Improcedibilità del ricorso in riassunzione per sopravvenuta carenza di interesse.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 6 aprile 2018, n. 3840
Accesso a numero programmato-Test d'ingresso-Improcedibilità del ricorso
N. 03840/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] CEVENINI, [#OMISSIS#] CLEMENTE, [#OMISSIS#] NADALINI, SALVATORE SALVELLI, [#OMISSIS#] SECLÌ, LISA TALAMONTI, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale De Vergottini in Roma, via [#OMISSIS#] Bertoloni, 44;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI FERRARA;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
delle graduatorie nazionali di merito nominative per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 pubblicate il 5.11.2014, nonché dei relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non collocano i ricorrenti in posizione utile all’iscrizione alle scuole e presso le Università prescelte;
e di tutti i provvedimenti presupposti e/o conseguenti, indicati nell’epigrafe del ricorso, nonché per il risarcimento dei danni patiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista, in particolare, la sentenza n. 4930 del 2015 del Consiglio di Stato;
Visto l’atto di riassunzione depositato, in data 26 gennaio 2016, dai ricorrenti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Salvatore Salvelli;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in decisione i dott.ri [#OMISSIS#] Cevenini, [#OMISSIS#] Clemente, [#OMISSIS#] Nadalini, Salvatore Salvelli, [#OMISSIS#] Seclì e Lisa Talamonti hanno domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti (meglio indicati in epigrafe) relativi all’indizione ed al concreto svolgimento della selezione pubblica nazionale, bandita nel 2014 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’accesso alle scuole di specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2013/14.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Bologna, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Con sentenza in forma semplificata n. 4432 del 2015 questo TAR, all’esito della discussione sulla domanda cautelare, ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, chiamato in sede di impugnazione della sentenza di questo TAR (impugnazione, peraltro, presentata solo da alcuni dei ricorrenti in primo grado), con sentenza n. 4930 del 2015 ha accolto l’appello ed ha rimesso la causa in primo grado “ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi, parti necessarie del giudizio avverso le impugnate graduatorie”. Successivamente, pertanto, i soli ricorrenti Clemente e Salvelli hanno depositato apposito atto di riassunzione, ai sensi dell’art. 105, comma 3, cod. proc. amm., chiedendo la rinnovazione del giudizio di primo grado previa integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. Con decreto del Presidente f.f. di questa Sezione, n. 1068 del 2016, è stata quindi autorizzata la notificazione per pubblici proclami.
In prossimità della pubblica udienza di discussione, calendarizzata per il 20 febbraio 2018, tuttavia, i ricorrenti in riassunzione hanno dichiarato di non coltivare più interesse alla definizione della presente causa.
Il Collegio, pertanto, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso in riassunzione per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità ed alla complessità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-bis, definitivamente pronunciando,
Dichiara improcedibile il ricorso in riassunzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] Masaracchia, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 06/04/2018