N. 11100/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10354/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10354 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Anglano, Bramato [#OMISSIS#], Corchia Barbara, Falcione [#OMISSIS#], Murciano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Paglialonga [#OMISSIS#], Paglialonga [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. SCFMHL79E55A485U, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa, N.120;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi Internazionali di Roma non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio- rigetto serbato sulla domanda di ammissione in soprannumero alla frequenza al Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), per le attività di sostegno II° ciclo, per la Scuola Primaria, d’Infanzia, Secondaria di I° e II’ anno Accademico 2014/2015, di cui alla comunicazione del 27, 29 e 31 luglio 2015 della Segreteria Studenti dell’Università degli studi internazionali di Roma, consegnata a mani;
‘• della graduatoria di merito pubblicata il 24/06/2015 sul portale dell’Università Internazionale degli studi di Roma recante i risultati della correzione del test preliminare del bando di selezione per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità anno accademico 2014/2015, di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti anche se al momento non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con decisione semplificata ex art.74 cpa , essendo manifestamente improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Rilevato che le ricorrenti argomentano che in data 24 giugno 2015 veniva pubblicata sul sito dell’Università degli internazionali di Roma, la graduatoria di merito, relativa al concorso sopra richiamato, approvata, secondo cui le ricorrenti sono risultate idonee ma non vincitrici in base ai posti disponibili e pertanto sono state escluse dalla frequentazione del corso di TFA sostegno A.A. 20142015 neppure a seguito degli scorrimenti effettuati;
che le ricorrenti lamentano violazione di legge e di regolamento sotto diversi aspetti con riferimento al decreto direttoriale n. 698/2014, art. 4 comma 5 , allegato “A” al DM 312/14; violazione articoli 3,34,97 della Costituzione; eccesso di potere per motivazione erronea, illogica ed incongrua; eccesso di potere per errore nei presupposti, manifesta contraddittorietà e difetto di ragionevolezza, atteso anche che i dati caricati su piattaforma CINECA hanno evidenziato che ad oggi, risultano registrati 17.898 candidati idonei e la verifica svolta dal MIUR ha rilevato che risultano residui 5019 posti;
Rilevato che, successivamente all’ammissione con riserva alla frequenza del TFA in soprannumero per effetto dell’ordinanza cautelare n.5221/2015 del 20.11.2015, non sono state depositate memorie e in ogni caso nulla è stato argomentato da parte ricorrente circa l’esito del TFA e il conseguimento o meno del titolo abilitativo e, quindi, circa l’interesse alla decisione nel merito quantomeno ai fini del consolidamento del titolo eventualmente acquisito;
Considerato, quindi, che conformememte ad analoghi precedenti (cfr.Tar Lazio III bis n.7092/2016) il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e che le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/11/2016
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 9 novembre 2016, n. 11100
Ammissione in soprannumero alla frequenza al Tirocinio Formativo Attivo-Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Data Documento: 2016-11-09
Area:
Giurisprudenza
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