TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 6 febbraio 2017, n. 1895

Abilitazione scientifica nazionale-Rivalutazione da parte nuova commissione

Data Documento: 2017-02-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità ricorso per rivalutazione del ricorrente da parte di diversa commissione con nuovo giudizio negativo.

Contenuto sentenza

N. 01895/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08251/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8251 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Colombo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. TRRGNR60E08F839R, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LBNLRA83S43A509T, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#] n. 101; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Briganti e [#OMISSIS#] Salonia, non costituiti in giudizio; 
per l’ esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del tar del lazio roma sezione terza bis n. 7345/2015 di annullamento del provvedimento di mancata abilitazione alle funzioni di professore universitario di i fascia per il settore concorsuale 06/e2 – chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’A.n.v.u.r.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso in trattazione, spedito per la notificazione in data 15.7.2016 e depositato in data 19.7.2016, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. del Lazio – Roma, sezione terza bis, n. 7345/2015 con la quale è stato statuito l’annullamento del provvedimento di mancata abilitazione alle funzioni di professore universitario di i fascia per il settore concorsuale 06/E2 – chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;
Considerato che l’amministrazione, con la relazione del 29.10.2016, ha dato atto di avere provveduto integralmente all’esecuzione del giudicato di cui trattasi con la rivalutazione del ricorrente da parte di diversa commissione con il nuovo giudizio negativo assunto in data 13.10.2016, da un lato, e con il pagamento delle spese di lite con l’emissione dell’ordinativo di pagamento in data 13.6.2016;
Considerato che, pertanto, l’interesse alla trattazione del ricorso è venuto meno nelle more della sua trattazione nel merito e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
Considerato, quanto alle spese del giudizio, che l’amministrazione ha chiesto che venissero compensate sulla base della circostanza che il pagamento delle spese e l’inoltro degli atti alla nuova commissione sono stati effettuati in data antecedente alla notifica del ricorso;
Considerato, tuttavia, che le predette circostanze fattuali non appaiono dirimenti atteso che la sentenza è stata depositata in data 5.5.2015 e l’esecuzione è intervenuta oltre un anno e mezzo dopo e che dell’inoltro degli atti alla nuova commissione in data 10.6.2016 non risulta in atti che sia stata data alcuna formale comunicazione a parte ricorrente e che, comunque, l’atto finale è stato adottato soltanto mesi dopo il deposito del ricorso in trattazione;
Considerato che pertanto si dispone la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000(mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/02/2017