TAR Lazio, Roma Sez. III bis, 5 settembre 2014, n. 9457

Diniego nulla osta trasferimento da università straniera-Illegittimità test preselettivo

Data Documento: 2014-09-05
Area: Giurisprudenza
Massima

La richiesta di trasferimento di studenti provenienti da altri atenei, anche stranieri, ad anni successivi al primo, può essere legittimamente condizionato dalle università esclusivamente alla effettiva presenza di posti disponibili, senza che possa essere sottoposto alla previa effettuazione di una prova preselettiva ulteriore rispetto a quella richiesta per la iscrizione al primo anno di corso, eventualmente già sostenuta nell’ateneo straniero di provenienza. Deve infatti considerarsi l’incongruità della sottoposizione di tali studenti, spesso provenienti da svariati anni di studi medici già effettuati, a prove di accesso di cultura generale ai sensi dell’art. 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, piuttosto che a una valutazione “in concreto” della equipollenza delle competenze e degli standard formativi della università di provenienza, rispetto a quelli richiesti per l’accesso alla istruzione universitaria nazionale.

Contenuto sentenza

N. 09457/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Benedetta Cibelli, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,;
Universita’ degli Studi Tor Vergata di Roma, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
d.r. n. 2070/2013, che disciplina le modalità per la partecipazione alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria – risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Tor Vergata di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, cittadini italiani – dopo avere superato le prove di accesso alla Università di medicina e chirurgia di Tirana, in Albania, e ivi frequentato quatto anni di corso sostenendo i prescritti esami- impugnano il diniego opposto dall’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma alla domanda di trasferimento presso la corrispondente facoltà in Italia, sulla motivazione che “il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato in base alla legge 2 agosto 1999, n. 264 al superamento del test di ingresso”.
Il Collegio ritiene di poter decidere la questione con sentenza in forma semplificata, ritenendo il ricorso fondato, in considerazione dell’orientamento di questa Sezione, dal quale non ritiene di discostarsi (v.di recente, ordinanza cautelare n.3469/2014 del 17 luglio2014; sentenza n.256/2013, Tar Lazio, sez.III bis; CdS, adunanza di sezione, parere del 12.01.2011), già ribadito anche con ordinanza cautelare resa nel presente giudizio (sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza del 6 giugno 2014(.
Pur consapevole del diverso orientamento ribadito dal Consiglio di Stato, VI sezione (da ultimo, sentenza n.1722/14 del 10/04/2014), il Collegio ritiene di insistere nella propria interpretazione dell’art.4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 con la conseguenza che, anche in caso di iniziale “accesso programmato”, la richiesta di trasferimento di studenti provenienti da altri Atenei, anche stranieri, ad anni successivi al primo può essere legittimamente condizionato dalle Università esclusivamente alla effettiva presenza di posti disponibili, senza che possa essere sottoposto alla previa effettuazione di una prova preselettiva ulteriore rispetto a quella richiesta per la iscrizione al primo anno di corso eventualmente già sostenuta nell’Ateneo straniero di provenienza e considerata l’incongruità della sottoposizione di tali studenti, spesso provenienti da svariati anni di studi medici già effettuati, a prove di accesso di cultura generale ai sensi dell’art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264, piuttosto che a una valutazione “in concreto” della equipollenza delle competenze e degli standard formativi della Università di provenienza, rispetto a quelli richiesti per l’accesso alla istruzione universitaria nazionale.
La disciplina degli accessi “programmati” per la Facoltà di medicina e chirurgia, così come dettata dagli artt.1 e 4 della citata legge n.264/99 e dai successivi D.M. attuativi, ad avviso del Collegio è chiaramente improntata all’accesso “iniziale” , (conformemente al significato etimologico del termine corrispondente a “ingresso/entrata”), tanto che la ricognizione dei posti disponibili viene effettuata solo con riferimento al primo anno, e non con riguardo agli anni successivi e che, nonostante sia decorso oltre un decennio dall’emanazione di tale disciplina, i vari Decreti susseguitisi non hanno mai modulato i test somministrati alla peculiare ipotesi del trasferimento da Atenei stranieri. La medesima nozione di “accesso” appare, del resto, recepita nell’art.3 del D.M. 25.05.2000, n.201, con riferimento all’accesso ai corsi di laurea di durata triennale e di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.
Del resto, mentre con riferimento all’accesso iniziale alla Facoltà di medicina e Chirurgia la scelta del legislatore di prevedere il superamento di test di cultura generale (oltre che, spesso, di mere nozioni di “vita comune”, quale l’ormai nota domanda sulla romana “grattachecca”) appare ragionevole in relazione alla finalità dichiarata di bilanciare, in considerazione dei posti disponibilie della capacità formativa degli atenei, l’esigenza di una “scrematura” iniziale rispetto ad un numero di candidati elevatissimo tenendo conto del fatto che essi provengono da una formazione di livello di semplice scuola media superiore, la stessa logica appare stridere ove applicata alle richieste di trasferimento, numericamente ben inferiori, di studenti provenienti da Atenei stranieri, all’esito della frequenza di specifici studi nella disciplina medico-chirurgica e del superamento di specifici esami, specie quando a ciò corrisponda l’acclarata presenza di posti disponibili negli Atenei.
In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento in epigrafe.
In considerazione del contrasto giurisprudenziale in materia, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Massimo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Chine’, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)