TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 8 agosto 2017, n. 9262

Procedura concorsuale professore Prima fascia-Valutazione

Data Documento: 2017-08-08
Area: Giurisprudenza
Massima

I giudizi individuali espressi dai singoli commissari nell’ambito delle procedure concorsuali a cattedre rappresentano esclusivamente una fase propedeutica alla formazione del giudizio collegiale complessivo, nel quale i predetti giudizio confluiscono e vengono assorbiti, il quale si basa, appunto, sulla regola della maggioranza dei voti espressi, di tal che la formazione di una determinata maggioranza assorbe in se il predetto giudizio collegiale.
 

Contenuto sentenza

N. 09262/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06438/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6438 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Colavitti, [#OMISSIS#] Vitali e Marina Chiarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Colavitti, in Roma, viale delle Milizie n. 38; 
contro
Università degli Studi di Roma 3 e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
nei confronti di
Chiara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Massimo Oscar Fares, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bisagno n. 14; 
per l’annullamento
della delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Università degli studi Roma Tre ha deciso la chiamata della dr.ssa Chiara [#OMISSIS#] e la conseguente presa di servizio, nella prima data utile possibile, come da verbale del Consiglio di Dipartimento del 14 aprile 2016;
del decreto 72023 del 6 aprile 2016 a firma del Rettore con cui sono approvati gli atti della procedura “dai quali risulta vincitore il seguente candidato: Chiara [#OMISSIS#]”;
del verbale 3 del 23 marzo 2016 della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata relativo alla “Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, Fascia degli associati, riservata personale esterno dell’ateneo ai sensi dell’ art, 18, c. 4 della I. 240/2010, dipartimento di scienze settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, s.s.d. GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia” in cui viene operata la valutazione comparativa tra i candidati;
dei precedenti verbali n. 2 del 2016 e n. 1 del 2016 relativi alla medesima procedura e del decreto di
nomina della Commissione;
ove occorra, del bando della “Procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso l’universita’ degli studi Roma III” del 1 dicembre 2015, prot. 196841 a firma del Rettore;
del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli. Studi Roma Tre”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma 3 e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Chiara [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso in trattazione il ricorrente dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Università degli studi Roma Tre ha deciso la chiamata della dr.ssa Chiara [#OMISSIS#] e la conseguente presa di servizio, nella prima data utile possibile, come da verbale del Consiglio di Dipartimento del 14 aprile 2016, relativamente alla “Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, Fascia degli associati, riservata personale esterno dell’ateneo ai sensi dell’ art, 18, c. 4 della I. 240/2010, dipartimento di scienze settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, s.s.d. GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia”, nonché tutti gli atti presupposti.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:
– la valutazione è viziata da contraddittorietà intrinseca, illogicità e ingiustizia manifesta in quanto, a fronte della valutazione contenuta all’all. B) del verbale n. 3, in cui si ritengono i tre candidati equivalenti sul piano dei titoli, immotivatamente e contraddittoriamente in sede di resoconto dell’attività della Commissione, contenuta nello stesso verbale 3, è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#];
– l’indicazione della candidata [#OMISSIS#] scaturisce, pertanto, dal verbale stesso senza che sia possibile al riguardo rinvenire non solo una parvenza di motivazione ma financo perfino le tracce del percorso logico-valutativo che può aver prodotto un simile esito;
– sebbene l’esame di una competenza tecnica e scientifica sia ascrivibile ad una attività amministrativa caratterizzata da discrezionalità cd tecnica, è noto che il carattere discrezionale non incide sull’obbligo di motivare il provvedimento, dovendo anzi l’amministrazione giustificare con maggior rigore e puntualità il proprio operato laddove la norma attributiva del potere lasci più ampi margini di valutazione;
– nel verbale si legge che, dopo la valutazione complessiva, si procede a una discussione collegiale e a una votazione in cui ogni commissario esprime un voto favorevole ad un candidato ma delle predette attività non v’è alcuna traccia a verbale;
– non è stata specificata la composizione della maggioranza e di conseguenza non è stata neanche fornita una graduatoria dell’intera lista dei candidati;
– non è stata fornita alcuna comparazione tra i candidati con relativa attribuzione di “pesi relativi” o “punteggi” o altre parametrizzazioni in grado di restituire un reale e fattuale raffronto tra i candidati;
– manca qualsiasi confronto bibliometrico tra le produzioni scientifiche dei candidati, sebbene tali indici bibliometrici costituiscano la base della comparazione, sia in forza a quanto stabilito nel bando di concorso, sia in ossequio alla normativa vigente;
– la Commissione non ha correttamente valutato il ricorrente, ponendolo su un piano di equiordinazione con la controinteressata ritenuta vincitrice nonché con il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– l’assoluta preminenza del ricorrente è comprovata alla stregua dei profili specificatamente indicati;
– il ricorrente ha ricevuto, in termini di giudizi individuali, una valutazione complessiva più alta della controinteressata e, tuttavia, in modo incoerente, a entrambi i candidati è stato assegnato lo stesso l’identico giudizio collegiale di “molto buono”;
– il ricorrente è superiore alla controinteressata, facendo specifico riferimento all’aderenza della sua linea di ricerca a quella, nel campo della paleontologia dei Vertebrati, del Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre nonché alla sua perfetta corrispondenza alla “Tipologia di impegno scientifico richiesto dal Dipartimento” specificata all’interno della tabella presente nel bando di concorso e, infatti, molti dei lavori presentati dal ricorrente sono in collaborazione con il Prof. Anastassios Kotsakis che è stato, fino a Novembre 2015 (data del suo pensionamento) l’unico titolare della cattedra di Paleontologia dei Vertebrati e tale collaborazione è stata continuativa nel tempo dal 2004 fino al momento del ricorso e nel bando di concorso alla voce “Tipologia di impegno scientifico richiesto dal Dipartimento” si afferma “Il vincitore dovrà esibire un riconosciuto profilo scientifico nel campo degli studi di paleontologia dei Vertebrati ed in particolar modo …;”;
– il riferimento operato dalla Commissione alla presunta ottima esposizione internazionale della candidata vincitrice risulta invero del tutto privo di basi in quanto l’esposizione internazionale di uno scienziato è data proprio dagli indici bibliometrici e dal numero di citazioni che lo scienziato riceve nella letteratura scientifica internazionale, e questi dati indicano inequivocabilmente una esposizione internazionale superiore dell’odierno ricorrente;
– alla inequivocabile maggiore coerenza con il bando del profilo del ricorrente rispetto alla candidata vincitrice, conduce l’analisi condotta con riferimento alle esigenze didattiche del Dipartimento nel quale il vincitore della procedura in esame è destinato ad incardinarsi;
– la dott.ssa [#OMISSIS#], invece, possiede un bagaglio scientifico limitato solo a taluni tipi di vertebrati e cioè i micro mammiferi (in particolare Lagomorpha), che inoltra abbraccia un arco temporale molto più limitato, riferendosi principalmente al Cenozoico (in particolare al Neogene);
– la Commissione riconosce che vi sono tre candidati di analogo livello, e quindi sbaglia una prima volta per non avere riconosciuto nel ricorrente un merito scientifico superiore facilmente misurabile attraverso gli indici bibliometrici e gli altri elementi sopra indicati. Inoltre. dopo questo primo errore, ne commette un altro altrettanto grave; e cioè pur riconoscendo espressamente in capo ad uno solo dei candidati una caratteristica scientifica espressamente ricercata nel bando (il posses.so di metodologia innovati), non ne trae la conseguenza di indicare il [#OMISSIS#] come vincitore, ma indica candidata che — espressamente, giova ricordare – la stessa Commissione indica avere un punto di forza non rilevante ai sensi del bando. Infine, terzo e gravissimo errore, la Commissione, pur riconoscendo che, per ampiezza di materie trattate nelle pubblicazioni scientifiche, e per ampiezza di ere e periodi temporali considerati, il [#OMISSIS#] è certamente superiore agli altri candidati, invece di riconoscere nell’odierno ricorrente la evidente maggiore aderenza rispetto alle esigenze didattiche indicate nel bando, finisce per preferire candidata che invece si è occupata solo di una porzione della materia, sia sotto il profilo delle specie animali studiate, che sotto quello dell’arco temporale considerato;
– benché autorizzati alla riunione telematica per lo svolgimento della procedura, gli atti della Commissione pubblicati nel sito dell’Università alla sezione “Albo pretorio” risultano gravemente affetti sul piano della stessa non corretta formazione della volontà dell’organo collegiale in quanto, mentre per il verbale 1 non risulta acquisita in alcun modo l’adesione del membro collegato telematicamente alla decisione del collegio ed al contenuto del verbale, per il verbale 3 essa risulta affermata nel verbale ma non allegata né consultabile nell’albo pretorio come allegato al verbale.
Sia l’Università e il M.I.U.R., da un lato, che la controinteressata, dall’altro, si sono costituiti in giudizio depositando memorie difensive con le quali hanno argomentatamente controdedotto, insistendo ai fini del rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 26 aprile 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
2 – Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto per le considerazioni tutte che seguono.
Nei “Giudizi complessivi della Commissione” a pag. 29 si riporta infatti che “dai giudizi collegiali della commissione relativi ad ogni singolo candidato, elaborati sulla base dei titoli e dei lavori scientifici presentati, emerge che i candidati Chiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] hanno ottenuto una valutazione molto positiva e complessivamente equivalente (enfasi aggiunta) in quanto ciascuno di loro presenta nel curriculum e nell’attività didattica e scientifica aspetti degni di nota che li fanno emergere rispetto ai rimanenti candidati Michelangelo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Pavia. In particolare, la commissione rileva come punto di forza del profilo della dott.ssa [#OMISSIS#] l’ottima esposizione internazionale, del doti. [#OMISSIS#] la maggiore esperienza didattica e del dott. [#OMISSIS#] l’innovatività delle metodologie applicate”.
Da ciò emerge che la Commissione ha indubbiamente espresso l’equivalenza della positività del giudizio per tutti e tre i candidati e la predetta circostanza e, peraltro, deve rappresentarsi che, effettivamente, ciò appare comprensibile già solo alla luce dell’intervenuto accertamento del livello di maturità scientifica conseguente al superamento dell’abilitazione.
E, tuttavia, partendo dal predetto punto, non può sottacersi che la Commissione ha effettuato la propria scelta a maggioranza dei suoi componenti sulla base delle rappresentate peculiarietà di ciascun candidato; in particolare, per quanto attiene alla controinteressata dichiarata vincitrice, la Commissione, come si evince dalla lettura del verbale n. n 3, all. 2, ha riconosciuto la rilevanza, da un lato, della sua significativa esperienza internazionale e, dall’altro, dei suoi studi scientifici, caratterizzati, altresì, da una notevole autonomia di ricerca, atteso che la stessa risulta essere, per il 70% della sua intera produzione scientifica, primo autore e per la restante percentuale coautrice con un apporto rilevante.
Ne consegue che, dopo avere posto in rilievo i tratti caratterizzanti di ciascun candidato, la Commissione ha effettuato la propria scelta sulla base di una motivazione che si ritiene essere puntuale e argomentata, motivazione che, peraltro, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode la Commissione nell’espressione dei giudizi di competenza, i quali sono sindacabili in questa sede nei noti limiti da tempo fissati dalla consolidata giurisprudenza nella materia e che non appare illogica alla luce dei relativi presupposti.
Quanto, poi, al merito delle valutazioni espresse nei confronti della ricorrente, con riferimento ai criteri sulla base dei quali il ricorrente avrebbe dovuto risultare vincitore, si rileva che in ricorso viene data un’enfasi particolare agli indici bibliometrici, i quali sono stati, peraltro, ivi diffusamente illustrati e ritenuti appunto un elemento dirimente nel presente giudizio, si rileva che, come correttamente argomentato nella memoria difensiva della controinteressata, i predetti indici non costituivano la base della valutazione di spettanza della commissione alla luce delle specifiche disposizioni del bando della procedura al riguardo, laddove, all’art. 4, elenca i predetti criteri di valutazioni, senza alcuna menzione espressa ai predetti indici ed includendovi, tuttavia, alla lett. b) del primo elenco di cui al comma 4, l’ ”apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione” e alla successiva lett. d) del medesimo elenco, il “valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica”.
Da quanto rappresentato consegue che, anche alla luce dei criteri di valutazioni tutti richiamati, il giudizio espresso da parte della commissione nei confronti della controinteressata non appare irragionevole e/o illogico alla luce dei titoli e dell’attività prodotti da parte della medesima nell’ambito della presente procedura.
Per quanto attiene, poi, alla posizione di rilievo internazionale della controinteressata, si rileva che, in primo luogo, nonostante non vi sia un espresso riferimento al riguardo nel richiamato art. 4 del bando della procedura, può fondatamente ritenersi che l’esposizione internazionale in realtà integra il “riconosciuto profilo scientifico” di cui all’art. 1 del bando e, in secondo luogo, il curriculum vitae della controinteressata attesta il possesso effettivo del predetto profilo, avuto riguardo non solo agli articoli scientifici con collaboratori internazionali ma anche alle affiliazioni a istituzioni straniere e agli interventi come “invited speaker” a congressi internazionali, alle borse di studio all’estero e agli scavi con equipes internazionali.
Quanto ai singoli giudizi individuali dei commissari, che sarebbero maggiormente favorevoli al ricorrente, giova rilevare, in primo luogo, che i giudizi individuali espressi dai singoli commissari nell’ambito delle procedure concorsuali a cattedre rappresentano esclusivamente una fase propedeutica alla formazione del giudizio collegiale complessivo, nel quale i predetti giudizio confluiscono e vengono assorbiti, il quale si basa, appunto, sulla regola della maggioranza dei voti espressi, di tal che la formazione di una determinata maggioranza assorbe in se il predetto giudizio collegiale; e, peraltro, dalla lettura dei richiamati giudizi individuali non emerge con l’invocata evidenza alcuna contraddittorietà rispetto al giudizio collegiale espresso dalla maggioranza dei commissari, anche con specifico riferimento alla posizione della controinteressata e alla valutazione dei suoi titoli e attività scientifica.
Quanto all’ultimo profilo di censura, concernente la presunta irregolarità della procedura di partecipazione ai lavori della commissione di cui trattasi, è comprovato in atti che il prof. Corselli ha chiesto di potere partecipare per via telematica alla riunione della Commissione del 23.3.2016 espressamente per motivi di salute e che, a seguito di esplicita autorizzazione, il medesimo vi ha effettivamente presenziato con l’indicata modalità alternativa, come è, altresì, avvenuto per i proff. [#OMISSIS#], Tintori, Rook, i quali, tutti, hanno dichiarato di concordare con il verbale conclusivo dei lavori e i relativi allegati.
Attesa la peculiarità e delicatezza del giudizio si ritiene, tuttavia, di dovere compensate tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 08/08/2017