E’ legittimo il diniego motivato sulla base di una pluralità di aspetti i quali concernono l’attività di ricerca, l’offerta formativa e anche la sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 9 marzo 2017, n. 3291
Università-Non statale legalmente riconosciuta-Decreto M.I.U.R. di diniego di accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio
N. 03291/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14554/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14554 del 2015, proposto dall’:
Istituto di Ricerca Scientifica e di Alta Formazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. CVLNTN77E10F839X, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. NPLPLN78P16F924W, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via [#OMISSIS#] n. 189;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e A.n.v.u.r., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del decreto M.I.U.R. .di cui al prot. 565 del 7.8.2015 di diniego di accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio concernenti la proposta di istituzione di una università non statale legalmente riconosciuta denominata [#OMISSIS#] università di scienze dell’innovazione sociale nonché del presupposto parere dell’A.N.V.U.R.;
e per il risarcimento dei danni conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’A.n.v.u.r.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con il ricorso in trattazione, l’Istituto di ricerca scientifica e di alta formazione ricorrente ha impugnato il D.M. M.I.U.R. n. 565 del 7.8.2015 di diniego di accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio concernenti la proposta di istituzione di una Università non statale legalmente riconosciuta denominata [#OMISSIS#] Università di Scienze dell’innovazione sociale con promotore l’I.R.S.A.F. nonché il presupposto parere dell’A.N.V.U.R. reso [#OMISSIS#] seduta del 13.6.2015 e ha chiesto il risarcimento del danno conseguente;
Considerato che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati sulle base delle seguenti considerazioni:
– l’A.N.V.U.R. ha richiesto che l’attività di ricerca fosse “di elevato livello quantitativo” e che la stessa fosse pubblicata in una rivista ricompresa in fascia A dall’A.N.V.U.R. nonostante [#OMISSIS#] lex specialis [#OMISSIS#] fosse indicato al riguardo e le indicazioni sul punto fossero state date soltanto con il D.M. n. 47/2013, come modificato successivamente, il quale è stato adottato in un momento successivo alla predetta lex specialis e non siano state, comunque, espressamente richiamate nel decreto impugnato;
– i criteri utilizzati dall’A.N.V.U.R. per la valutazione della ricerca non sarebbero pacifici e, quanto al criterio bibliometrico, in particolare, varrebbero le considerazioni critiche rese al riguardo da parte dell’Accademia dei Lincei in due mozioni al riguardo del 2012 e del 2014;
– i cd. working paper dovrebbero essere riconosciuti come attività e contributo alla ricerca se portati avanti con i criteri della scientificità, come [#OMISSIS#] fattispecie;
– la valutazione in ordine alla copertura sul territorio dei corsi di laurea è stata effettuata a monte da parte del M.I.U.R. senza alcuna delega al riguardo all’A.N.V.U.R. il quale, pertanto, non avrebbe potuto pronunciarsi al riguardo;
Considerato che il M.I.U.R. si è costituito in giudizio in data 23.12.2015 e ha depositato documentazione in data 19.1.2016;
Considerato che, alla [#OMISSIS#] di consiglio dell’1.2.2017, il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa ai fini della decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. [#OMISSIS#] ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge;
Considerato che il ricorso è infondato nel merito per la seguente assorbente considerazione:
– dalla lettura del d.m. impugnato e del presupposto e sottostante parere dell’A.N.V.U.R. emerge, con evidenza, che il diniego è stato motivato sulla base di una pluralità di aspetti i quali concernono l’attività di ricerca, l’offerta formativa e anche la sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica;
– con particolare riguardo proprio al predetto [#OMISSIS#] aspetto, nel primo parere dell’A.N.V.U.R., sono stati posti in evidenza molteplici [#OMISSIS#] di inadeguatezza e, nel secondo parere definitivo, nell’ambito del riscontro alle controdeduzioni del ricorrente, sono state, comunque, rilevate, da un lato, la mancanza di indicazioni utili ai fini di garantire l’accesso alle banche dati e alle riviste e della previsione dello stanziamento di fondi per il processo di internalizzazione e, dall’altro, la mancata allegazione delle informazioni necessarie ai fini di stabilire la corretta appartenenza dei docenti ai settori scientifico-disciplinari caratterizzanti o affini;
– sempre con riferimento all’[#OMISSIS#] requisito di cui sopra, in sede di conclusioni rese nel parere finale, è rilevato che la piena sostenibilità scientifica e didattica non è stata supportata da evidenze circa l’esperienza del proponente in relazione [#OMISSIS#] insegnamenti previsti nei corsi di laurea di cui trattasi i quali vertono su discipline giuridiche ed economiche che non rientrano nelle competenze desumibili dall’attività dell’I.R.S.A.F.;
– dalla lettura dei motivi di censura di cui al ricorso introduttivo, come sinteticamente riportati [#OMISSIS#] parte che precede, emerge con evidenza che nessuna puntuale argomentazione è stata svolta dal ricorrente in ordine ai [#OMISSIS#] di cui ai punti che immediatamente precedono e che, invece, hanno chiaramente rivestito [#OMISSIS#] dirimente ai fini dell’assunzione di una decisione negativa in ordine al richiesto riconoscimento in quanto hanno condotto l’A.N.V.U.R. e conseguentemente il M.I.U.R. a fare ritenere l’insussistenza del terzo requisito di cui al D.M. n. 827 del 2013, la cui mancanza, da sola, è sufficiente a sostenere la legittimità degli atti impugnati;
Considerato che, pertanto, il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto, e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’istituto ricorrente al pagamento in favore del M.I.U.R. delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 09/03/2017