Il principio del riconoscimento automatico del titolo di laurea, conseguito presso un ateneo di un paese UE a seguito della specifica laurea in odontoiatria, ai sensi dell’art. 21 Direttiva 2005/36/Ce, può essere superato solo in ipotesi particolari ed eccezionali rispetto alle quali si ponga un dubbio relativo alle condizioni minime di formazione. Tali condizioni particolari ed eccezionali devono trovare riscontro motivazionale nel provvedimento di assoggettamento del laureato alla disciplina generale di riconoscimento ed all’applicazione delle prove compensative.
TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 22 febbraio 2016, n. 2340
Riconoscimento titolo dottore medico con specializzazione in odontoiatria rilasciato da università straniera (Romania)
N. 02340/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02473/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2473 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Balzano, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ariaudo, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Marracino in Roma, Via della Panetteria 15;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo di “Doctor medic – in domeniul medicina dentaria – specializarea medicina dentara” rilasciato dall’Università “Titu Maiorescu” di Bucarest;
con motivi aggiunti notificati il 4 agosto 2014 per l’annullamento:
del silenzio serbato dal Ministero della Salute sull’istanza del 12.12.2013 con la quale il ricorrente ha chiesto l’annullamento o la revoca in autotutela del provvedimento del 18.1.2011 impugnato con il ricorso principale;
con motivi aggiunti notificati il 23 gennaio 2015 per l’annullamento:
della nota del 13.11.2014 con la quale il Ministero della Salute ha domandato alla Commissione Europea di accordare all’Italia la deroga di cui all’art. 61 della Direttiva 2005/36/CE, al fine di sottoporre gli studenti italiani che avevano beneficiato dell’abbreviazione del corso di laurea in odontoiatria effettuata dagli atenei romeni compendiando due anni in uno ad un esame volto ad accertare le competenze acquisite;
e degli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
con motivi aggiunti notificati il 2 ottobre 2015 per l’annullamento:
del decreto del Ministero della Salute del 29 luglio 2015 con il quale si è stabilito di subordinare il riconoscimento del titolo rilasciato al ricorrente al compimento, a scelta del richiedente, di un tirocinio di adattamento di 18 mesi o al superamento di una prova attitudinale, e della conseguente delega alla firma dei provvedimenti finali;
con condanna della resistente amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe [#OMISSIS#] Balzano ha impugnato il provvedimento del Ministero della Salute di diniego della richiesta di riconoscimento del titolo di “Doctor medic – in domeniul medicina dentaria – specializarea medicina dentara” rilasciato dall’Università “Titu Maiorescu” di Bucarest.
Il ricorrente ha esposto di essersi iscritto nell’ottobre 2004, per l’anno accademico 2004/2005, all’Università di Bucarest, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, per il conseguimento del titolo di Dottore medico con specializzazione in Odontoiatria, superando l’esame di lingua romena il 9.12.2008 e conseguendo la laurea il 30.11.2009; quindi il 20 agosto 2010 aveva inoltrato al Ministero della Salute l’istanza di riconoscimento del titolo, ricevendo dapprima il preavviso di diniego e, a seguito della produzione di osservazioni e di ulteriore documentazione, il diniego impugnato, avverso il quale sono state formulate doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Successivamente con motivi aggiunti notificati il 4 agosto 2014, aventi ad oggetto ulteriori doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere, il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal resistente Ministero sull’istanza di revoca o annullamento in autotutela del precedente diniego, alla luce della sentenza del Tribunale di Bucarest che aveva accolto il ricorso avverso la decisione del Senato Accademico che aveva annullato il titolo di “Doctor medic” rilasciatogli.
Con motivi aggiunti notificati il 23 gennaio 2015 sono state impugnate le note con le quali il Ministero ha domandato alla Commissione Europea di accordare all’Italia la deroga di cui all’art. 61 della Direttiva 2005/36/CE, al fine di sottoporre gli studenti italiani che avevano beneficiato dell’abbreviazione del corso di laurea in odontoiatria effettuata dagli atenei romeni compendiando due anni in uno ad un esame volto ad accertare le competenze acquisite.
Infine con motivi aggiunti notificati il 2 ottobre 2015 il ricorrente ha impugnato il decreto del 29 luglio 2015 con il quale il Ministero della Salute ha subordinato il riconoscimento del titolo al compimento, a scelta del richiedente, di un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi o al superamento di una prova attitudinale, deducendo a tal fine i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 31, 34, Allegato V punto V.3 D.lgs. 206/2007; punti 12, 13 e 14 dei Considerando artt. 1, 2, 21, 34, 50, 51, 53, 56 e 61, Allegato V punto V.3, Direttiva 2005/36/CE, violazione degli artt. 18, 20, 21, 45, 49, 50 del Trattato CE; degli artt. 3, 27, 35 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili; incompetenza;
2) Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 31, 34, Allegato V punto V.3 D.lgs. 206/2007; punti 12, 13 e 14 dei Considerando artt. 1, 2, 10, 14, 21, 34, 50, 51, 53, 56 e 61, Allegato V punto V.3, Direttiva 2005/36/CE, violazione degli artt. 18, 20, 21, 45, 49, 50 del Trattato CE; degli artt. 3, 27, 35 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili; incompetenza;
3) Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 31, 34, Allegato V punto V.3 D.lgs. 206/2007; punti 12, 13 e 14 dei Considerando artt. 1, 2, 10, 14, 21, 34, 50, 51, 53, 56 e 61, Allegato V punto V.3, Direttiva 2005/36/CE, violazione degli artt. 18, 20, 21, 45, 49, 50 del Trattato CE; degli artt. 3, 27, 35 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili; incompetenza.
Il ricorrente ha chiesto altresì la condanna del resistente Ministero al risarcimento dei danni.
Si è costituito il Ministero della Salute contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del I dicembre 2015 il ricorso è stato assunto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente il Collegio dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le doglianze dedotte dal ricorrente nel ricorso principale, nel ricorso per motivi aggiunti e nel ricorso per secondi motivi aggiunti, in quanto i provvedimenti gravati sono stati superati e sostituiti dal provvedimento impugnato con i terzi motivi aggiunti.
Osserva il Collegio come l’odierno ricorrente è stato immatricolato per l’anno accademico 2004/2005– quindi, successivamente al 1 ottobre 2003 – alla Facoltà di Odontoiatria dell’Università Titu Maiorescu di Bucarest ed ha conseguito in data 30.11.2009 il titolo di “doctor medic” con il Diploma di licenza che la Direttiva CE del 2005, allegato V, punto 5.3.2. inserisce nell’elenco dei titoli di formazione conformi alle condizioni minime imposte, nel caso di dentisti, dall’art. 34 (Formazione di dentista di base).
Il regime applicabile alla fattispecie in esame, dunque, risulta essere quello di cui all’art. 21 della Direttiva così come recepito con l’art. 31 del D.Lgs. n. 206/2007 (Cfr. Cons. Stato, n. 4272/2015).
Sotto tale profilo, del resto, la stessa Direzione Generale del Mercato interno – Unità E4 – della Commissione Europea, con la comunicazione DGGROWD4 AZS/av del 23 aprile 2015, ha ribadito il principio del riconoscimento automatico di cui all’art. 21 della Direttiva 2005/36 dei titoli di formazione di base di dentista la cui formazione sia iniziata dopo il 1 ottobre 2003 precisando che “il regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali va applicato nei casi in cui il richiedente, anche se la professione è coperta dal sistema di riconoscimento automatico, per motivi particolari ed eccezionali, non soddisfi le condizioni per beneficiarne. Di conseguenza, come stabilito all’articolo 10 della Direttiva, il regime generale di riconoscimento potrebbe essere applicato anche ai dentisti le cui qualifiche non soddisfino le condizioni di una formazione minima e qualora i dentisti non possano beneficiare neanche dei diritti acquisiti. Nell’ambito del regime generale le autorità competenti italiane possono raffrontare la formazione dei dentisti con i loro requisiti nazionali in materia di formazione. Nel caso di differenze sostanziali tra la formazione di base che i dentisti hanno acquisito e i requisiti applicabili in Italia le autorità italiane possono imporre misure compensative prima di riconoscerne la qualifica. Le misure compensative dovrebbero però essere proporzionate e, in particolare, tenere conto della pertinente esperienza professionale dei dentisti” e che “se lo Stato membro ospitante nutrisse ancora dubbi fondati dopo aver ricevuto le citate conferme dallo Stato membro che ha rilasciato la qualifica e la pertinente documentazione del richiedente, esso può trattare la domanda di riconoscimento nel contesto del regime generale o di quello di riconoscimento automatico sulla base delle prove disponibili”.
Sotto tale profilo, dunque, il Collegio rileva che il principio del riconoscimento automatico del titolo di laurea conseguito a seguito della specifica laurea in odontoiatria ai sensi dell’art. 21 della Direttiva 2005/36, può essere superato – come rilevato nella nota della Commissione Europea – solo in ipotesi particolari ed eccezionali rispetto alle quali si ponga un dubbio relativo alle condizioni minime di formazione.
Appare evidente, tuttavia, che tali condizioni particolari ed eccezionali devono trovare riscontro motivazionale nel provvedimento di assoggettamento del laureato alla disciplina generale di riconoscimento ed alla applicazione delle prove compensative.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’Amministrazione in alcun modo ha motivato la assenza dei presupposti per il riconoscimento automatico e la conseguente necessità di verificare l’effettiva acquisizione, da parte del ricorrente, delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecniche indispensabili per l’esercizio della professione di odontoiatra, limitandosi a richiamare la nota della Commissione Europea che, tuttavia, come rilevato, non autorizza la automaticità della deroga al riconoscimento automatico dei titoli di odontoiatria ottenuti in Romania da cittadini italiani.
Né, del resto, l’assenza dei presupposti utili al riconoscimento automatico può scaturire dalla frequenza e superamento, nell’anno accademico 2004/2005, del II e III anno e, quindi, dal compimento di due anni di studi in uno e ciò non solo poiché il Ministero rumeno ha chiaramente indicato la legislazione che consentiva il compimento di due anni in uno ma anche in considerazione del fatto che il corso di laurea in odontoiatria nell’Università rumena è articolato in un programma accademico della durata di 6 anni e, dunque, anche a seguito della effettuazione di due anni in uno risulta in ogni caso è stata rispettata la durata minima del corso di studio (5 anni) utile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso principale ed i primi e secondi motivi aggiunti sono improcedibili mentre devono essere accolti i terzi motivi aggiunti con annullamento degli atti impugnati sotto i profili indicati nella motivazione e con assorbimento delle ulteriori censure prospettate.
Deve, al contrario essere rigettata la proposta istanza risarcitoria stante la genericità della sua formulazione in ordine agli elementi costitutivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte li accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni impugnate con i terzi motivi aggiunti.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)