L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c., come pure della domanda di risarcimento per equivalente, è subordinato alla dimostrazione, da parte del ricorrente, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 9 maggio 2016, n. 5361
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Risarcimento danno
N. 05361/2016 REG.PROV.COLL.
N. 14828/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14828 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barile, [#OMISSIS#] Cafagna, [#OMISSIS#] Cafagna, Arcangelo Carbonara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Catalano, [#OMISSIS#] Cavaliere, [#OMISSIS#] Cavaliere, [#OMISSIS#] Cerini, Stephanie Ciardullo, [#OMISSIS#] Coratelli, [#OMISSIS#] De Caro, [#OMISSIS#] Regina De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Dicuonzo, [#OMISSIS#] Dupi, [#OMISSIS#] Ferrulli, [#OMISSIS#] Garofoli, Sofia [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Salvatore Gorgoglione, Sara Grottini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lovecchio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mongelli, [#OMISSIS#] Mongelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montrone, [#OMISSIS#] Moramarco, [#OMISSIS#] Natalicchio, [#OMISSIS#] Nicolardi, Chiara Pannarale, [#OMISSIS#] Papagni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Papeo, [#OMISSIS#] Patella, [#OMISSIS#] Porrelli, [#OMISSIS#] Preziusi, [#OMISSIS#] Puttilli, [#OMISSIS#] Quaranta, [#OMISSIS#] Rafaschieri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Raiano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rogliero, [#OMISSIS#] Roppo, Jolric Salerno, [#OMISSIS#] Samarelli, [#OMISSIS#] Schingaro, [#OMISSIS#] Tatoli, Barbara Trani, [#OMISSIS#] Vavalle, Nicol [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Leone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Stoppani, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Bari, in persona dei LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Consorzio Interuniversitario Cineca;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Puccinelli, non costituito;
per l’annullamento
con il ricorso principale
– del Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 dettante “Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a. a. 15/16” ;
– del Decreto Interministeriale 29 luglio 2015 n. 517 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2015 n. 193 dettante “Programmazione dei posti per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a. a. 2015/2016”;
– del Decreto Ministeriale 5 agosto 2015 n. 544 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 con i relativi allegati, dettante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2015/2016”;
– del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2015-2016 dell’Ateneo di Bari;
– dell’elenco del 22 settembre 2015, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
– della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2015/2016, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 7 ottobre 2015, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
– dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle commissioni d’aula dell’Università di Bari richiamata in epigrafe;
– della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);
– della documentazione di concorso distribliita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico tanto nella scheda anagrafica e nella scheda risposte nonostante le citate contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione , del Consiglio di Stato e dei T.A.R.);
– della scheda anagrafica distribuita ai candidati predisposta dal CINECA nella parte in cui non sono precompilate (ovvero non sono indicate le generalità del candidato) e nella parte in cui dispone come eventuale il c.d. Codice Ateneo, la cui predisposizione dovrebbe essere curata dall’Ateneo stesso;
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni scriventi;
E PER L’ACCERTAMENTO
– del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015-2016);
E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.
– all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
e con i motivi aggiunti
del D.M. n. 50/2016 con cui il MIUR ha disposto la chiusura delle graduatorie medesime alla data del 15 febbraio 2016;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso collettivo in epigrafe i ricorrenti espongono di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2015/2016, sostenendo il test d’accesso presso l’Ateneo di Bari.
La procedura concorsuale, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe affetta da svariati profili di illegittimità.
I ricorrenti, pertanto, ne chiedono l’annullamento “per quanto di interesse”, con riconoscimento del diritto ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano a titolo di risarcimento in forma specifica ex art.2058 c.c..
In via gradata, chiedono il risarcimento del danno in forma generica, derivante dalla perdita di chance per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro da medico, oltre i costi sostenuti per la partecipazione alla prova.
In via preliminare, il Collegio deve rilevare come il ricorso introduttivo – i cui motivi sono articolati ripetitivamente in svariate pagine, anche con utilizzo di grafici e figure- si appalesi non rispettoso del principio di sinteticità, richiesto tanto al Giudice quanto al difensore dalle vigenti disposizioni del codice del processo amministrativo, non soltanto in materia di appalti pubblici (cfr.Consiglio di Stato, sez.V, n. 05459/2015); inoltre, non può non evidenziarsi come la stessa domanda di annullamento “per quanto di interesse”, abbia impegnato il Collegio in uno sforzo interpretativo quasi al limite del potere di qualificazione della domanda riconosciuto al giudice dalla disciplina processuale vigente, secondo quanto chiarito anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2015 del 25 marzo 2015, che ha ribadito la centralità, nel processo amministrativo, del principio dispositivo in relazione all’ambito della domanda di parte.
La presente fattispecie si caratterizza, infatti, in quanto tutti i ricorrenti hanno conseguito un punteggio superiore alla soglia minima di idoneità prevista dall’art. 10, comma 1, del D.M. 3 luglio 2015, n. 463 (20 punti) e alcuni di essi, alla data del 14 gennaio 2016 ([#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Laricchia [#OMISSIS#], e Salerno Joric), si trovavano addirittura in posizione di “attesa” nella graduatoria nazionale: tale circostanza, unitamente al fatto che i ricorrenti con successivi motivi aggiunti hanno impugnato il D.M. n.50/2016, con cui gli scorrimenti delle graduatorie sono stati chiusi alla data del 15 gennaio 2016, induce il Collegio a ritenere che la richiesta di annullamento degli atti in epigrafe indicati “per quanto di interesse” vada interpretata come richiesta di annullamento esclusivamente della graduatoria concorsuale, nella parte in cui i ricorrenti in considerazione del punteggio riportato, benchè superiore alla soglia minima, non sono risultati in posizione per l’immediata ammissione ai corsi presso i diversi Atenei.
Tanto precisato quanto all’oggetto del petitum, i profili di inammissibilità del ricorso notificato a mezzo PEC anche nei confronti dell’Ateneo resistente presso l’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato anziché presso l’indirizzo dell’amministrazione di cui all’art.16 comma 12 D.L. 179/2012 (malgrado l’autonomia dell’ente e la facoltatività della rappresentanza in giudizio) possono ritenersi sanati dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione.
Il ricorso e i motivi aggiunti vanno tuttavia dichiarati inammissibili, per carenza di interesse, per i ricorrenti Barile [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Cavaliere [#OMISSIS#], D’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Dicuonzo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Montrone [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Nicolardi [#OMISSIS#], Papeo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Porrelli [#OMISSIS#], Rogliero [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Samarelli [#OMISSIS#], Schingaro [#OMISSIS#], Trani Barbara e Vavalle [#OMISSIS#], decaduti dalla graduatoria unica nazionale relativa ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2015/2016 in forza del punto 10, lettera d), dell’Allegato 2 del D.M. 3 luglio 2015, n. 463, atteso che i predetti candidati non hanno effettuato la conferma di interesse all’immatricolazione nei termini e con le modalità previsti dal bando ministeriale (v. memoria dell’amministrazione agli atti).
Il ricorso risulta, inoltre, inammissibile per carenza di interesse per i ricorrenti [#OMISSIS#] Nicol, Grottini Sara e Mongelli [#OMISSIS#] che, negli scorrimenti della graduatoria nazionale successivi al 7 ottobre 2015, hanno conseguito il bene della vita per cui hanno proposto l’odierno: risulta, infatti, dagli atti che la Sig.ra [#OMISSIS#] è immatricolata al corso di laurea in Odontoiatria presso l’Università di Bari a far data dall’11 dicembre 2015 e che i Signori Grottini e Mongelli sono entrambi prenotati al corso di laurea in Medicina presso l’Università di Catanzaro (la Sig.ra Grottini dal 28 ottobre 2015, il Sig. Mongelli dall’11 dicembre 2015).
Nel merito, quanto alla domanda di annullamento “per quanto di interesse” della graduatoria di cui trattasi – nella parte in cui i ricorrenti hanno conseguito un punteggio superiore a 20 ma insufficiente per l’immediata ammissione ai corsi a numero chiuso, per avere gli altri candidati conseguito un punteggio superiore – il ricorso deve essere respinto.
Tutte le cinque censure dedotte, infatti – sinteticamente riconducibili alla violazione del principio di anonimato e segretezza delle prove; dubbi di riconducibilità ai candidati della paternità delle prove; uso di telefoni cellulari all’interno delle aule; non integrità delle scatole contenenti gli elaborati; incompleta o mancata verbalizzazione – sono tali che dal loro accoglimento non potrebbe che derivare l’annullamento dell’intera procedura concorsuale: pertanto, in mancanza di una precisa domanda in tal senso di parte ricorrente, da un lato tali censure devono ritenersi inammissibili per carenza di interesse in relazione alla domanda formulata (ammissione ai corsi); dall’altro ne è preclusa al Collegio la delibazione ai fini dell’annullamento del concorso.
L’annullamento degli atti impugnati, infatti – come pure l’eventuale accertamento incidentale dell’illegittimità degli stessi, ex art.34 comma 3 c.pa, in considerazione della domanda di risarcimento in forma specifica proposta – potrebbe comportare l’effetto conformativo dell’ammissione in graduatoria (eventualmente anche in sovrannumero) solo qualora con le censure dedotte i ricorrenti avessero specificatamente allegato e provato che, qualora la procedura concorsuale fosse stata immune dalle censure dedotte, avrebbero conseguito un punteggio utile all’inserimento nelle medesime.
Né i ricorrenti possono pervenire al medesimo risultato attraverso la domanda di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art.30 c.p.a.
Ed infatti, premesso che nel processo amministrativo il rimedio della reintegrazione in forma specifica, sub specie di ”ammissione in sovrannumero” deve essere comunque coordinato con le regole del diritto amministrativo,” (T.A.R. Lazio, III bis., n.12416/2014 del 9 dicembre 2014; Consiglio di Stato, sezione V, 21 maggio 2013, n. 2776), tale ”possibilità” richiede pur sempre che sia dimostrata da parte del ricorrente la “certezza” (e non solo una mera chance, risarcibile solo per equivalente) che la legittimità dei provvedimenti impugnati gli avrebbe consentito di ottenere il bene della vita sottostante (cfr.Tar Lazio, III bis, n. 8801/2015). Peraltro, nella sentenza n. 12416/2014 del 9 dicembre 2014 la Sezione – nel condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ex art. 34 c.p.a possa essere richiesto anche in via autonoma al Giudice Amministrativo – ha comunque precisato che ciò può avvenire solo quando “l’annullamento non risulti più utile per il ricorrente” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 marzo 2011, n. 3) fermo restando che all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art.2058 c.c. – come pure della domanda di risarcimento per equivalente- può pervenirsi solo quando il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art.2043 c.c..
Tale prova non risulta raggiunta nel caso in esame, sia per mancanza di censure che consentano al Giudice di vagliare la legittimità dello specifico punteggio riportato dai ricorrenti nella graduatoria finale; sia per mancanza di nesso causale tra i profili di legittimità denunziati – dei quali, come già spiegato, è preclusa la delibazione al Collegio ai fini di cui trattasi- e lo specifico punteggio riportato dai ricorrenti; sia sotto il profilo della erronea quantificazione del danno subito (che, contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente, non potrebbe che essere determinato in via equitativa, limitatamente alla mera perdita della chance dei ricorrenti di collocarsi in una migliore posizione in graduatoria).
Quanto ai motivi aggiunti proposti avverso al DM n.50/2016, essi non possono che essere dichiarati inammissibili per inconferenza delle censure dedotte, in quanto il D.M. n.50/2016 viene censurato esclusivamente in relazione alla illegittimità derivata del concorso, senza deduzione di autonomi profili di illegittimità.
In conclusione, dall’infondatezza della domanda caducatoria, proposta tanto con il ricorso principale quanto con i motivi aggiunti, deriva la reiezione della domanda risarcitoria connessa (tanto in forma specifica, quanto per equivalente).
Le spese ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e dell’art. 91, comma 1, c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso principale.
Dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)