificazione Riviste fascia A-ANVUR-Previa determinazione criteri di valutazione-Mancanza-Illegittimità

Data Documento: 2017-07-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di classificazione delle riviste scientifiche, la sussistenza delle condizioni legali per la catalogazione in classe A va verificata con preregolati canoni e metodi di analisi oggettivi e compatibili rispetto ai criteri di legge ed in relazione alla concreta situazione degli aspetti di complessiva valutazione tecnico-discrezionale.

Contenuto sentenza

N. 07914/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14099/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14099 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ubertazzi, in proprio e quale direttore responsabile e titolare della rivista “AIDA. Annali Italiani del Diritto D’Autore della Cultura e dello Spettacolo”, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Raffaello Perfetti C.F. PRFLRF64A19I819S, con domicilio eletto presso Studio Legale [#OMISSIS#], Degli Esposti e associati, in Roma, via G. Caccini, 1; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
del diniego di iscrizione della rivista AIDA nella lista delle riviste scientifiche di area giuridica incluse nella classe A, per come pubblicata sul sito istituzionale di ANVUR nell’aggiornamento 3 settembre 2015;
di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente impugna la determinazione con la quale l’ANVUR ha rigettato la richiesta di riclassificazione della rivista “AIDA-Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo”, a motivo della circostanza per cui la stessa non soddisferebbe i requisiti di eccellenza previsti dal D.M. 76/2012 per l’inclusione nell’ambito delle riviste di classe “A”.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi di diritto:
i giudizi dei referee sono incoerenti con i criteri alla luce dei quali doveva essere espressa la rivalutazione della rivista e frutto di travisamenti dei fatti, donde i vizi rubricati al punto I del ricorso, cui si rinvia per l’enunciazione completa;
vi sarebbe stata una violazione dell’art. 8 del regolamento recante “Indicazioni per la revisione e l’aggiornamento della classificazione delle riviste ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale” del 28 aprile 2015, che avrebbe condotto a trascurare del tutto l’eccellenza della rivista in questione in sede di VQR a cui rimanda l’art. 8 del regolamento ANVUR;
come già rilevato dal Consiglio di Stato (sentenze nn. 2004 del 12 aprile 2013 e 1584/2015) non vi sono per le riviste giuridiche parametri e metodi consolidati nella comunità scientifica di riferimento, per cui le riviste sono state valutate e classificate in “retrospettiva” sulla base di procedure e specifiche tecniche ex post, dando luogo a un vizio della procedura di valutazione e ad una conferma dei vizi delle valutazioni dei referee.
Si è costituita l’amministrazione con una memoria dell’ANVUR, con la quale viene difeso il contenuto del provvedimento di rigetto della classificazione in classe A della rivista e viene chiesto il respingimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2016 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato all’amministrazione di riesaminare la valutazione già operata della rivista.
In vista della pubblica udienza, fissata per il 28 marzo 2017, le parti hanno depositato memorie e documentazione.
Alla pubblica udienza del 28 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto sotto il profilo della genericità e apoditticità del giudizio dei referee.
Infatti, due giudizi su tre (determinanti al fine di confermare la classificazione in fascia B della rivista), si basano sulla assenza di dimensione internazionale della rivista, che avrebbe “confini tematici” di “carattere principalmente nazionale”; del pari presenterebbero connotazione nazionale gli organi direttivi e nonostante il rilevante carattere transnazionale della materia, il carattere di internazionalizzazione sarebbe “limitato”.
Tali giudizi appaiono viziati sotto il profilo del travisamento dei fatti poiché non motivano in ordine alla non rilevanza delle circostanze rappresentate nell’istanza di riclassificazione presentata da parte ricorrente, relativamente alla numerosità delle biblioteche straniere che sono abbonate regolarmente alla rivista; inoltre, non è stato considerato il dato degli studiosi stranieri che pubblicano nella rivista i loro contributi. Tali circostanze non possono non avere rilievo e, in ogni caso, la valutazione finale avrebbe dovuto darne conto. Di qui la sussistenza del travisamento dei fatti e delle carenza di motivazione.
Inoltre, come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1584 del 25 marzo 2015, “il CUN, con il parere reso a proposito dei criteri, parametri e indicatori dell’area 12-scienze giuridiche per l’Abilitazione scientifica nazionale, ha rappresentato l’essenzialità che la revisione dei pari sia rigorosamente regolata ex ante; il prestigio, parametrato in ragione della continuità dell’impegno culturale e dell’autorevolezza scientifica dei componenti la direzione; la diffusione, attestata dalla consultabilità della rivista nelle biblioteche fisiche e virtuali; la collocazione editoriale, testimoniata dalla rilevanza nazionale o internazionale della casa editrice o dalla presenza di una direzione scientifica, costituita prevalentemente da professori ordinari, e la sottoposizione di ciascun lavoro alla “revisione dei pari” (peer review), da eseguirsi anche a cura della direzione scientifica, secondo criteri analoghi a quelli previsti per la peer review.” Uno degli elementi che sono mancati nella valutazione impugnata è proprio quello della previa determinazione dei criteri di valutazione, omissione che inficia la determinazione finale.
Conclusivamente, la sussistenza delle condizioni legali per la catalogazione della Riviste di Area giuridica in classe A andava verificata con preregolati canoni e metodi di analisi oggettivi e compatibili rispetto ai criteri di legge ed in relazione alla concreta situazione degli aspetti di complessiva valutazione tecnico-discrezionale.
Pertanto, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza, il ricorso va accolto per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
Le spese di giudizio, per ragioni di particolarità e complessità della vicenda all’esame, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione costituita in giudizio di sottoporre a una nuova valutazione la citata rivista nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 05/07/2017