L’introduzione in via interpretativa di un requisito più stringente, non previsto dal bando ed estraneo all’interesse dell’amministrazione al reclutamento del migliore personale qualificato – come è l’aver ritenuto irrilevanti le attività svolte presso istituzioni di ricerca estere ai fini di ritenere integrata l’esperienza triennale presso enti di ricerca, prevista quale requisito di partecipazione al concorso – rappresenta uno sviamento dalle finalità tipiche del pubblico concorso, il quale, una volta individuate le necessità di organico dell’amministrazione e le professionalità richieste, deve necessariamente ispirarsi ai principi di meritocrazia e favor partecipationis.
TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 1 giugno 2020, n. 5782
Procedura concorsuale-CNR-Attività di ricerca presso Università estere-Favor partecipationis
N. 05782/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13444/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13444 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Centro Nazionale delle Ricerche, non costituito in giudizio;
Per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del provvedimento del 15.11.2018 con cui la ricorrente è stata esclusa dal concorso per titoli e colloquio riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017 per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di 3 unità nel profilo di ricercatore III° liv.prof.le “Area strategica chimica e dei materiali”, bandito con decreto del Presidente CNR non meglio conosciuto e pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale – n. 62 del 7.8.2018;
– degli elenchi, nei quali risulta ricompresa la ricorrente, relativi al personale escluso dai concorsi de quibus in quanto non in possesso dei requisiti previsti dal bando per cui è causa;
– di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui all’odierno ricorso, ivi compresi , ove occorra, il bando di concorso de quo, il menzionato decreto presidenziale di indizione, nonché la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n.125 del 12.7.2018, in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 febbraio 2019:
– del provvedimento dirigenziale del 18.12.2018 con cui il CNR ha approvato la graduatoria finale di merito relativamente al bando di concorso n. 366.51 per titoli e colloquio riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017 per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di 3 unità nel profilo di ricercatore III° liv.prof.le “Area strategica chimica e tecnologie dei materiali” e disposto l’assunzione dei vincitori;
– della medesima graduatoria di cui sopra nei limiti dell’interesse fatto valere e comunque nella parte in cui la ricorrente è stata inserita con riserva.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 22 maggio 2020, tenutasi con le modalità di cui al comma 6 dell’art. 84 del DL 18/2020 conv. con modif. dalla L. 27/2020, la dott.ssa [#OMISSIS#] Traina e trattenuto il ricorso in decisione ai sensi del comma 5 della stessa norma;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha presentato istanza di ammissione alla procedura, bandita dal CNR con provvedimento n. 366.51 pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale – n. 62 del 7.8.2018, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per l’assunzione, previa selezione per titoli e colloquio, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di 3 unità di personale profilo ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Strategica: Chimica e Tecnologia dei Materiali.
1.1 Con il provvedimento gravato tramite il ricorso principale l’amministrazione l’ha esclusa dalla procedura concorsuale, ritenendola sprovvista del requisito di partecipazione previsto dall’art. 2 comma 1 lett. b) del bando, avente ad oggetto l’“aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale”, in quanto la ricorrente ha svolto una parte dell’attività professionale in considerazione presso un ateneo estero (segnatamente, presso l’Università Cattolica di Porto (Portogallo) alle dipendenze della “Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia”, ente pubblico del “Ministerio da Educacao e Ciencia” del Portogallo.
2. Di tale provvedimento è stato, dunque, chiesto l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, tramite la deduzione di un’unica ed articolata censura con la quale si lamenta violazione dell’art. 3 L. 241/1990 per carenza di motivazione; violazione dell’art. 2 comma 1 lett. a) e b) del bando, violazione ed erronea interpretazione dell’art. 20 comma 2 d.lgs. n. 75/2017 così come autenticamente interpretato dalla Circolare Funzione Pubblica n. 3/2017; violazione dell’art. 38 d.lgs.165/2001 e di tutte le norme e le convenzioni internazionali che regolano i rapporti tra Italia – Portogallo in campo accademico, universitario e scientifico; violazione del principio di non discriminazione di cui all’art.2 5 d.lgs. 81/2015 e della clausola 4) accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del consiglio del 28.6.1999; violazione del giusto e corretto procedimento; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, irrazionalità, travisamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
2.1. A supporto della doglianza la ricorrente afferma che il provvedimento sarebbe, di fatto, privo di motivazione e che, in ogni caso, sia la norma di legge che la relativa circolare interpretativa consentirebbero l’ammissione alla procedura selettiva dei ricercatori che abbiano svolto parte del servizio presso Università, così che non potrebbe considerarsi irrilevante l’attività da essa prestata presso atenei di altri stati membri dell’Unione Europea, da ritenersi del tutto parificata a quella svolta in ambito nazionale; ciò anche in applicazione del principio di non discriminazione.
3. Si è costituto in giudizio con atto di mera forma il CNR, il quale ha depositato documentazione e relazione esplicativa redatta dall’ufficio competente.
4. Con ordinanza n. 7584 del 12 dicembre 2018 è stata accolta la domanda cautelare e disposta l’ammissione della ricorrente, con riserva, alla procedura selettiva de qua.
5. Con motivi aggiunti è stata, poi, impugnata, per le stesse ragioni dedotte in via principale, la graduatoria concorsuale nella parte in cui la ricorrente è risultata in essa inserita con clausola “ammesso con riserva” piuttosto che a pieno titolo.
6. Con ulteriore ordinanza n. 219 del 30 ottobre 2019 è stata altresì disposta l’integrazione del contraddittorio tramite notifica del gravame a tutti i concorrenti collocati nella graduatoria di merito in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.
7. All’udienza del 22 maggio 2020, tenutasi con le modalità indicate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 5 della stessa norma.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8.1. L’impugnato provvedimento di esclusione è motivato con riferimento al mancato possesso del requisito di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) del bando di concorso (inerente l’aver maturato presso il CNR o presso altri Enti o Istituzioni di ricerca almeno tre anni di contratto) in quanto la ricorrente ha svolto parte dell’attività in questione presso Università estere e l’amministrazione ha ritenuto tale periodo non computabile ai fini della partecipazione, dando una interpretazione restrittiva alle norme dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, siccome derogatorie alla regola generale del pubblico concorso.
8.2. Tale motivazione, per quanto sufficiente ad esternare le ragioni fattuali e giuridiche della decisione dell’amministrazione, con conseguente infondatezza della eccepita violazione dell’art. 3 L. 241/1990, non sfugge, tuttavia, alle ulteriori censure mosse da parte ricorrente.
8.3. Sul punto il Collegio non ha, infatti, ragione per discostarsi da quanto deciso, in casi del tutto analoghi a quello oggetto del presente giudizio, con le sentenze n. 800 del 21 gennaio 2020 e 886 del 22 gennaio 2020.
8.4. Occorre premettere che, come emerge dagli atti di causa, la dott.ssa [#OMISSIS#] ha svolto, per quanto rileva ai fini dell’ammissione alle prove selettive, le seguenti attività di ricerca:
– presso il C.N.R (Istituto di Nanotecnologia), con contratto stipulato in data 16 febbraio 2017;
– presso la “Fundaqào para a Ciéncia e Tecnolosia IFCT”, dal 1 aprile 2013 al 15 febbraio 2017, come pacificamente risultante dal “curriculum strutturato” dalla stessa presentato ai fini della partecipazione alla procedura de qua.
8.5. Tale ultimo periodo di attività, come precisato nelle decisioni sopra citate, deve considerarsi rilevante ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) del bando di concorso, in quanto:
– “la locuzione del bando “altri enti ed istituzioni di ricerca” non reca specificazioni di sorta sulla natura di tali soggetti”;
– “l’ampiezza della formulazione utilizzata si spiega ponendo mente alle finalità della peculiare procedura oggi in esame, per la quale importa – e deve importare – lo svolgimento di un’attività di ricerca propriamente detta (nella medesima “materia” indicata dal bando), indipendentemente dalle variegate caratteristiche degli enti e istituti di afferenza”;
– “rileva in tal senso la raccomandazione 2005/251/CE della Commissione dell’11 marzo 2005, “riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori” (Carta e codice di condotta sono allegati alla raccomandazione), richiamata nelle premesse del bando (“VISTA l’adozione della Carta europea […], cui l’Ente ha deliberato di ispirare la propria azione” con “delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2005”) e alla quale si riferisce espressamente l’art. 2 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 216 (decreto legislativo parimenti richiamato nelle premesse del bando)”;
-“ai sensi di quest’ultima previsione (rubricata, per l’appunto “Carta europea dei ricercatori”), gli “enti pubblici di ricerca” di cui all’art. 1, tra i quali è incluso il Cnr, “nei propri statuti e regolamenti recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurano tra l’altro, ai ricercatori e ai tecnologi: a) la libertà di ricerca; b) la portabilità dei progetti; c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento; e) la valorizzazione professionale; f) l’idoneità degli ambienti di ricerca; g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all’adeguato svolgimento delle attività di ricerca; h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro; i) la tutela della proprietà intellettuale; l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca; m) adeguati sistemi di valutazione; n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti” (co. 1)”;
– l’attività di ricerca ha “connotazione essenzialmente oggettiva e trasversale”, così da essere “insensibile alla natura giuridica del soggetto a favore del quale essa viene svolta”; la stessa è poi caratterizzata “oltre che per l’essenziale funzione di accrescere il patrimonio delle conoscenze raggiunte in un determinato ambito disciplinare, anche per l’utilizzo di un metodo condiviso dalla comunità dei ricercatori, con conseguente assoluta ininfluenza di peculiari caratteristiche dei soggetti che promuovono e organizzano detta attività”;
– pertanto, “è ragionevole interpretare in senso ampio la locuzione del bando “altri enti ed istituzioni di ricerca”, di modo che ai fini dell’integrazione del requisito per cui è controversia vanno considerate tutte le attività di ricerca indicate dagli interessati, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto presso il quale esse sono state svolte, ma all’unica condizione che le attività in questione siano effettivamente qualificabili come “ricerca” alla stregua dei parametri (anche internazionali) di cui si è detto”;
– ne consegue che l’interpretazione del CNR, nell’escludere dal computo dell’esperienza triennale, quale requisito di partecipazione, le attività svolte presso istituzioni di ricerca estere “contrasta quindi con il disposto del bando di concorso che letteralmente stabilisce come requisito all’invocato art. 2, comma 1 lett. b) “aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell’arco temporale ricompreso tra la data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017”. Il detto bando infatti non qualifica l’ente ove l’esperienza del candidato sia maturata, né sul piano della nazionalità né sul piano della natura pubblica o privata, indicando solamente e in via omnicomprensiva “enti ed e istituzioni di Ricerca”; se ne deve dedurre che l’esperienza di cui al detto requisito possa maturarsi anche in ambito estero o privato, qualora come nel caso odierno, sia pacifica la natura di ente di ricerca del soggetto presso cui la prestazione è stata svolta” e che “L’amministrazione nell’escludere la ricorrente ha invece ristretto la nozione del requisito in oggetto come stabilita dalla lex specialis della procedura; in tal modo, forzando la lettera del bando di concorso, ha attribuito illegittimamente alla clausola indicata, in funzione integrativa, un preteso significato implicito non contemplato ab origine, agendo in tal modo oltre le proprie prerogative e contravvenendo oltre che ai principi suindicati ad un preciso canone ermeneutico”;
– “l’introduzione dunque in via interpretativa di un requisito più stringente, non previsto dal bando ed estraneo all’interesse dell’amministrazione al reclutamento del migliore personale qualificato, rappresenta uno sviamento dalle finalità tipiche del pubblico concorso, il quale, una volta individuate le necessità di organico dell’amministrazione e le professionalità richieste, deve necessariamente ispirarsi ai principi di meritocrazia e favor partecipations” (TAR Lazio, III Ter, sent. 800 e 886 cit.).
9. Devono pertanto, in conseguenza dell’applicazione al caso di specie, del tutto sovrapponibile a quelli oggetto dei precedenti conformi in parte trascritti e richiamati, dei principi ivi espressi, ritenersi fondate le censure sollevate dalla ricorrente avverso i provvedimenti impugnati.
10. In ragione di quanto precede, va dichiarata l’illegittimità del provvedimento di esclusione, e, in accoglimento dei motivi aggiunti, altresì della graduatoria, nella parte in cui la ricorrente è stata ivi inserita con la clausola “con riserva”.
11. Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità e particolarità della questione trattata, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei termini indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Lo Presti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Traina, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] Traina
[#OMISSIS#] Lo Presti
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/06/2020