Costituisce orientamento oramai consolidato che l’onere di motivazione della valutazione delle prove di un concorso pubblico può essere adempiuto attraverso la semplice attribuzione di un punteggio numerico che rappresenta un’espressione sintetica, ma pur sempre eloquente, dell’apprezzamento compiuto dalla Commissione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 6 agosto 2014, n. 8786
Dottorato di ricerca-Valutazione prova ammissione-Esclusione ammissione dottorato di ricerca
N. 08786/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10588/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10588 del 2007, proposto da:
Sebastianelli [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo stesso Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, p.zza Cola di [#OMISSIS#], 92;
contro
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Guardabascio Barbara, Merkuscheva [#OMISSIS#], parti non costituite in giudizio.
per l’annullamento,
della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami a n.9 posti per l’ammissione al dottorato di ricerca in “Econometria ed Economia Empirica” (XXIII ciclo) istituito presso l’Università degli Studi Tor Vergata D.R. 22764/07 del 15/05/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 – IV serie Speciale Concorsi – del 01/06/2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il dott. Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente Dott. [#OMISSIS#] Sebastianelli impugna, con il deposito del presente ricorso, la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami a n.9 posti per l’ammissione al dottorato di ricerca in “Econometria ed Economia Empirica” (XXIII ciclo), istituito presso l’Università degli Studi Tor Vergata D.R. 22764/07 del 15/05/2007
E’ lo stesso ricorrente a riferire di aver presentato una domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l’ammissione al dottorato sopra citato e di aver presentato una richiesta di accesso agli atti dopo aver avuto notizia della relativa esclusione.
La graduatoria, impugnata con il presente ricorso, sanciva l’esclusione dall’attuale ricorrente, attribuendogli un punteggio pari a 35/60 prevedeva un punteggio minimo per essere ammessi pari a 60/100 a fronte dei 35/100 che erano stati complessivamente attribuiti al Sig. Sebastianelli.
Nell’impugnazione così proposta si sosteneva l’esistenza dei seguenti vizi:
violazione dei principi generali in materia di procedura concorsuale; violazione e falsa applicazione di legge; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere;
Eccesso di potere (disparità trattamento); antigiuridicità del comportamento dell’università, violazione e falsa applicazione degli artt. 3-9-34 Cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 in quanto sia la graduatoria che i verbali risulterebbero carenti delle ragioni che hanno portato la Commissione ad attribuire il punteggio sopra citato;
violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere; sviamento; errato presupposto; errata valutazione o travisamento dei fatti; manifesta illogicità ed irrazionalità.
Si costituiva l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza del 17 Giugno 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Sono infondati, in particolare, il primo ed il quarto motivo, mediante i quali si sostiene che la Commissione ha erroneamente determinato il punteggio del ricorrente risultando quest’ultimo in possesso di due (e non di una sola).
1.1 La censura va respinta.
1.2 Sul punto va preliminarmente evidenziato come la Commissione nel corso della seduta del 09/07/2007 aveva provveduto, tra l’altro, a stabilire i criteri per l’attribuzione del punteggio, questi ultimi pari a 17 punti, per quanto concerne gli esami sostenuti e il voto di laurea e, ancora, a punti n. 7 per il Master.
1.3 E’ del tutto evidente che l’attribuzione del punteggio al Sig. Sebastianelli è stata effettuata avendo a riferimento il titolo di studio della Laurea, punteggio quest’ultimo che, pertanto, va considerato unitario e attribuibile una sola volta.
1.4 Sul punto va rilevato come non sia possibile evincere che i criteri determinati consentono di attribuire, così come vorrebbe il ricorrente, 17 punti per ogni “laurea” conseguita, previsione quest’ultima che per risultare applicabile avrebbe dovuto essere esplicitata nel bando o, ancora, essere prevista, espressamente, nel verbale nell’ambito del quale la Commissione ha ritenuto di definire i punteggi da assegnare al singolo titolo di studio.
1.5 Non sussiste nemmeno la violazione del principio del giusto procedimento, la cui esistenza è contenuta sia, in un motivo preliminare sia, nel quarto motivo.
1.6 L’infondatezza di detta censura risulta evidente laddove si consideri che, contrariamente a quanto asserito, non sussiste un inadempimento dell’Amministrazione perpetrato ad seguito di una richiesta di accesso e, ciò, considerando come l’Università ora costituita si era attivata per dare un riscontro al Sig. Sebastianelli, riscontro poi effettivamente posto in essere con l’esibizione della documentazione richiesta.
1.7 La Commissione, come sopra ricordato, aveva peraltro correttamente proceduto a determinare i criteri di valutazione ai quali attenersi in un momento antecedente all’esame dei titoli dedotti, rispettando l’obbligo di una corretta definizione e svolgimento delle fasi concorsuali.
2. Sono da respingere anche le argomentazioni contenute nel secondo motivo del ricorso, laddove il ricorrente sostiene l’esistenza di una disparità di trattamento con altri candidati, adducendo le circostanze in base alle quali alcuni candidati sarebbero stati ammessi al dottorato nonostante avessero presentato una documentazione incompleta e che, ancora, il ricorrente sarebbe stato escluso in considerazione della propria età.
2.1 Sul punto va rilevato come parte ricorrente non ha dimostrato le circostanze le cui esistenza è stata dedotta nel ricorso, limitandosi ad affermazioni di principio, in quanto tali insuscettibili di costituire un dato oggettivo e dimostrato.
2.2 Si consideri, ancora, che l’esclusione del ricorrente è stata disposta non in conseguenza di una valutazione negativa, quanto al contrario a seguito del raggiungimento di un punteggio (35/100) poi, risultato poi insufficiente a integrare il minimo di quanto richiesto dal bando (pari a 60/100).
Detto punteggio era stato determinato, peraltro, a seguito di un calcolo prettamente matematico, risultando dalla somma pari a 25 punti attribuiti per i titoli posseduti e i 10 punti assegnati per il colloquio.
3. Nemmeno di pregio è la censura di cui al terzo motivo, nella parte in cui si sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione sia, della graduatoria che dei verbali della Commissione giudicatrice e per quanto concerne i punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio posto in essere.
3.1 Sul punto va rilevato come costituisca orientamento oramai consolidato che l’onere di motivazione della valutazione delle prove di un concorso pubblico può essere adempiuto attraverso la semplice attribuzione di un punteggio numerico che rappresenta un’espressione sintetica, ma pur sempre eloquente, dell’apprezzamento compiuto dalla Commissione (Consiglio di Stato n. 6041/2007 e T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 09-05-2014, n. 899).
3.2 Detto orientamento è stato peraltro di recente ribadito da alcune pronunce (Cons. Stato Sez. V, 24-03-2014, n. 1427) nella parte in cui hanno sancito che “è legittima la valutazione in forma numerica nei concorsi pubblici, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico – discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; inoltre essa, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania – Salerno, sez. II, n. 1001/2011)”.
In conclusione l’infondatezza delle censure sopra riportate consente di respingere il ricorso.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)