N. 12229/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09614/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9614 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Ciardullo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rosina D’Amico, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Turano, Domenica Cimielli, [#OMISSIS#] Ottato, Palma [#OMISSIS#], Sabina Bonifati, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Scola, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Straface, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Greco C.F. GRCVCN70E04D086I, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Consiglia Di Franco, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della email con la quale è stato comunicato ai ricorrenti l’esito della procedura di mobilità straordinaria attivata con ordinanza n. 241 del 08.04.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe indicato unitamente all’ordinanza a firma del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 241 dell’8 aprile 2016 recante la disciplina della mobilità del personale docente educativo ed ata nei limiti dell’interesse dei ricorrenti;
con l’ordinanza n. 10155/2016 la Sezione ha ordinato all’amministrazione di depositare una documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa “che dia conto delle motivazioni sia in punto di fatto che di diritto, sottese alle determinazioni compiute con gli atti impugnati” e ha fissato alla camera di consiglio odierna il rinvio della trattazione delle misura cautelare;
l’amministrazione ha depositato la memoria richiesta il 21/11/2016;
Rilevato che, alla camera di consiglio del 5 dicembre 2016, l’avvocato di parte ricorrente ha dichiarato non esservi più interesse alla decisione del ricorso da parte dei ricorrenti;
Considerato che:
– nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012 n. 2216);
Ritenuto che il Collegio alla luce della dichiarazione di parte ricorrente non possa che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 07/12/2016
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 7 dicembre 2016, n. 12229
Procedura di mobilità straordinaria-Sopravvenuta carenza di interesse
Data Documento: 2016-12-07
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza