TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 8 novembre 2017, n. 11134

Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo della valutazione

Data Documento: 2017-11-08
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittimo il giudizio della commissione per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo possibile individuare le ragioni che hanno condotto l’organo collegiale ad esprimersi in termini negativi nei confronti dell’istante.

Contenuto sentenza

N. 11134/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05198/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5198 del 2017, proposto da:
prof. [#OMISSIS#] Sacchi, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#] 101;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Prof.ssa [#OMISSIS#] Moschella, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del mancato conseguimento dell’ASN alle funzioni di professore universitario di I fascia per il SC 14/A2 – Scienza Politica, nonchè degli atti presupposti, connessi e consequenziali;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. G. [#OMISSIS#] e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cherubini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 Rilevato che, con ricorso ritualmente proposto, il prof. [#OMISSIS#] Sacchi, professore associato di Scienza Politica presso l’Università degli studi di Milano, ha impugnato il giudizio negativo riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale, tornata 2016, alla quale egli ha partecipato per il Settore Concorsuale 14/A2 “Scienza Politica” – I fascia e che tale esito è stato determinato (v. doc. 1 ric.) dalla ritenuta inadeguatezza qualitativa delle sue opere, rilevata da parte di tre commissari su cinque;
Rilevato che nel giudizio collegiale (doc. 1 ric.) la motivazione dell’esito negativo si compendia, laconicamente, nei seguenti rilievi: “nel complesso, le pubblicazioni affrontano temi di grande interesse per la disciplina. La produzione complessiva del candidato è caratterizzata da discontinuità temporali e disomogeneità in relazione a originalità teorica e rigore metodologico. Per tali la ragioni la Commissione, a maggioranza di tre commissari su cinque, ritiene che il candidato [#OMISSIS#] Sacchi non possieda ancora la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di prima fascia”;
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 14 luglio 2017, è suscettibile di essere definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Considerato che sono fondate le censure di insufficienza e contraddittorietà della motivazione del giudizio valutativo negativo, come prospettate nel secondo e nel terzo motivo ricorso, in quanto il giudizio collegiale contiene, per lo più, apprezzamenti ampiamente positivi sulla figura dello studioso, con particolare riferimento (oltre che al dato oggettivo del possesso di tre mediane su tre e di tutti e sette i titoli selezionati dalla Commissione ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. n. 120/2016): alla coerenza con il settore concorsuale; alla riconoscibilità dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione; al buon livello della collocazione editoriale dei lavori presentati; alla discreta continuità; al “grande interesse” dei temi affrontati;
Ritenuto che la qualità della produzione scientifica deve essere valutata dalle Commissioni ASN, ai sensi dell’art. 4, lett. c) D.M. n. 120 del 2016 che richiama, ai fini del positivo riconoscimento qualitativo i criteri dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo (nonché l’Allegato B al medesimo D.M. che fornisce all’interprete la definizione di “qualità elevata della produzione scientifica”);
Rilevato tuttavia che nel giudizio collegiale sopra riportato, tale negativo apprezzamento non è stato adeguatamente sviluppato, essendosi limitata la Commissione a parlare di una non ben definita “disomogeneità in relazione alla originalità teorica e al rigore metodologico”;
Ritenuto che il contrasto interno alla Commissione – che ha visto due commissari (Bellucci e Capano) su cinque esprimersi in termini nettamente favorevoli al riconoscimento dell’abilitazione – e l’eccellente posizione raggiunta dal ricorrente sul piano dei titoli e degli indicatori di produttività scientifica (gli uni e gli altri posseduti in misura ampiamente al di sopra dei minimi richiesti dal D.M. 120/2016) imponevano alla Commissione ben altro onere motivazionale nella formulazione del giudizio di merito sulla qualità delle pubblicazioni;
Rilevato, invero, che l’insufficienza e la perplessità della motivazione del giudizio collegiale non appaiono “compensate” da una maggiore robustezza dei giudizi individuali se si pensa che (a prescindere dai due giudizi favorevoli al candidato):
– il commissario prof. Attinà si esprime, invero, in termini soltanto favorevoli sul candidato non evincendosi dal suo giudizio alcun apprezzamento negativo, neanche sulla qualità della produzione scientifica sulla quale il giudizio evidenzia un “impatto nella scienza politica anche oltre l’ambito nazionale”; ne consegue che la conclusione del commissario circa la “non dimostrata maturità scientifica di prima fascia” appare indimostrata e contraddittoria, in quanto in contrasto con le premesse ampiamente favorevoli prima espresse;
– anche il giudizio del prof. Palano contiene in prevalenza elementi positivi di valutazione e, sul piano della qualità della produzione, afferma che “il livello di internazionalizzazione, attestato tanto dalle pubblicazioni quanto dai titoli presentati, è complessivamente più che sufficiente. Per quanto i lavori presentati risultino in generale di buon livello, il taglio appare spesso descrittivo. L’originalità risulta complessivamente limitata, almeno per quanto concerne l’apporto alla ricerca della scienza politica”; in effetti non viene risolta in termini espliciti nell’espressione del giudizio, l’apparente contraddizione tra l’affermazione relativa al buon livello dei lavori presentati (che sembra richiamare la “qualità elevata” di cui all’Allegato B al D.M. 120/2016) e quella di “originalità limitata” che avrebbe dovuto portare, viceversa, a non considerare i lavori presentati come di buon livello;
Ritenuto che, complessivamente, dalle espressioni contenute nei giudizi espressi (sia nei due giudizi individuali negativi precitati che nel giudizio collegiale) non si evincono ovvero, quanto meno, appaiono perplesse ed irrisolte le ragioni del negativo giudizio sulle pubblicazioni in quanto non si esprimono, neanche in forma sintetica o sommaria, i presunti limiti e le insufficienze che connoterebbero i singoli lavori dell’odierno ricorrente e in tal modo la valutazione non appare, nella sua manifestazione esterna, adeguatamente motivata (anche considerato che due dei commissari si sono pronunciati a favore dell’abilitazione);
Ritenuto che le affermazioni dei commissari che si sono espressi per la non elevata qualità della produzione non consentano al candidato di avere sicura contezza dell’adeguata valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo, mentre, al contrario, occorre che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (fra i tanti precedenti della Sezione, cfr. sentenza n. 11500/2014); tanto più che nel caso di specie il ricorrente ha pacificamente dimostrato il possesso dei titoli (diversi dalle pubblicazioni) nella misura massima ed il conseguimento degli indicatori di produzione scientifica con riferimento a tutte e tre e le mediane;
Ritenuto, pertanto, che il negativo giudizio impugnato debba essere annullato e che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., il ricorrente debba essere sottoposto dal MIUR a nuova valutazione nel termine di giorni sessata (60) dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha già operato;
Ritenuto che il nuovo Organo di valutazione dovrà riesaminare la complessiva posizione del candidato sotto tutti i criteri e parametri rilevanti sulla base della normativa di riferimento (D.M. n. 120/2016), svolgendo in particolare un esame approfondito e motivato sulla qualità delle pubblicazioni prescelte e sottoposte al vaglio della Commissione;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
 Pubblicato il 08/11/2017