TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 19 aprile 2016,  n. 4566

Procedura di reclutamento Ricercatore-Esclusione graduatoria-Annullamento contratto

Data Documento: 2016-04-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Il vincitore di un concorso pubblico riveste la posizione di controinteressato rispetto all’impugnazione proposta contro l’esclusione di un concorrente avvenuta nel contesto dell’unico provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso, in quanto, con la richiesta di annullamento di alcuni atti del procedimento che si pone come presupposto della formazione del contratto, si contesta, in definitiva, che la posizione del vincitore si sia validamente venuta a formare sino a raggiungere la sua consistenza di diritto soggettivo (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2008, n. 1674).
 
Anche se, “in tema di concorsi pubblici, l’accoglimento di un ricorso, che comporti l’annullamento degli atti inerenti la formazione della graduatoria, non si estende agli atti paritetici conseguenti (quali il contratto di lavoro) ed alle relative vicende, non trovando applicazione la speciale disciplina della dichiarazione d’inefficacia del contratto prevista nella materia degli appalti ex art. 120 c.p.a. ss.” (così T.A.R. Reggio Calabria, Calabria, Sez. I, 08 gennaio 2013, n. 1), il venir meno della posizione utile in graduatoria non esclude il possibile annullamento del contratto in conseguenza dell’illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un concorso per l’accesso agli impieghi presso un’amministrazione pubblica.

Contenuto sentenza

N. 04566/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03249/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3249 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dal dott. [#OMISSIS#] Sarnelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Mocella e [#OMISSIS#] Tiberii, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Denza, 27; 
contro
Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
dott. [#OMISSIS#] Lepri, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mauceri e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio legale associato [#OMISSIS#], Pastore, [#OMISSIS#]; 
dott.ri [#OMISSIS#] Tognoni, Toschi [#OMISSIS#], Soluri [#OMISSIS#], Della Sala [#OMISSIS#], Libertino Sebania, Albertini Franca, Paccagnella [#OMISSIS#], Torcini [#OMISSIS#], Boscaleri [#OMISSIS#], non costituiti ; 
per l’annullamento
(ric.)
– del provvedimento dirigenziale del CNR n. 92468 con cui, in data 23 dicembre 2010, è stata approvata la graduatoria finale del concorso per titoli e colloquio, indetto con bando 36488 del 3 agosto 2009, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL, 2002-2005, per complessivi 116 posti per il profilo professionale di primo ricercatore – secondo livello del CNR – Area Scientifica “Scienze fisiche” (13 posti), e sono stati nominati i primi 13 classificati vincitori del concorso;
– di tutti gli atti della procedura di cui al concorso, ivi compresi i verbali della commissione esaminatrice (dal n. 1 al n. 15);
– dell’atto del 9 novembre 2010, di comunicazione del punteggio per i titoli (37,7/75) e dell’atto del 6 dicembre 2010, di rettifica del calcolo del punteggio per i titoli (40,58/75);
– degli atti di nomina e/o di presa di servizio;
(mm.aa.)
ove occorra, degli atti depositati nel corso del giudizio e in particolare della relazione sottoscritta dalla commissione esaminatrice, riunitasi il 20 luglio 2015, degli atti allegati e dell’e-mail inviata il 29.7.2015, dell’atto dell’11 agosto 2015, prot. 56240, tutti recanti modifica dell’approvazione della precedente graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 26 marzo 2011 e depositato il successivo 18 aprile, il dott. [#OMISSIS#] Sarnelli, ricercatore di terzo livello in servizio presso il CNR, ha impugnato la graduatoria finale del concorso per titoli e colloquio, indetto con bando 36488 del 3 agosto 2009, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL, 2002-2005, nella quale si è classificato al 19° posto della graduatoria per l’Area Disciplinare “Scienze Fisiche” con punti 62,78, anziché al 9° posto, per effetto del maggior punteggio (67,38) a cui asserisce di avere avuto diritto.
Avverso l’impugnata graduatoria e gli atti propedeutici, articola i seguenti due motivi di gravame:
1) eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore sui presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed arbitrarietà manifesta, violazione e falsa applicazione della disciplina del bando (voci A1.I, III, IV; A2.III – Voce C1) e dei criteri dettati nei verbali della commissione esaminatrice (verbale n. 1 del 1° luglio 2010 voce A1.I, A1.III, A2.III e verbale n. 2 del 6 settembre 2010 Voce C); violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione. Le censure si appuntano sulla erronea attribuzione del punteggio relativo a:
a) attività espletata nell’ambito di un progetto della Regione Campania per l’istituzione di Centri Regionali di Competenza (valutata di bassa qualità) e conteggiato per 36 mesi, anziché 44;
b) ruolo di componente dello Steering Committee per un progetto europeo, non valutato come corrispondente a Responsabile di Progetto ma come “partecipazione a commissioni”;
c) nomina a membro del Consiglio di istituto dell’Istituto di Cibernetica del CNR (nessun punteggio assegnato);
d) ruolo di Chairman della Conferenza Internazionale indicata nel curriculum (nessun punteggio);
e) valutazione della fonte indicativa di un numero inferiore di citazioni (Scopus), benché il ricorrente avesse riportato anche un’altra fonte ufficiale (Isi Web of Knowledge), accettata per altri candidati e che avrebbe determinato un più alto punteggio per le medesime pubblicazioni.
Egli avrebbe dovuto pertanto conseguire 66,38 punti, anziché i 62,78 attribuiti, e la collocazione all’11° posto della graduatoria, tra i vincitori del concorso;
2) eccesso di potere per carenza di istruttoria, per errore sui presupposti di fatto e di diritto, per illogicità ed ingiustizia manifesta, per disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione della disciplina del bando (voce A1.I – voce B) e dei criteri dettati nei verbali della commissione (n. 1 del 1° luglio 2010 voce A1.I e n. 2 del 6 settembre 2010 – voce B); violazione del principio di buon andamento e dell’imparzialità dettati dall’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.
Le censure si appuntano sul punteggio erroneamente attribuito alla dott.ssa Tognoni con riguardo a:
a) attribuzione di un punteggio per un periodo superiore alla durata del progetto n. 1;
b) erronea valutazione delle pubblicazioni nella categoria B5.
Con questo secondo motivo il ricorrente impugna la valutazione dei titoli della concorrente dott.ssa Tognoni, rappresentando che, ove la Commissione avesse adottato gli stessi criteri utilizzati per quest’ultima ai propri titoli, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un ulteriore punto ed avrebbe raggiunto il punteggio complessivo di punti 67,38.
Il CNR si è costituito con una memoria con la quale in linea generale deduce l’inammissibilità delle censure in quanto ritiene che afferiscano al merito dell’azione amministrativa.
Alla camera di consiglio del 7 luglio 2011 la decisione sulla misura cautelare veniva rinviata al merito.
A seguito della udienza pubblica dell’11 giugno 2015 il ricorso veniva trattenuto in decisione e il Tribunale, con ordinanza n. 8303/2015, disponeva a carico del ricorrente l’integrazione del contraddittorio e a carico del CNR il deposito di una documentata ed analitica relazione in relazione alle censure contenute nel ricorso.
Il ricorrente provvedeva depositando le prove delle avvenute notifiche il 29 settembre 2015.
Il CNR depositava il 12 agosto 2015 una relazione della Commissione esaminatrice nella quale si riesaminavano i punteggi censurati, rettificando alcune delle valutazioni oggetto del gravame e confermandone altre, nonché controdeducendo sulle doglianze articolate in ricorso.
Il 5 novembre 2015 il ricorrente presentava motivi aggiunti, estendendo l’impugnativa alla relazione presentata dal CNR in ottemperanza all’ordinanza istruttoria di questo Tribunale.
Con un primo motivo, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili, contestava l’inottemperanza all’ordinanza, laddove il Tribunale aveva incaricato altro soggetto di relazionare sulle censure contenute in ricorso, e la legittimità del riesame condotto dalla Commissione nella medesima composizione.
Con un secondo motivo censurava il riesame in pejus dei propri titoli (con riguardo alla valutazione data all’incarico svolto nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania) e la conferma delle valutazioni date e censurate con il ricorso principale.
Con un terzo motivo reiterava le doglianze avverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della controinteressata dott.ssa Tognoni.
Il 13 ottobre 2015 si è costituito il controinteressato dott. [#OMISSIS#] Lepri per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto ormai assunto con stipula di contratto a tempo indeterminato e per resistere nel merito delle doglianze.
Il 4 dicembre 2015 l’amministrazione resistente ha depositato memoria per l’udienza pubblica, argomentando in ordine alla legittimità del proprio operato anche con riguardo alla attività della Commissione a seguito dell’ordinanza di questo Tribunale n. 8303 dell’11 giugno 2015.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2015 la discussione veniva rinviata alla udienza del 3 marzo 2016 nella quale il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti meglio appresso specificati.
La relazione prodotta dalla Commissione Esaminatrice, in asserita esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questo Tar, nella parte in cui ha rivisto in senso più favorevole i punteggi da attribuire al ricorrente e ha corretto quelli della controinteressata, rivela una attività ulteriore, non disposta dal Tribunale.
Il CNR, così agendo, infatti, non si è limitato ad eseguire l’ordinanza, finalizzata esclusivamente a chiarire i criteri sulla scorta dei quali erano state effettuate le valutazioni contestate dal ricorrente, ma ha posto in essere una attività di autotutela, mediante la rettifica dei punteggi assegnati.
Da qui l’ammissibilità dei motivi aggiunti avverso la suddetta relazione, nella parte in cui sono state modificate in pejus le valutazioni dei titoli del ricorrente e confermate, a seguito di nuovo esame, altre voci già oggetto di censura.
2.1. Cominciando lo scrutinio dal ricorso principale, il ricorrente, con il primo motivo censura l’omessa attribuzione del punteggio per i titoli presentati, così violando la legge di gara che lo avrebbe collocato all’11° posto con punti 66,38 (anziché al 19° con punti 62,78).
Con una prima censura rileva l’erronea attribuzione del punteggio spettante per l’attività espletata nell’ambito di un progetto della Regione Campania per l’istituzione di Centri Regionali di Competenza (n. 3 p. 6 del cv – valutata di bassa qualità) e conteggiato per 36 mesi, anziché 44.
La censura è fondata, come riconosce anche la Commissione, con conseguente attribuzione del punteggio di 0,73 (anziché 0,6).
Il ruolo di componente dello Steering Committee non è stato valutato come corrispondente a Responsabile di Progetto (A1 I), ma come “partecipazione a commissioni” (A1-IV).
In considerazione della conforme valutazione di questo titolo per altri candidati e della mancata allegazione di elementi decisivi per una diversa classificazione del ruolo di componente di un comitato, la pretesa classificazione di tale incarico sub A1-I non appare fondata.
Quest’ultima voce si riferisce infatti a Responsabilità di progetto scientifico (“Principal Investigator”, come chiarito nella relazione della Commissione) che, nel caso dello Steering Committee, non risulta attribuita ai singoli partecipanti.
Fondata è invece la omessa attribuzione di alcun punteggio per la carica di membro del Consiglio di istituto dell’Istituto di Cibernetica del CNR da valutare nell’ambito della attività (A1-III), come, peraltro, ammesso dalla stessa commissione nella relazione del 20 luglio 2015, che comporta una rettifica di + 0,45 punti.
Parimenti fondata è la doglianza prospettante l’omessa attribuzione del punteggio di 0,50 per il ruolo di co-chairman del workshop internazionale ESF, ruolo corrispondente alla voce A2-III del verbale n. 1 per il ruolo di chair in conferenza internazionale. Sul punto è la stessa Commissione ad avere ammesso l’errore nella relazione depositata in atti ( + 0,50).
Con la successiva censura il ricorrente contesta la scelta della fonte Scopus, anziché la più favorevole fonte ISI Web of Knowledge, per la valutazione delle proprie pubblicazioni.
Ammette di avere prodotto i dati di entrambe le fonti, tuttavia, la scelta della fonte Scopus si è rivelata, per il ricorrente, sfavorevole, in quanto per altri candidati era stata adottata la prima, così incorrendo nella violazione dei criteri dettati dal bando al punto C 1, nonché dei sottocriteri previsti dalla commissione esaminatrice con il verbale n. 2 del 6 settembre 2010.
Nel verbale della seduta del 6 settembre 2010 si legge che il punteggio per gli articoli verrà attribuito “dividendo il numero di citazioni dichiarato dal candidato per il numero di anni trascorso dalla data di pubblicazione”.
Il ricorrente ha indicato almeno due valori per ciascuna pubblicazione tratte da fonti ufficiali diverse.
La Commissione ha pertanto scelto quella incontestabilmente meno favorevole (Scopus).
Sembra evidente che, avendo utilizzato per gli altri candidati la più favorevole fonte ISI Web of Knowledge, riportata anche dal ricorrente, il punteggio del ricorrente sia risultato ingiustamente inferiore a quello spettante.
Il ricorrente sarebbe stato, quindi, illegittimamente penalizzato per avere prodotto i dati di due diverse fonti ufficiali, circostanza che si pone in contrasto con i criteri del bando per come avrebbero dovuto essere applicati in conformità ai principi di parità di trattamento.
Non convince l’osservazione della Commissione che afferma di avere scelto la fonte Scopus per una omogenea valutazione delle pubblicazioni del ricorrente, atteso che quest’ultimo per alcune sue pubblicazioni aveva prodotto solo i valori della fonte Scopus e rilevando che il bando non prevedeva l’indicazione di più valori di citazioni tratti da fonti diverse per la stessa pubblicazione.
Il ricorrente ha provato che la Commissione ha utilizzato fonti diverse per valutare le pubblicazioni del medesimo candidato, con ciò cadendo in contraddizione.
Trattandosi di una procedura concorsuale, inoltre, l’avere applicato il criterio in modo così disomogeneo tra i candidati, ha generato una disparità di trattamento che non è certamente superata dall’esigenza di valutazione omogenea delle pubblicazioni del medesimo candidato, esigenza affatto funzionale alla procedura comparativa sub judice.
Da quanto osservato consegue l’indebita decurtazione di punti 0,7 sub C.
Il primo motivo va, quindi, accolto ed annullati gli atti impugnati in parte qua, ove hanno mancato di attribuire al ricorrente il maggior punteggio di 64,56 (62,78+0,13+0,5+0,45+0,7) e ricollocazione dello stesso al 15° posto della graduatoria.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta il punteggio erroneamente attribuito alla dott.ssa Tognoni.
Con una prima censura deduce l’illegittima attribuzione al progetto n. 1 di punti 0.75, rilevando che il progetto avrebbe dovuto essere valutato, per la sua durata, punti 0.33 (quattro sesti di semestre).
La censura è solo in parte fondata.
Il progetto n. 1, in ragione della durata (5 mesi e non quattro, dal 26 luglio al 31 dicembre 2006), avrebbe dovuto essere valutato punti 0,42 (0.5/6 x 5= 0,42), e non punti 0,75, come precedentemente assegnati, come peraltro ammesso anche dalla Commissione nella citata relazione di luglio 2015.
Il ricorrente censura poi la valutazione di progetto di alto valore per il progetto n. 3, in quanto privo della indicazione dei fondi.
Premesso che il valore di tale progetto non è stato giudicato alto, bensì intermedio, si tratta, in questo caso, di una valutazione di merito, insindacabile da questo giudice ove non manifestamente illogica o affetta da travisamento, vizi non ravvisabili nella fattispecie.
Con una ulteriore censura il ricorrente contesta la classificazione di alcune pubblicazioni della controinteressata sub B 5, corrispondenti a capitoli di libro, anziché, più correttamente, sub B 3, in quanto si tratterebbe, secondo il dott. Sarnelli, di contributi ad atti di congressi.
La voce B 3, in base a quanto si legge nel verbale n. 2 della Commissione, riguarda la “comunicazione pubblicata non per riassunto negli atti di congressi internazionali, con referee” ed è valutata 0,1, mentre la voce B 5 ha valore 0,25 e riguarda un “capitolo”.
La Commissione, nella relazione del luglio 2015, rettifica la propria valutazione della pubblicazione in “Science e Technology” del 2000 e della pubblicazione “Metodi chimici, fisici e biologici (…)” quale pubblicazione B 3, e conferma il giudizio per le altre.
Va, tuttavia, rilevato che i punteggi per le pubblicazioni hanno un tetto massimo di 1 punto, sia per la categoria B 3 che per la categoria B 5, da cui consegue l’irrilevanza della valutazione di tutte le pubblicazioni sub B3 e B5 una volta raggiunta la soglia massima.
Alla luce delle considerazioni di merito effettuate dalla Commissione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni della dott.ssa Tognoni, per le quali si conferma l’appartenenza alla categoria “capitolo”, il motivo di doglianza è, per tale parte, inammissibile, non riscontrandosi violazioni del bando nella valutazione effettuata, avendo la stessa tenuto conto della struttura e dei contenuti del contributo, il quale non si sarebbe limitato ad essere una mera “comunicazione negli atti di congressi internazionali”.
Da quanto detto consegue l’accoglimento solo parziale della prima censura, con conseguente differenza, nel punteggio da attribuirsi alla dott.ssa Tognoli di – 0.33 punti; ne deriva la sua ricollocazione al 16° posto della graduatoria con punti 64.47.
3. Con i motivi aggiunti il dott. Sarnelli impugna il riesame dei punteggi effettuato dalla Commissione riunita in asserita ottemperanza alla ordinanza istruttoria n. 8303/2015.
Con il primo motivo deduce l’illegittimità del riesame, per violazione dei criteri del bando ai quali era vincolata, del principio di imparzialità e buon andamento e l’eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, rilevando, in particolare, l’inattendibilità del giudizio, trattandosi della medesima commissione che ha svolto la procedura concorsuale impugnata con il ricorso principale, e l’inottemperanza alla richiesta istruttoria del Tribunale che era rivolta al Direttore generale e non alla Commissione d’esame. Deduce, poi, anche la violazione dei criteri del bando ai quali era vincolata, la violazione del principio di imparzialità e buon andamento e l’eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Il motivo è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Con la relazione sub judice la Commissione d’esame ha solo parzialmente ottemperato alla ordinanza istruttoria, fornendo gli elementi di giudizio sulla cui base aveva effettuato determinate valutazioni, avendo per il resto proceduto ad un riesame di alcuni titoli ed alla indicazione di diversi punteggi.
Vi è però da evidenziare che, laddove ha ammesso alcuni errori che avrebbero portato alla rettifica in senso favorevole al ricorrente del punteggio, ha altresì condotto una non richiesta attività di riesame con valutazioni peggiorative di altri titoli, i cui risultati conducono al mantenimento della graduatoria.
Tale attività di riesame si è svolta su titoli non censurati, né dallo stesso ricorrente né da altre parti, che erano già stati favorevolmente valutati, quali il progetto n. 8 del dott. Sarnelli, e non su titoli o pubblicazioni sulle quali era stata del tutto omessa la valutazione, procedendo così ad una ingiustificata e solo parziale revisione del lavoro a suo tempo svolto, priva, peraltro, di una motivazione adeguata.
Ulteriore indizio della parzialità di detto riesame è da individuare nella circostanza che lo stesso si è svolto solo su parte della documentazione relativa a due soli candidati, senza nessuna garanzia in ordine alla uniformità ed omogeneità delle valutazioni che hanno interessato, quanto meno, tutti i candidati posti in posizione utile per essere assunti.
Ne consegue l’illegittimità del riesame con conseguente annullamento dello stesso e degli atti eventualmente adottati in relazione a tale iniziativa di autotutela.
4. Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno attribuito al ricorrente punti 62,87 (collocandolo al 19° posto), anziché punti 64,56 (con finale collocazione al 14° posto, stante la postergazione della controinteressata in accoglimento parziale del secondo motivo di ricorso).
5. Va, infine, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal controinteressato dott. Lepri, atteso che lo stesso era collocato al 16° posto della graduatoria annullata in parte qua e dal momento che la sua assunzione è stata disposta in virtù di detta posizione in graduatoria non poteva non essere individuato quale controinteressato al ricorso in epigrafe, a nulla rilevando la circostanza della intervenuta stipula del contratto.
La giurisprudenza, a tale riguardo, ha affermato che il vincitore di un concorso pubblico riveste la posizione di controinteressato rispetto all’impugnazione proposta contro l’esclusione di un concorrente avvenuta nel contesto dell’unico provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso, in quanto, con la richiesta di annullamento di alcuni atti del procedimento che si pone come presupposto della formazione del contratto, si contesta, in definitiva, che la posizione del vincitore si sia validamente venuta a formare sino a raggiungere la sua consistenza di diritto soggettivo (Consiglio di Stato sez. V, 14/04/2008, n. 1674).
Anche se, “in tema di concorsi pubblici, l’accoglimento di un ricorso, che comporti l’annullamento degli atti inerenti la formazione della graduatoria, non si estende agli atti paritetici conseguenti (quali il contratto di lavoro) ed alle relative vicende, non trovando applicazione la speciale disciplina della dichiarazione d’inefficacia del contratto prevista nella materia degli appalti ex art. 120 c.p.a. ss.” (così T.A.R. Reggio Calabria (Calabria) sez. I 08/01/2013, n. 1), il venir meno della posizione utile in graduatoria non esclude il possibile annullamento del contratto in conseguenza dell’illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un concorso per l’accesso agli impieghi presso un’amministrazione pubblica.
L’eccezione di difetto di legittimazione, proposta dal controinteressato dott. Lepri, va, pertanto, respinta.
6. In conclusione, dall’accoglimento del ricorso deriva l’annullamento della valutazione formulata dalla Commissione in termini di punteggio attribuito ai titoli e la conseguente riformulazione della graduatoria impugnata nei sensi sopra specificati.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico del CNR, mentre possono essere compensate nel rapporto processuale tra il ricorrente e il controinteressato costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e nei medesimi limiti annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il CNR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA. Compensa le spese in riferimento al controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Nezza, Presidente FF
[#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)