TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 6 novembre 2017, n. 11001

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego-Nuova rivalutazione-Illegittimità

Data Documento: 2017-11-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Illegittimità del giudizio della nuova commissione, la quale ha  negato l’abilitazione, formulando  giudizi negativi all’unanimità, in ciò integrando il vizio motivazionale di cui era già affetto l’originario giudizio.

Contenuto sentenza

N. 11001/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05612/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5612 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Massimo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento del diniego abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, settore concorsuale 12/b2 – diritto del lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 71 bis cod. proc. amm.;
Rilevato che
– La presente decisione viene assunta in forma semplificata ai sensi dell’art.71 bis c.p.a. – sentite sul punto le parti costituite e accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo;
– A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte;
– Con sentenza n. 8751 del 30 giugno 2015 la Terza Sezione di questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il giudizio negativo espresso nei suoi confronti dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 12/B2, ordinando il riesame del candidato a opera di una nuova Commissione; in particolare, il Collegio “ritenuto che siano fondate ed assorbenti le censure mosse da parte ricorrente in merito:
a) alla mancata valutazione dei titoli del prof. [#OMISSIS#];
b) all’evidente incoerenza tra il carattere sostanzialmente positivo dei giudizi (sia individuali, sia collegiale) espressi dalla Commissione nei suoi riguardi e la decisione di negare l’abilitazione, espressamente ricondotta al mancato raggiungimento del punteggio minimo di 80/100 fissato nella seduta del 22 aprile 2013 (verbale n. 2, impugnato);
c) all’arbitrarietà e manifesta incongruenza della predetta soglia di 80/100 – che ha determinato la cennata incoerenza tra giudizi espressi e punteggi attribuiti – nonché al peso marginale riconosciuto nella griglia di valutazione numerica (solo 25 punti su 100) alle opere monografiche (cioè alla produzione scientifica più importante), anche rispetto a quello di articoli e saggi (ben 35 punti su 100), che rappresentano in definitiva una produzione scientifica secondaria e comunque meno significativa;
d) alla conseguente alterazione irragionevole dei criteri e dei parametri valutativi dettati dal D.M. n. 76/2012;.
La nuova commissione ha negato l’abilitazione, formulando tuttavia giudizi negativi all’unanimità, in ciò integrando il vizio motivazionale di cui al secondo motivo di ricorso, posto che le operazioni di rivalutazione si pongono in conflitto con le precedenti determinazioni, ritenute legittime dal TAR, anche tenendo conto del positivo superamento delle mediane.
In conclusione, stante la fondatezza del secondo motivo con assorbimento delle ulteriori doglianze, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il giudizio negativo espresso dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia — settore concorsuale 12/B2 — Diritto del Lavoro, in sede di rivalutazione, con riguardo alla domanda presentata dal prof. [#OMISSIS#] Massimo [#OMISSIS#], per la prima fascia di docenza, nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 20 luglio 2012, n. 222;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione alle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/11/2017