Il giudizio di conferma dei ricercatori universitari, di cui all’art. 31 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, è finalizzato a ottenere l’idoneità scientifica e didattica, con la conseguenza che devono ricorrere entrambe, congiuntamente, ai fini dell’espressione di un giudizio positivo e senza alcuna possibilità di compensazione fra i due profili in caso di riconosciuta carenza di uno dei due.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 7 luglio 2017, n. 8053
Ricercatore-Giudizio di conferma
N. 08053/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] n. 2;
contro
Unicusano Università degli Studi [#OMISSIS#] Cusano Telematica Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Oliva e Margherita Oliva, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;
per l’annullamento
del decreto del Rettore della Unicusano n. 1165 del 18.1.2016, con il quale è stata disposta la cessazione dal ruolo dei ricercatori universitari della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di ogni atto presupposto, tra cui il verbale del Comitato Tecnico Organizzatore della Unicusano in data 21.1.2015;
del verbale della Commissione giudicatrice nazionale per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari composta dai proff.ri [#OMISSIS#] Tognini Bonelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Franca [#OMISSIS#] del 23 novembre 2015;
e di ogni altro atto connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unicusano – Università degli Studi [#OMISSIS#] Cusano Telematica Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La ricorrente ha dedotto in punto di fatto che:
– con decreto rettorale n. 127 dell’1.10.2009 è stata nominata ricercatore universitario presso la UNICUSANO – Università degli Studi [#OMISSIS#] Cusano – Telematica Roma per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo americana per le esigenze del Corso di Studio in Scienze Politiche;
– sottoposta ad un primo giudizio di conferma in ruolo ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 382/1980, la Commissione nazionale ha espresso giudizio negativo con ampio e motivato giudizio sia sull’attività didattica che scientifica del triennio preso in esame, con particolare riguardo alle tre linee di ricerca privilegiate dalla candidata;
– come prescritto dall’art. 31 citato, la stessa è stata, quindi, sottoposta alla valutazione del Comitato Tecnico Organizzatore della Unicusano che, in data 21.1.2015, ha espresso parere negativo sulla conferma in ruolo, motivando che “nel corso del biennio la dott. [#OMISSIS#] ha realizzato una sola pubblicazione e, quindi, l’attività scientifica appare limitata. Ha svolto un’attività didattica di equivalente livello nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e traduzione inglese di cui è stata titolare nell’anno accademico 2013/2014. Quanto esposto unito ad una modesta partecipazione alla vita e alla crescita dell’Ateneo, non consente di esprimere un parere positivo sull’attività posta in essere”;
– sottoposta al giudizio della Commissione giudicatrice nazionale per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari, composta dai proff.ri [#OMISSIS#] Tognini Bonelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Franca [#OMISSIS#], è stato emesso il seguente giudizio: “la Commissione unanime, valutati i contenuti scientifici delle pubblicazioni esibite e preso atto della relazione presentata e del parere della Facoltà di appartenenza, esprime giudizio: contrario alla conferma nel ruolo dei ricercatori universitari della dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”;
– quindi, con il decreto n. 1165 del 18.1.2016 il Rettore della Unicusano ne ha disposto la cessazione dal ruolo dei ricercatori universitari.
La ricorrente ha, pertanto, impugnato:
– il decreto del Rettore della Unicusano n. 1165 del 18.1.2016, con il quale è stata disposta la cessazione dal ruolo dei ricercatori universitari della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di ogni atto presupposto, tra cui il verbale del Comitato Tecnico Organizzatore della Unicusano in data 21.1.2015;
– il verbale della Commissione giudicatrice nazionale per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari composta dai proff.ri [#OMISSIS#] Tognini Bonelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Franca [#OMISSIS#] del 23 novembre 2015.
Ne ha dedotto l’illegittimità in quanto:
– la Commissione nazionale era tenuta a valutare sia l’attività didattica che l’attività scientifica della ricorrente e invece l’attività didattica non è stata resa oggetto della benché minima considerazione;
– i tre giudizi dei Commissari sono sorprendentemente identici e la circostanza che tutti e tre i Commissari abbiano impiegato le stesse, identiche parole è già di per sé significativo dell’assoluto difetto di istruttoria;
– il parere del C.T.O. è viziato in quanto si dà contraddittoriamente atto di un’attività didattica “limitata” a fronte dell’insegnamento del corso di lingua e traduzione inglese di 9 CFU, pari a non meno di 63 ore di lezione frontale e in quanto, come emerge dalla relazione presentata dalla ricorrente, l’insegnamento de quo le è stato affidato anche per l’anno accademico 2014/2015, oltre che per il precedente e se la resa della ricorrente sul piano didattico fosse stata insoddisfacente l’Ateneo non le avrebbe rinnovato l’affidamento dello stesso corso per il secondo anno accademico consecutivo;
– ognuno dei tre commissari valuta negativamente la produzione scientifica della ricorrente non per i suoi contenuti, ma per l’esiguità della stessa, consistente in un lavoro di 42 pagine dal titolo “Self-presentation strategies and the construction of identity in NGO websites: a phraseological approach”, omettendo la valutazione in ordine al contenuto e, più in generale, alla qualità scientifica del lavoro;
– il procedimento di conferma mira invero a verificare l’idoneità del ricercatore alla successiva attività che aspira a svolgere stabilmente e che non consiste certo nella mera intensità quantitativa della ricerca, ma anche – se non soprattutto – nella sua [#OMISSIS#] qualitativa;
– anche la mera notazione secondo cui la collocazione editoriale del lavoro è riferita ad un periodico nazionale non vale a spiegare per quale ragione quel lavoro non sarebbe idoneo a connotare positivamente il percorso di studi e i nuovi itinerari di ricerca che, sempre due Commissari su tre, evidenziano come intrapresi dalla ricorrente, la quale, nella relazione per la conferma, aveva spiegato che l’intrapresa di un nuovo itinerario di ricerca aveva implicato un impegno rilevante in termini di studio teorico non immediatamente spendibile in produzione scientifica;
– la Commissione ha impiegato un criterio esclusivamente “numerico”, così contraddicendo anche le regole al rispetto delle quali essa stessa si era autovincolata in quanto nella predeterminazione dei criteri non era detto che detta attività sarebbe stata valutata anche sulla base del numero delle pubblicazioni.
L’ UNICUSANO – Università degli Studi [#OMISSIS#] Cusano – Telematica Roma si è costituita in giudizio in data 11.2.2016, depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Con le memorie del 3.6.2016 e del 23.2.2017 la ricorrente ha controdedotto e ha insistito ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 28.3.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
2 – Il ricorso è infondato per tutte le considerazioni che seguono.
L’art. 31 del d.P.R. n. 38/1980 dispone testualmente che “I ricercatori universitari, dopo tre anni dall’immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline. La commissione valuta l’attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento. Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente art. 30. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120”.
Si premette, al riguardo, che il sindacato del giudice amministrativo nella materia incontra i noti limiti di cui al consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, con la conseguenza che il predetto giudice può e deve verificare se l’operato della Commissione esaminatrice nazionale sia stato conforme alla legge e se i giudizi espressi siano o meno manifestamente illogici e/o erronei, ma deve essere, viceversa, escluso il sindacato sul merito delle valutazioni espresse da parte della predetta Commissione.
Si premette, ancora, che il giudizio di conferma dei ricercatori universitari, di cui all’art. 31 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è finalizzato a ottenere l’idoneità scientifica e didattica, con la conseguenza che devono ricorrere entrambe, congiuntamente, ai fini dell’espressione di un giudizio positivo e senza alcuna possibilità di compensazione fra i due profili in caso di riconosciuta carenza di uno dei due. E, dall’esame degli atti tutti presenti in giudizi, emerge che, effettivamente, la Commissione esaminatrice ha valutato sia l’attività scientifica che quella didattica integrativa svolta da parte della ricorrente nel biennio di cui trattasi sulla base della relazione del Comitato Tecnico Organizzatore dell’Università.
Per quanto attiene alla valutazione dell’attività didattica espletata dalla ricorrente, nei giudizi individuali resi da parte dei singoli Commissari si legge che “la Commissione esaminatrice ha valutato l’attività didattica espletata sulla base delle attestazioni del Dipartimento di appartenenza” e tale valutazione negativa dell’attività didattica espletata dalla ricorrente è stata condivisa anche dal Comitato Tecnico Organizzatore, che è stato fatto proprio da parte della Commissione con la tecnica pienamente ammissibile della cd. motivazione per relationem. E il predetto giudizio negativo già reso all’esito del primo triennio iniziale è stato espressamente confermato anche nel successivo biennio.
Né le circostanze rilevate in ricorso assumono [#OMISSIS#] dirimente ai fini che interessano, avuto riferimento sia al numero di ore di insegnamento prestate che alla successiva conferma del relativo corso in quanto inidonee di per sé a comprovare l’illogicità o l’infondatezza del giudizio reso al riguardo.
Per quanto concerne, poi, la valutazione dell’attività scientifica espletata dalla ricorrente, nei giudizi individuali espressi dai Commissari è chiaramente indicato che, ai fini della valutazione per il biennio di riferimento 2012-2014, la candidata ha presentato solamente una pubblicazione, di collocazione editoriale nazionale.
E’ evidente che, pertanto, la Commissione ha messo in rilievo non solo l’esiguità delle pubblicazioni – si tratta, nella sostanza, di una sola pubblicazione di n. 42 pagine, come confermato da parte ricorrente – ma anche lo scarso pregio scientifico della stessa, alla luce della rilevata collocazione editoriale esclusivamente nazionale della predetta opera che, invece, atteso l’ambito disciplinare – ossia “lingue, letteratura e culture inglese ed anglo-americana” – avrebbe dovuto avere, effettivamente, quantomeno una collocazione editoriale internazionale.
Per quanto attiene, poi, all’evidenziata circostanza secondo cui i giudizi individuali resi da parte dei singoli commissari sarebbero identici, salvo alcune parole, si premette che certamente i predetti giudizi individuali sono identici nella descrizione delle premesse e negli atti posti a base della valutazione, in quanto detti elementi hanno rappresentato la base comune su cui i Commissari hanno fondato i loro specifici e distinti giudizi individuali, ma, tuttavia, la predetta circostanza non costituisce elemento di prova, nemmeno indiziario, in ordine al mancato effettivo espletamento di un’adeguata istruttoria da parte dei medesimi, proprio in quanto, in effetti, sono stati rilevati, da parte di tutti i commissari, in modo sintetico, i predetti elementi ritenuti rilevanti ai fini dell’assunzione della decisione collegiale.
3 – Conclusivamente il ricorso è infondato nel merito per tutte le considerazioni che precedono e deve, pertanto, essere respinto.
Attesa tuttavia la delicatezza delle questioni trattate si ritiene di dovere compensare tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
Pubblicato il 07/07/2017