TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 8 settembre 2016, n. 9600

Concorso unico nazionale ammissione scuole di specializzazione anno accademico 2013/2014-Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

Data Documento: 2016-09-08
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 09600/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. CLNMRA80B29A512N, con domicilio eletto presso lo studio legale [#OMISSIS#] Profili in Roma, Via [#OMISSIS#], 26; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
Cineca – Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, Seconda Universitàdegli Studi di Napoli, Università degli Studi di Torino non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
A) del decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 8.8.2014 n. 612 recante Bando di concorso per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina per l’anno accademico 2013/2014, nella parte in cui impone ai candidati la iscrizione solo presso le sedi Universitarie in cui risultavano assegnatari dei posti e non estende la possibilità di iscrizione anche negli Atenei ove si erano collocati in posizione utile ovvero “prenotati” nonché nella parte in cui determinava per i candidati la automatica decadenza da tutte le graduatorie al momento della iscrizione;
B) del decreto Ministeriale del 5.12.2014 n. 892 che rettifica il decreto n. 612 del 2014 in relazione alla modalità di scorrimento delle graduatorie Nazionali per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina per l’anno accademico 2013/2014 nella parte in cui modifica la procedura dello scorrimento favorendo i candidati che si erano collocati in posizione meno vantaggiosa ovvero dando la possibilità a questi ultimi di iscriversi anche da “prenotati” senza dover attendere di essere “assegnatari” di posti;
C) del decreto Ministeriale del 05.12.2014 n. 892 che rettifica il decreto n. 612 del 2014 in relazione alla modalità di scorrimento delle graduatorie Nazionali per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina per l’anno accademico 2013/214 nella parte in cui modifica la procedura dello scorrimento senza modalità di scorrimento anche a favore dei candidati già iscritti;
D) del provvedimento di decadenza dalla graduatoria della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale emesso nei confronti del ricorrente a seguito dell’opzione scelta dallo stesso ricorrente ed imposta dal Bando di Concorso a favore di altra Specializzazione e dell’iscrizione a quest’ultima;
E) del provvedimento di decadenza, se ed in quanto emesso, di cui si ignorano estremi e contenuto, della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica, Università di Napoli [#OMISSIS#] II e di ogni altro atto, provvedimento se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione del 14 aprile 2016, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente ha dichiarato, con atto depositato in data 14 aprile 2016, di essere stato immatricolato al corso di specializzazione di cui in causa, di aver iniziato a frequentare le lezioni e a sostenere i relativi esami;
Ritenuto, pertanto, che risultando definitivamente rimosso da parte dell’Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a, con i rivenienti effetti sull’eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Ritenuto di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] Romano, Referendario, Estensore 
Pubblicato il 08/09/2016