Premesso che le graduatorie nazionali di cui all’ art. 2bis del D.L. 97/2004 convertito nella L. 143/2004 – ovvero costituite dai docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni in data anteriore al 28.7.2005 nelle istituzioni dell’ alta formazione artistica e musicale (AFAM) – sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l’ attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, deve ritenersi che il MIUR sia tenuto alla sollecita emanazione del regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lett e) della L. 508/1999, la cui mancata emanazione è ostativa all’inserimento dei ricorrenti in coda alla graduatoria nazionale ex L. 128/2013 utile per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato. Infatti, la mancata adozione del suddetto importa che l’assunzione di docenti con contratto a tempo determinato dalle graduatorie di cui alla L. n. 128/2013 è de facto divenuta uno strumento a regime e non una soluzione provvisoria, così come era stata concepita.
TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 9 ottobre 2018, n. 9821
Incarichi di insegnamento delle Istituzioni AFAM - Graduatoria nazionali - mancata emanazione del regolamento ministeriale
N. 09821/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12060/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12060 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Masciari, [#OMISSIS#] Scarcella, [#OMISSIS#] Iocolo, [#OMISSIS#] Del Vecchio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Diaconu, [#OMISSIS#] Lucarelli, [#OMISSIS#] Tisei, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cascioli, [#OMISSIS#] Montellanico, Massimo Leocata, [#OMISSIS#] Ferrara, [#OMISSIS#] Salvo Toro, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Discepolo, Barbara Schiada’, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Discepolo in Roma, via Conca D’ Oro n. 184/190;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento di illegittimità e declaratoria dell’ inadempimento del MIUR all’ emanazione del regolamento di cui all’ art. 2, co. 7, lett. e) della L. 508/1999 e per l’ effetto al fine di sentire dichiarare l’ obbligo del MIUR ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l’ inserimento dei ricorrenti in coda alla graduatoria nazionale L. 128/2013 utile per l’ attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato, provvedendo, in ipotesi di ulteriore inadempimento, alla nomina di Commissario ad Acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che i ricorrenti assumono di aver svolto attività di insegnamento presso i Conservatori e le Istituzioni di Musica italiani e le Accademie di Belle Arti in forza di supplenze su cattedre vacanti o di contratti di prestazione d’ opera agendo con il gravame in trattazione per l’ accertamento e la declaratoria dell’ inadempimento del Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca all’ emanazione del regolamento di cui all’ art. 2, comma 7, lett e) della L. 508/1999, e per l’ effetto al fine di sentire dichiarare l’ obbligo del Ministero inadempiente di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’inserimento dei ricorrenti in coda alla graduatoria nazionale L. 128/2013 utile per l’ attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato, provvedendo, in ipotesi di ulteriore inadempimento, alla nomina di Commissario ad Acta che si sostituisca all’ amministrazione inadempiente;
rammentato che al fine di garantire il regolare avvio dell’anno accademico 2013/2014, l’ art. 19 del D.L. 104/2013 convertito nella L. 128/2013, ha previsto che le graduatorie nazionali di cui all’ art. 2bis del D.L. 97/2004 convertito nella L. 143/2004 – ovvero costituite dai docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni in data anteriore al 28.7.2005 nelle istituzioni dell’ alta formazione artistica e musicale (AFAM) – sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l’ attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;
rammentato altresì che i docenti non ancora assunti in ruolo, che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto, è inserito, fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella graduatoria nazionale L. 128/2013, utile per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato;
considerato che la mancata adozione del regolamento previsto dall’art 2, co. 7, lett. e) della L. n. 508/1999 importa che l’assunzione di docenti con contratto a tempo determinato dalle graduatorie di cui alla L. n. 128/2013 è de facto divenuta uno strumento a regime e non una soluzione provvisoria, così cime era stata concepita;
richiamata la sentenza della Sezione 26.7.2017 n. 8968 resa su identico caso;
considerato, conseguentemente che nel caso all’esame della Sezione si è prodotta la fattispecie a formazione successiva tramandata alla sistematica sostanzial – processuale del diritto amministrativo come silenzio – inadempimento ovvero silenzio rifiuto di provvedere e che il silenzio al vaglio del Collegio si appalesa illegittimo;
Ritenuto pertanto che il MIUR sia tenuto alla sollecita emanazione del regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lett e) della L. 508/1999, la cui mancata emanazione è ostativa all’inserimento dei ricorrenti in coda alla graduatoria nazionale ex L. 128/2013 utile per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato;
Ritenuto quindi che il ricorso sia da accogliere con l’ordine all’amministrazione di procedere nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento all’emanazione del regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lett e) della L. 508/1999, con l’avviso che in mancanza di tale emanazione nel termine indicato, si nomina sin d’ora il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato perché provveda, in luogo e a spese dell’amministrazione;
Ritenuto che le spese del presente giudizio siano da porre a carico dell’amministrazione nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al MIUR di provvedere nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione del presente provvedimento.
Per il caso di ulteriore inerzia del MIUR nell’emanazione del citato regolamento, nomina sin d’ora il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato perché provveda, con spese da porre a carico dell’amministrazione.
Condanna l’amministrazione inadempiente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei ricorrenti, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge se dovuti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 09/10/2018