Nelle procedure di classificazione delle riviste di fascia A, è annullabile, per difetto di motivazione e carenza d’istruttoria, il giudizio dell’ANVUR concernente il mancato riconoscimento della rivista della prima fascia di merito, laddove quest’ultima non abbia tenuto conto del parere positivo reso dalla società scientifica di riferimento. Nel caso di specie, trattandosi di un parere tecnico proveniente da un organismo altamente qualificato del settore del diritto comparato ed essendo espresso all’unanimità, il provvedimento che intendeva discostarsene o non tenerne affatto conto (come è avvenuto), avrebbe dovuto giustificare il proprio contrario giudizio con perspicue e analitiche motivazioni, atte a dare conto della diversa valutazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 5 luglio 2017, n. 7922
Procedura classificazione Riviste fascia A- ANVUR-Non considerazione parere positivo Società scientifica di riferimento-Illegittimità
N. 07922/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12828/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12828 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Scarano C.F. SCRVCN75E09G230Y, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza della Libertà, 20;
Salvatore [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Scarano C.F. SCRVCN75E09G230Y, con domicilio eletto presso Salvatore [#OMISSIS#] in Roma, piazza Libertà, 20;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi;
per l’annullamento
del provvedimento con cui l’ANVUR ha negato alla rivista “Comparazione e Diritto Civile” (www.comparazionedirittocivile.it) la collocazione tra le “riviste di fascia A”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Salvatore [#OMISSIS#] impugnano il provvedimento con il quale l’ANVUR ha negato alla rivista “Comparazione e Diritto civile” la collocazione tra le riviste di fascia “A”.
Premessi cenni alle disciplina applicabile al caso in questione, i ricorrenti espongono, in punto di fatto, che le valutazioni operate hanno riguardato distintamente la materia A1 (diritto privato) e E2 (Diritto Comparato) e le motivazioni sono sostanzialmente identiche. In particolare le motivazioni attengono agli stessi profili e seppur riferite alle due materie richiamate non considerano affatto la specificità dei settori. Da qui, secondo i ricorrenti, un primo vizio di difetto di istruttoria poiché l’inquadramento in differenti settori scientifico-disciplinari avrebbe dovuto pesare anche in sede di valutazione.
Tra gli indicatori ritenuti negativi, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, vi è stato anche l’assenza, nel comitato scientifico, di professori stranieri, che, tuttavia, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe marginale rispetto al ruolo svolto dai referee che sono principalmente stranieri.
Un ulteriore motivo del respingimento dell’istanza è consistito nella circostanza per cui non vi sarebbe stata una presenza particolarmente significativa di professori ordinari. Secondo la tesi parte ricorrente, anche in questo caso l’ANVUR è pervenuta a valutazioni del tutto arbitrarie ritenendo che sussista un rapporto di diretta dipendenza tra valore scientifico di una rivista e presenza, tra i suoi autori, dei professori ordinari.
Sarebbe inoltre incomprensibile la notazione per cui vi sarebbe, nella rivista in questione, una cospicua presenza di autori legati all’Università di Salerno, essendo questa una circostanza del tutto fisiologica visto che Salerno è una delle università maggiormente attive nel settore del diritto comparato, come risulta dalle valutazioni ministeriali oltre che dal numero di professori e ricercatori incardinati, superiore ad ogni altro ateneo.
Erronea e infondata sarebbe anche la notazione per cui la maggior parte degli articoli sono scritti solo in italiano pur se spesso preceduti da abstractsin lingua inglese. Infatti non risulta che tra i requisiti vi fosse quello di pubblicare in più lingue né nel Documento e nel regolamento è richiamata alcuna norma che imponga la necessità che gli articoli siano pubblicati in lingua inglese o in lingue diverse dall’italiano.
Tali elementi già attesterebbero la carenza di istruttoria, la violazione delle norme di legge e anche la carenza di motivazione.
A ciò si deve aggiungere che non è stato tenuto in alcuna considerazione il parere favorevole all’inserimento in fascia “A” espresso a favore di “Comparazione e Diritto Civile” comunicato all’ANVUR dall’Associazione italiana di diritto comparato già dal 2011 e non è stato considerato il carattere internazionale della rivista attestato dalla composizione del Comitato scientifico, dalla collaborazione alla rivista di diversi studiosi stranieri, dalla sua natura giuridica on line, senza restrizioni di accesso che assicura la sua diffusione in ogni biblioteca e centro di ricerca.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione a mezzo di una memoria dell’ANVUR con la quale si argomenta in ordine all’infondatezza del ricorso e alla legittimità della valutazione operata.
Con memoria depositata il 21 marzo 2017 i ricorrenti hanno replicato alle deduzioni dell’ANVUR ritenendo, tra l’altro, inammissibile il tentativo di integrazione della motivazione in via successiva operato, secondo il loro punto di vista, con la memoria dell’amministrazione.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il d.m. n. 76 del 2012 ha invero affidato all’ANVUR lo stabilire quali riviste, nell’insieme di quelle su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani, siano da considerarsi scientifiche e, tra queste, quali siano da reputare di classe A, alla stregua degli indicatori di attività scientifica non bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificate, in relazione ai criteri direttivi fissati dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222. Al fine di ottemperare alla previsione, l’ANVUR ha pubblicato il 21 giugno 2012 la delibera n. 50. La classificazione delle riviste di area giuridica è avvenuta da parte dell’ANVUR sulla base di due distinti percorsi istruttori: valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 nella specie svolta dal gruppo di esperti della valutazione dell’area giuridica (GEV 12); valutazione del Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche in funzione dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN).
Un primo profilo di fondatezza del ricorso riguarda il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria in relazione alla circostanza per cui il provvedimento impugnato disattende il parere, reso il 12.12.2011, all’unanimità dall’Associazione degli Studiosi del settore di riferimento (A.I.D.C.), che aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per l’inserimento della Rivista ricorrente in classe “A”.
Trattandosi di un parere tecnico proveniente da un organismo altamente qualificato del settore del diritto comparato e essendo espresso all’unanimità, il provvedimento che intendeva discostarsene o non tenerne affatto conto (come è avvenuto), avrebbe dovuto giustificare il proprio contrario giudizio con perspicue e analitiche motivazioni, atte a dare conto della diversa valutazione.
Un secondo profilo di fondatezza riguarda il difetto di istruttoria evincibile dalla circostanza per cui il provvedimento non ha distinto la valutazione tra i due settori disciplinari di cui la rivista si occupa (diritto comparato e diritto privato) ma si è limitata a dare la stessa motivazione negativa alla classificazione in classe “A” per entrambi i settori.
Inoltre, appaiono non ancorate ad alcuno specifico parametro normativo le valutazioni negative effettuate con riguardo alla carenza di professori stranieri e di professori ordinari nel comitato scientifico, non essendovi alcun vincolo specifico in ordine a tale presenza per cui dedurne un elemento di demerito rispetto alla classificazione della rivista in classe A appare contrario agli ordinari canoni di legittimità. La presenza di professori stranieri infatti rileva ai sensi del regolamento ANVUR solo ai fini del riconoscimento del carattere di scientificità della Rivista, non in relazione alla sua classificazione, per cui l’estensione del criterio avrebbe richiesto quanto meno l’essere portato a conoscenza dei destinatari della valutazione.
Gli ulteriori vizi sollevati (presenza di autori e professori provenienti dall’Università di Salerno etc…) impingono nel merito della valutazione dell’ANVUR e quindi si ritiene che, per come prospettato, esulino dal sindacato del giudice amministrativo.
Per tali motivazioni, assorbiti eventuali ulteriori profili di censura, il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere con rinvio a una nuova valutazione da parte dell’amministrazione e dei suoi organi tecnici.
La complessità delle questioni giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 05/07/2017