Anche i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione presso strutture universitarie o presso reparti di Aziende Ospedaliere o delle A.S.L., sotto la direzione dei rispettivi primari, spetta il trattamento economico dei medici neo-assunti.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 8 marzo 2016, n. 2982
Ottemperanza sentenza accertamento diritto dei medici specializzandi di percepire trattamento economico dei medici neo-assunti
N. 02982/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13307/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13307 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Frati, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Siciliano, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Siciliano in Roma, Via Paraguay, 5;
contro
L’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 25154/2003 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro;
nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento da individuarsi al di fuori dei ruoli dell’amministrazione convenuta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza n. 25154/2003 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la quale è stato accertato il suo diritto (e quello degli altri ricorrenti) “a percepire il trattamento economico dei medici neo assunti a tempo” ed è stata condannata l’Università “al pagamento delle relative differenze a decorrere dal 30.06.1998, con rivalutazione e interessi a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti”, pronuncia che è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7163/2013, che ha rigettato il ricorso presentato dall’Università avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Università perché tardivo;
Ritenuto che, in assenza di contestazioni (vista la comparsa formale dell’Università) in ordine sia all’accertamento dell’inottemperanza sia agli ulteriori elementi contenuti nel ricorso, la richiesta del ricorrente vada accolta avendo riconosciuto il Giudice del Lavoro la spettanza della trattamento economico dei medici neo assunti anche ai medici che hanno frequentato corsi di specializzazione presso strutture universitarie o presso reparti di Aziende Ospedaliere o della A.S.L. della Regione sotto la direzione dei rispettivi primari, a decorrere dal 30.6.1998, con rivalutazione ed interessi di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti;
Ritenuto che il ricorso vada accolto con la contestuale nomina del Commissario ad acta in persona del Ragioniere Generale dello Stato pro tempore o di un suo delegato, il quale dovrà dare esecuzione alle sentenze sopra indicate nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, se più breve, della presente sentenza;
Ritenuto che le spese di lite vadano poste a carico dell’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 25154/2003 e, per l’effetto, ordina all’amministrazione costituita di darvi esecuzione nel termine di trenta giorni (30) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, nominando fin d’ora il Commissario ad acta in persona del Ragioniere Generale dello Stato o di un suo delegato.
Condanna l’amministrazione costituita al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente nella misura di euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)