Laddove l’ istanza di accesso sia volta ad un sindacato generalizzato dell’operato di un ente (una fondazione, nel caso specifico), risulta difficile radicare in capo all’esponente quell’interesse diretto, concreto ed attuale che l’art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce come del tutto indispensabile ai fini dell’accesso, senza dimenticare che la norma prescrive pure il collegamento col documento per il quale è richiesto l’accesso, laddove la genericità della formulazione della richiesta in considerazione dello scopo per il quale è prodotta, siccome volta a sindacare la scelta della procedura da parte del policlinico in quetsione, non può che condurre a ritenerla sprovvista dei requisiti previsti dalla ora citata disposizione per la sua realizzazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 4 settembre 2017, n. 9537
Università e Servizio Sanitario Nazionale-Accesso agli atti-Presupposti
N. 09537/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02337/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2337 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Monaco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [#OMISSIS#] Ermini, n. 68;
contro
Fondazione Ptv – Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante P.T., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Gentileschi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] controinteressati non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. 2922/U del 6 febbraio 2017, comunicata a mezzo p.e.c. il successivo 7 febbraio con la quale l’Amministrazione resistente ha opposto diniego all’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 19 gennaio 2017
e per la conseguente condanna
della stessa Amministrazione resistente a consentire l’accesso ai documenti richiesti, mediante esibizione ed estrazione di copia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Fondazione Ptv – Policlinico Tor Vergata, in Persona del Legale Rappresentante P.T.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 4 marzo 2017 e depositato il successivo 13 marzo 2017, parte ricorrente in atto professore associato di chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, espone che il Policlinico ha adottato la deliberazione n. 699 del 31 ottobre 2016 di assegnazione delle funzioni vicarie della UOC di chirurgia generale B ai due controinteressati e che essendo egli stesso interessato al ridetto incarico, in data 19 gennaio 2017, formulava istanza di accesso a “tutti gli atti, anche istruttori ed endoprocedimentali, relativi al procedimento volto alla “Attribuzione delle funzioni temporanee di Direzione della UOC Chirurgia Generale B per effetto del collocamento a riposo del precedente titolare, ai sensi dell’articolo 18 del CCNL Dirigenza Medica del 8.6.2000 e ss.mm.ii.”, ivi compresi i curricula dei Professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Gentileschi, cui la deliberazione in argomento ha attribuito, in via temporanea, le funzioni vicarie di direzione della UOC Chirurgia Generale B, con alternanza semestrale”.
Espone ancora che a tale istanza dava riscontro negativo la Fondazione PTV, motivando nel senso della mancanza in capo all’istante di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990. Ciò – ad avviso dell’Amministrazione – in ragione della «dirimente circostanza» per cui il Prof. [#OMISSIS#] «risulta strutturat[o] ed in servizio assistenziale presso un complesso ospedaliero – la “Casa di Cura Villa [#OMISSIS#]” separatamente convenzionata con l’Università Tor Vergata – diverso dalla […] Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata, presso cui sono state espletate le procedure in oggetto, evidentemente ed esclusivamente rivolte al personale in sevizio presso lo stesso PTV».
2. Avverso tale risposta l’interessato propone l’unica articolata doglianza di violazione degli articoli 22 e segg. della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 517 del 1999, del d.lgs. n. 502 del 1992 del Protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Policlinico Tor Vergata di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 193.
Secondo la prospettazione dell’interessato sarebbe del tutto erronea ed illegittima la motivazione del diniego per la circostanza che la procedura ad esito della quale sono stati conferiti, sia pure in via temporanea, agli odierni controinteressati gli incarichi di Direttore della UOC Chirurgia Generale B, sarebbe stata «evidentemente ed esclusivamente rivolt[a] al personale in servizio presso lo stesso PTV», mentre il Prof. [#OMISSIS#] è strutturato presso un diverso complesso ospedaliero. Non si riscontra – a livello normativo – nessuna disposizione che, per quanto concerne l’affidamento degli incarichi di direttore di UOS o di UOC presso aziende ospedaliere universitarie, riservi tale possibilità a quanti siano già strutturati all’interno delle stesse.
Conclude dunque chiedendo l’annullamento dell’atto di diniego all’accesso.
3. La Fondazione Policlinico Tor Vergata si è costituita in giudizio contestando la natura della posizione sostanziale di parte ricorrente ad ottenere l’accesso e la necessità da parte dell’istituto di colmare temporaneamente la vacanza nell’incarico in attesa del nuovo protocollo di Intesa con la Regione Lazio sull’argomento.
Conclude per la reiezione del ricorso.
4. Previa replica di parte ricorrente il ricorso è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 23 maggio 2017 alla quale il Collegio lo ha trovato infondato.
Deve infatti essere osservato che per come è strutturata la richiesta di accesso formulata da parte ricorrente, essa si configura come predisposta ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, escluso dall’art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e sovente stigmatizzato dalla giurisprudenza sull’argomento: cfr. TAR Puglia Lecce, sezione I, 14 giugno 2016, n. 946, TAR Lazio Roma sezione II, 11 gennaio 2016, n. 232. Infatti, come sopra riportato, con essa egli chiede l’accesso a “tutti gli atti, anche istruttori ed endoprocedimentali, relativi al procedimento volto alla “Attribuzione delle funzioni temporanee di Direzione della UOC Chirurgia Generale B per effetto del collocamento a riposo del precedente titolare, ai sensi dell’articolo 18 del CCNL Dirigenza Medica del 8.6.2000 e ss.mm.ii.”.
Né fa venir meno le caratteristiche di tale richiesta, la domanda di ostensione dei curricula dei due controinteressati, che invece sono ovviamente per loro natura circostanziati, atteso che essa è finalizzata a criticare la scelta della procedura di individuazione temporanea del dirigente medico da collocare a capo della ridetta UOC Chirurgia Generale B del Policlinico Tor Vergata in attesa della definizione del Protocollo di intesa tra la Regione e l’Università di Tor Vergata ai fini della riorganizzazione e contestuale soppressione di Unità semplici e complesse, al posto della procedura ordinaria prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 517/1999, avendo il Policlinico scelto invece quella di cui all’art. 18, comma 2 del CCNL della Dirigenza Medica, a mente del quale nel caso di assenza per cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure ordinarie ed attraverso altro dirigente della struttura medesima.
Nel caso in esame il ricorrente non vi ha potuto partecipare in quanto pur professore associato del Policlinico Tor Vergata è però Dirigente strutturato presso la UOC di Chirurgia generale presso la Casa di Cura accreditata “Villa [#OMISSIS#]”.
Ora: pare al Collegio che sia la dirimente caratteristica della istanza di accesso, volta ad un sindacato generalizzato dell’operato della Fondazione nel caso specifico, sia la superiore osservazione anche in ordine all’unica richiesta circostanziata, non consentano di ritenere radicato in capo all’esponente quell’interesse diretto, concreto ed attuale che l’art. 22 della legge n. 241 del 1990 stabilisce come del tutto indispensabile ai fini dell’accesso, senza dimenticare che la norma prescrive pure il collegamento col documento per il quale è richiesto l’accesso, laddove la genericità della formulazione della richiesta in considerazione dello scopo per il quale è prodotta, siccome volta a sindacare la scelta della procedura da parte del Policlinico, non può che condurre a ritenerla sprovvista dei requisiti previsti dalla ora citata disposizione per la sua realizzazione.
5. Per le superiori considerazioni il ricorso non può che essere respinto, ancorchè la parziale novità delle argomentazioni consente di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Massimo [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 04/09/2017