TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 9 febbraio 2016, n. 1847

Diniego nulla osta trasferimento da altra universita’ (straniera)-Posti non coperti

Data Documento: 2016-02-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Alla luce del consolidato orientamento nella specifica materia (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2015, n.1) non è necessario che, ai fini dell’iscrizione ad un corso a numero chiuso successivo al primo, debba essere sostenuto e superato l’esame di preselezione.

Contenuto sentenza

N. 01847/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04280/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4280 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Teliti, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Cineca – Consorzio Interuniversitario; 
per l’annullamento
del provvedimento di diniego emesso dall’Università degli studi di Roma La Sapienza, con cui è stato comunicato al ricorrente che non può essere ammessa l’iscrizione ad un corso a numero chiuso di uno studente che proviene da una università straniera se non previo superamento dell’esame di preselezione – risarcimento danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, alla luce del consolidato orientamento nella specifica materia, secondo cui non è necessario che, ai fini dell’iscrizione ad un corso a numero chiuso successivo al primo, debba essere sostenuto e superato l’esame di preselezione (cfr. sul punto, Ad. Plen. C.d.S. n. 1 del 2015), il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
Considerato che sussistono giusti motivi per disporre la condanna del MIUR al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il M.I.U.R. al pagamento a parte ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)