TAR Lazio, Roma, Sez. III ter,  19 febbraio 2016, n. 2258

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-02-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Dall’esame delle norme in materia si evince che l’individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali deve avvenire nella prima riunione ma non anche che tale adempimento debba precedere il rilascio delle dichiarazioni d’incompatibilità da parte dei commissari previa visione dell’elenco dei partecipanti. In realtà, la dichiarazione d’insussistenza di cause d’incompatibilità (che presuppone la visione dell’elenco dei partecipanti) deve essere considerata adempimento necessariamente propedeutico rispetto all’attività d’individuazione dei criteri di valutazione in quanto incidenti sulla stessa legittimazione e competenza dell’organo e, quindi, su uno dei presupposti di legittimità richiesti per l’esercizio del relativo potere.
 
L’individuazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove avvenute addirittura dopo l’espletamento ma prima della correzione delle stesse non determina, comunque, l’illegittimità della procedura concorsuale “atteso che la fissazione dei criteri prima della correzione degli elaborati consente il rispetto del principio di imparzialità e della par condicio dei candidati” (Cons. Stato, Sez. V, n. 95/2015), cui è preordinato l’art. 12 d.P.R. n. 487/94.
 
In base ai principi generali, le commissioni devono limitarsi a specificare i parametri generali di cui devono fare applicazione senza possibilità di introdurre criteri nuovi che siano il frutto di scelte valutative autonome e non riconducibili ai criteri ad esse assegnati. Invero, la funzione dei c.d. “sottocriteri”è solo quella di rendere concreti i parametri generali di valutazione discrezionalmente individuati dalla pubblica amministrazione in modo tale che essi possano tradursi nella assegnazione di punteggi, esplicitando cosi in maniera chiara e trasparente l’iter logico attraverso il quale si perviene alla individuazione del candidato vincitore (TAR Lombardia, Milano, 1795/2010).

Contenuto sentenza

N. 02258/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03477/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2011, proposto da
TAMBURELLI [#OMISSIS#] elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Muse n. 8 presso lo Studio Legale Pace – Associazione Professionale e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
contro
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti di
– DELLA FINA [#OMISSIS#] elettivamente domiciliata in Roma, via [#OMISSIS#] Caro n. 63 presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
– RONCHETTI [#OMISSIS#] elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 presso lo studio degli avv.ti [#OMISSIS#] Sorrentino e [#OMISSIS#] Sorrentino che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – non costituito in giudizio;
– AIDA [#OMISSIS#] ARABIA – non costituita in giudizio;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – non costituita in giudizio;
– GIOVANNI [#OMISSIS#] BRUNO – non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dei seguenti atti:
1) provvedimento dell’8 febbraio 2011 prot. n. 0012079 con cui il C.N.R. ha approvato gli atti del procedimento concorsuale per l’accesso ad 1 posto di Primo Ricercatore – II Livello del C.N.R. per l’Area Scientifica P.1 “Scienze Giuridiche” bandito con decreto del Presidente del C.N.R. prot. n. 0057089 del 3 agosto 2009;
2) tutti gli atti connessi ivi compresi i verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 22 luglio 2010, n. 2 del 18 ottobre 2010, n. 3 del 15 novembre 2010, n. 4 del 10 dicembre 2010, n. 5 dell’11 gennaio 2011 e n. 6 del 12 gennaio 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, di Della Fina [#OMISSIS#] e di Ronchetti [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in date 09/04/11 e 11/04/11 e depositato il 22/04/11 [#OMISSIS#] Tamburelli ha impugnato il provvedimento dell’8 febbraio 2011 prot. n. 0012079, con cui il C.N.R. ha approvato gli atti del procedimento concorsuale per l’accesso ad 1 posto di Primo Ricercatore – II Livello del C.N.R. per l’Area Scientifica P.1 “Scienze Giuridiche” bandito con decreto del Presidente del C.N.R. prot. n. 0057089 del 3 agosto 2009, e, per quanto d’interesse, gli altri atti connessi ivi compresi i verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 22 luglio 2010, n. 2 del 18 ottobre 2010, n. 3 del 15 novembre 2010, n. 4 del 10 dicembre 2010, n. 5 dell’11 gennaio 2011 e n. 6 del 12 gennaio 2011.
Della Fina [#OMISSIS#], costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 29 aprile 2011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 23 maggio 2011, ha concluso per la reiezione del gravame.
Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 25/05/2011 e depositato il 26/05/2011 Ronchetti [#OMISSIS#] si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo, contestualmente, ricorso incidentale.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento.
[#OMISSIS#] Tamburelli impugna il provvedimento dell’8 febbraio 2011 prot. n. 0012079, con cui il C.N.R. ha approvato gli atti del procedimento concorsuale per l’accesso ad 1 posto di Primo Ricercatore – II Livello del C.N.R. per l’Area Scientifica P.1 “Scienze Giuridiche” bandito con decreto del Presidente del C.N.R. prot. n. 0057089 del 3 agosto 2009, e, per quanto d’interesse, gli altri atti connessi ivi compresi i verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 22 luglio 2010, n. 2 del 18 ottobre 2010, n. 3 del 15 novembre 2010, n. 4 del 10 dicembre 2010, n. 5 dell’11 gennaio 2011 e n. 6 del 12 gennaio 2011.
Nell’ambito della procedura concorsuale i concorrenti si sono classificati nel seguente ordine: [#OMISSIS#] Della Fina (vincitrice con punti 41,10), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (punti 38,90), [#OMISSIS#] Ronchetti (punti 35,80), [#OMISSIS#] Tamburelli (punti 34,95), Aida [#OMISSIS#] Arabia (punti 32,75), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (punti 24,65) e Giovanni [#OMISSIS#] Bruno (punti 22,05).
In via pregiudiziale deve essere esaminato il ricorso incidentale proposto da [#OMISSIS#] Ronchetti con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 25/05/11 e depositato il 26/05/11.
Il ricorso incidentale è inammissibile, come eccepito dalla controinteressata Della Fina, ed infondato.
Con l’atto in esame la Ronchetti:
A) contesta le pretese di parte ricorrente in ordine all’attribuzione di un maggior punteggio e chiede (pagg. 10 e 11) che, nel caso di accoglimento del gravame principale in riferimento alla dedotta ingiustificata irrilevanza della durata biennale della “Responsabilità della commessa/Progetto di ricerca su <Sistemi giuridici di governo delle aree protette. Cooperazione internazionale e diritto europeo” e alla mancata valutazione dell’idoneità al concorso per Primo ricercatore e di n. 8 relazioni a convegni, siano valutati titoli analoghi posseduti dalla Ronchetti. In questa parte il ricorso incidentale è inaccoglibile in quanto le domande ora menzionate sono state proposte subordinatamente all’accoglimento delle censure del ricorso principale relative ai predetti titoli le quali, per i motivi che di qui a breve verranno esposti, non sono fondate. Per altro, nella memoria conclusionale depositata il 19/12/15 la Ronchetti ha dichiarato di non avere più interesse alle censure finalizzate a conservare il terzo posto in graduatoria;
B) propone autonome censure avverso il procedimento concorsuale deducendo, in particolare, l’illegittima sottovalutazione, da parte della commissione, dei titoli di cui alla categoria C) del bando (“le pubblicazioni a stampa, i prodotti editoriali ed i brevetti nel numero di 8 con un massimo di 5 punti ciascuno”) che avrebbe comportato il riconoscimento di un maggior peso al punteggio previsto per il colloquio, svoltosi a porte chiuse e senza verbalizzazione, e lamentando la non corretta valutazione dei titoli di cui alle categorie A) e B) dei controinteressati (ai quali sarebbe stato attribuito un punteggio eccessivo) e propri (che sarebbero, invece, stati sottovalutati) e il difetto di motivazione da cui sarebbero affetti i giudizi della commissione.
In quest’ultima parte il ricorso incidentale è inammissibile perché è finalizzato alla tutela di un interesse leso direttamente dal provvedimento di approvazione della graduatoria che colloca la Ronchetti al terzo posto dietro i primi due candidati il cui punteggio è contestato con il ricorso incidentale.
In sostanza, in relazione alle predette censure il gravame non può essere qualificato come ricorso incidentale in quanto l’interesse a proporre l’impugnazione non “sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale”, come richiede l’art. 42 comma 1° d. lgs. n. 104/2010 per il ricorso incidentale.
La mancanza del requisito dell’accessorietà comporta l’inammissibilità, in parte qua, del “ricorso incidentale” come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in riferimento alle ipotesi in cui la lesione dell’interesse non deriva dal ricorso principale ma da atti impugnabili in via autonoma (TAR Emilia – Romagna – Parma n. 83/2014; TAR Lazio – Roma n. 260/2012; TAR Molise n. 734/2011); per altro, le censure che avrebbero dovuto essere proposte in via principale sarebbero, comunque, irricevibili per violazione del termine decadenziale d’impugnazione (il provvedimento impugnato è stato pubblicato l’8 febbraio 2011 mentre il “ricorso incidentale” è stato notificato il 25/05/11).
Solo per esigenza di completezza il Tribunale rileva che, anche nel merito, il ricorso incidentale risulta privo di fondatezza in quanto mira a censurare il giudizio discrezionale della commissione in questa sede non sindacabile in assenza di profili d’incoerenza o palese illogicità non desumibili dal gravame.
Sempre in via pregiudiziale, il Tribunale ritiene necessario pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla controinteressata Della Fina la quale ha dedotto che il Tamburelli non avrebbe censurato il punteggio del secondo e del terzo classificato le cui posizioni sarebbero, pertanto, inoppugnabili e precluderebbero al ricorrente di conseguire alcun vantaggio.
L’eccezione è infondata perché il ricorso è finalizzato al conseguimento del punteggio specificato nella prima censura il cui eventuale accoglimento consentirebbe al Tamburelli di collocarsi al primo posto e di scavalcare i soggetti che lo precedono in graduatoria; per altro, anche l’accoglimento solo parziale del primo motivo e l’attribuzione di parte del punteggio richiesto radica un idoneo interesse al ricorso nella misura in cui consente al Tamburelli una migliore collocazione in graduatoria, espressamente rivendicata nel gravame.
Nel merito il ricorso principale è solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, deve essere accolto.
Il ricorrente ha graduato le domande (pag. 2 dell’atto introduttivo) nel senso di preferire, innanzi tutto, l’esame delle censure che, in caso di accoglimento, gli permetterebbero di collocarsi al primo posto e, in via subordinata, delle doglianze volte all’annullamento dell’intero procedimento e, in via ulteriormente subordinata, chiede, nel caso di parziale accoglimento delle doglianze formulate con il primo motivo, l’annullamento parziale della graduatoria al fine di conseguire una posizione migliore.
Come si avrà modo di precisare in prosieguo l’accoglimento parziale del ricorso comporta l’annullamento solo parziale della graduatoria e l’attribuzione al ricorrente di un punteggio che gli consente di collocarsi al terzo posto invece del quarto, effettivamente conseguito.
Prima di esaminare la prima censura il Tribunale rileva che nella parte “In Fatto” del ricorso (pag. 4), il Tamburelli contesta la competenza, in relazione all’oggetto della procedura comparativa, dei componenti della commissione.
Tale doglianza non è riprodotta nell’elenco dei motivi articolati nel prosieguo dell’atto introduttivo; in ogni caso, quand’anche considerata come specifica censura la stessa sarebbe inammissibile (come dedotto dalla controinteressata Della Fina) in ragione della mancata impugnazione, da parte del Tamburelli, del provvedimento di nomina della commissione.
Con la prima censura, poi, il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione di una serie di norme meglio indicate nella doglianza, la violazione del principio d’imparzialità di cui all’art. 97 Cost. ed il vizio di eccesso di potere sotto vari profili in quanto i suoi titoli sarebbero stati valutati illegittimamente il che avrebbe comportato l’attribuzione, in suo favore, di un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante.
In particolare, il ricorrente lamenta che:
a) le responsabilità e la partecipazione alle Commesse/Progetti di ricerca “Sistemi giuridici delle Aree Protette. Cooperazione internazionale e diritto europeo” e “Forme e strumenti della cooperazione internazionale” sarebbero state illegittimamente ricondotte alla fattispecie della partecipazione a commissioni (A1 – IV) con attribuzione di 0,30 punti mentre le stesse avrebbero dovuto essere considerate come responsabilità di progetto scientifico (fattispecie A1 – I) e, nello stesso tempo, responsabilità di Istituto (A1 – III). La mera partecipazione allo stesso progetto avrebbe fruttato alla candidata Della Fina l’attribuzione di 0,40 punti. Inoltre, non sarebbe stata valorizzata la durata biennale dell’incarico;
b) il ruolo di componente del Comitato dell’ISGI, ricoperto per cinque anni, sarebbe stato erroneamente ricondotto alla fattispecie A1 – IV (partecipazione a commissioni ecc.) con attribuzione di 0,30 punti e non, come sarebbe stato necessario, alla fattispecie A1 – III (responsabilità di Istituto);
c) l’articolo dal titolo “Convenzione sulla diversità biologica, direttiva habitat e legge quadro” (pubblicato nel volume “Un’utopia istituzionale: le aree protette a dieci anni della legge quadro” che contiene gli atti del convegno svoltosi a Macerata nel novembre 2001) sarebbe stato ricondotto alla fattispecie B/5 (capitoli di libro) e non, come avrebbe dovuto, B/3 (atti di conferenza) contrariamente a quanto avvenuto per la candidata Della Fina per l’articolo “Molteplicità delle nozioni e criteri di classificazione delle aree protette”;
d) il libro in lingua inglese “The Anctartic Legal System and Environmental Issues”, di cui il ricorrente è coautore, sarebbe stato valutato come capitolo di libro e non come libro;
e) la commissione avrebbe illegittimamente omesso di valutare, tra i titoli dichiarati dal ricorrente, l’idoneità al profilo professionale di Primo Ricercatore conseguita all’esito di un procedimento concorsuale bandito nel 2001, l’attività di ricercatore a tempo determinato presso l’ISGI (svolta per 5 anni), la ricerca “Le relazioni tra l’Unione Europea e Ucraina. Armonizzazione delle normative ambientali” (condotta per 2 mesi e finanziata con una borsa di studio messa a disposizione dalla NATO ed assegnata previo concorso dal CNR; un analogo titolo sarebbe stato valutato in favore dei candidati [#OMISSIS#] e Andreone), la ricerca “L’attuazione degli accordi internazionali multilaterali ambientali in Ucraina” (finanziata con altra borsa di studio messa a disposizione dalla NATO), la partecipazione al Gruppo di lavoro per il Parco sul Ghiacciaio del Siachen, la partecipazione al Gruppo internazionale di esperti costituito dalla Regione Abruzzo per la progettazione di un master per la formazione di “Tourism Manager”, le otto relazioni tenute dal Tamburelli in congressi nazionali ed internazionali;
f) nella valutazione di alcuni titoli la commissione avrebbe operato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla posizione di altri candidati. Ciò sarebbe avvenuto, precisamente, in riferimento:
– alla partecipazione alle ricerche su “Prevenzione e soluzione delle controversie internazionali ambientali – Università di Perugia 1993” e “La tutela dei beni ambientali nel diritto internazionale – Università di Perugia 1995” valutate un’unica volta e come progetto di “media qualità” laddove la partecipazione alla prima delle due citate ricerche della Della Fina sarebbe stata valutata come ricerca di “alta qualità”;
– all’attività di tutor di borsisti italiani e stranieri svolta presso l’ISGI e presso l’Università “Sapienza” di Roma che sarebbe stata sottovalutata rispetto a quella effettuata dalla candidata Andreone;
– ai contributi del Tamburelli contenuti nel “Codice delle Aree protette. Trattati internazionali, norme comunitarie e legislazione italiana” che sarebbero stati valutati meno rispetto all’unico contributo della candidata Della Fina (“La tutela della biodiversità nell’ordinamento italiano”) che avrebbe ricevuto un’ingiustificata attribuzione di punteggio anche quale “capitolo di libro” (fattispecie B/5).
Il motivo è solo parzialmente fondato e, nei soli limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento.
Dagli atti di causa emerge (la trattazione dei singoli profili di censura viene effettuata ripercorrendo l’elencazione sulla base della quale la stessa è stata precedentemente riportata) che:
a) la responsabilità della Commessa/Progetto di ricerca “Sistemi giuridici delle Aree Protette. Cooperazione internazionale e diritto europeo” è stata illegittimamente ricondotta alla fattispecie di cui al punto A1-IV (partecipazione a commissioni ecc.) e valutata con l’attribuzione di 0,30 punti. La stessa avrebbe dovuto essere qualificata come responsabilità di progetto scientifico di alta qualità sulla base del medesimo iter argomentativo per cui la commissione ha qualificato la partecipazione della candidata Della Fina all’identico progetto come di alta qualità attribuendo alla stessa un punteggio pari a 0,40 punti (poi non effettivamente calcolato per il superamento del punteggio massimo alla stessa riconosciuto per la fattispecie).
Pertanto, al Tamburelli debbono essere attribuiti 0,50 punti in più per tale fattispecie (qualificando il titolo come responsabilità di progetto scientifico di alta qualità) dal momento che il punteggio di 0,30 riconosciuto alla luce della sussunzione del titolo nella voce A1-IV non ha concorso ad influenzare il punteggio finale stante il superamento del massimo riconoscibile per tale voce (1,50 punti a fronte di 4,80 punti astrattamente conseguibili dal candidato).
Nessun punteggio aggiuntivo, invece, deve essere attribuito in relazione alla durata biennale del titolo in quanto la durata dell’incarico non è prevista come elemento di valutazione (si veda il verbale della commissione del 22/07/2010) e alla invocata applicazione della fattispecie di cui al punto A1-III, concernente la “responsabilità di Istituto”, sia perché non è consentita dal bando la duplicità di valutazione di un singolo titolo sia perché la responsabilità di Istituto è, per sua natura, diversa da quella del singolo progetto di ricerca scientifica richiedendo la gestione di una struttura caratterizzata da risorse umane e materiali di ben altra entità.
Anche la partecipazione del Tamburelli al progetto scientifico “Forme e strumenti della cooperazione internazionale” deve essere ricondotta alla voce A1-II (partecipazione a progetto scientifico) in coerenza con la valutazione operata dalla commissione in riferimento alla partecipazione al medesimo progetto della candidata Della Fina.
Pertanto, al Tamburelli deve essere attribuito un ulteriore punteggio aggiuntivo pari a 0,40 in quanto la precedente illegittima riconduzione del titolo alla fattispecie sub A1-IV non aveva comportato, in concreto, il riconoscimento di alcun punteggio per il superamento del massimo riconoscibile per tale voce.
Pertanto, in relazione ai predetti titoli deve essere riconosciuto al Tamburelli un punteggio complessivo di 0,90 in più rispetto a quello effettivamente consgeuito;
b) il ruolo di componente del Comitato dell’ISGI, ricoperto per cinque anni (ricondotto dalla commissione alla fattispecie A1 – IV – partecipazione a commissioni ecc. con attribuzione di 0,30 punti) non è qualificabile come responsabilità di Istituto trattandosi di partecipazione ad organo collegiale che ha funzioni consultive e non direttamente gestionali (lo stesso ricorrente evidenzia che “il Comitato…coadiuva, in diversi modi il Direttore dell’Istituto”: pag. 12 dell’atto introduttivo);
c) l’articolo dal titolo “Convenzione sulla diversità biologica, direttiva habitat e legge quadro” (pubblicato nel volume “Un’utopia istituzionale: le aree protette a dieci anni della legge quadro” che contiene gli atti del convegno svoltosi a Macerata nel novembre 2001) è stato correttamente ricondotto alla fattispecie B/5 (capitoli di libro) e non B/3 (atti di conferenza).
In merito deve essere rilevato che il candidato, nell’elenco dei titoli autocertificati, avrebbe dovuto specificare il contenuto e la tipologia del titolo stesso onde consentire alla commissione una corretta qualificazione della fattispecie come si evince dall’art. 3.1 del bando (che prevede un’indicazione “analitica” dei titoli) e dai criteri predeterminati di valutazione della commissione (verbale del 22/07/10) la quale richiede per ogni titolo la descrizione del suo contenuto ed altre informazioni.
Dall’esame della domanda presentata dal Tamburelli (pag. 23 del curriculum) emerge che il predetto ha indicato il titolo in esame tra gli “articoli” ed ha omesso di specificare che si trattava di pubblicazione di atti di un convegno; la qualificazione del titolo operata dalla commissione è conseguente all’omissione del candidato e, pertanto, non è in questa sede censurabile;
d) il libro in lingua inglese “The Anctartic Legal System and Environmental Issues”, è stato correttamente valutato come capitolo di libro e non come libro in quanto il ricorrente è mero curatore (e non coautore come dichiarato nella censura) del libro stesso secondo quanto espressamente dichiarato nel curriculum (pag. 33). Ciò è conforme ai criteri predeterminati di valutazione adottati dalla commissione (si veda la scheda tipo allegata al verbale del 18/10/10 ove si specifica che non saranno valutati i titoli di cui alla lettera C del bando in cui “il candidato è curatore in quanto laddove c’è la curatela non è possibile valutarne l’apporto come autore”);
e) corretta risulta la mancata valutazione dei titoli indicati dal ricorrente al punto 1.2 dell’atto introduttivo (pagg. 13-18) in quanto:
– l’idoneità al profilo professionale di Primo Ricercatore conseguita all’esito di un procedimento concorsuale bandito nel 2001 non è riconducibile ad alcun tiolo espressamente previsto dal bando. La qualificazione della fattispecie, operata dal ricorrente, come “riconoscimento scientifico” è preclusa dalla diversità ontologica tra le due categorie dal momento che il bando nei “riconoscimenti scientifici” include le sole lezioni magistrali a invito a congressi internazionali e nazionali, i premi nazionali ed internazionali e la nomina e/o l’attribuzione dell’incarico di Program Chair di conferenze nazionali o internazionali (art. 5 punto B);
– anche l’attività di ricercatore a tempo determinato presso l’ISGI (svolta per 5 anni) correttamente non è stata valutata trattandosi di rapporto di lavoro che non può essere assimilato, come prospetta parte ricorrente, alla fattispecie A2-II (premi nazionali) o A1-II (partecipazione a progetto scientifico);
– l’omessa valutazione delle ricerche “Le relazioni tra l’Unione Europea e Ucraina. Armonizzazione delle normative ambientali” e “L’attuazione degli accordi internazionali multilaterali ambientali in Ucraina”, è giustificata dal tenore del curriculum presentato dal Tamburelli che ha qualificato i titoli in esame come “borse di studio”, ritenute dal bando non valutabili;
– la mancata considerazione della partecipazione al Gruppo di lavoro per il Parco sul Ghiacciaio del Siachen e al Gruppo internazionale di esperti costituito dalla Regione Abruzzo per la progettazione di un master per la formazione di “Tourism Manager” non è, in concreto, influente ai fini dell’attribuzione del punteggio finale dal momento che il Tamburelli riconduce le fattispecie al titolo di cui al punto A1-IV (partecipazione a commissioni ecc.) per le quali ha, comunque, conseguito il punteggio massimo (1,5) previsto per tale voce dalla commissione;
– le otto relazioni tenute in congressi nazionali ed internazionali non sono riconducibili all’ipotesi di cui al punto A2-I, invocata dal ricorrente, la quale riguarda le “lezioni magistrali a invito (invited lectures, Keynote) a congressi internazionali e nazionali” e, quindi, una fattispecie diversa da quella in cui versa il Tamburelli. Tale conclusione è supportata dai dati forniti dallo stesso ricorrente nel curriculum che non consentono di ricondurre le relazioni alla fattispecie prevista dal bando.
Non assume, pertanto, rilevanza, ai fini dell’accoglimento della doglianza, quanto dedotto nella comparsa conclusionale depositata il 30/12/15 laddove sono, per altro, richiamati due attestati di partecipazione come “lecturer” (allegati n. 30 e 31 depositati l’11/12/2015) i quali non sono riferibili a tutti i corsi di cui è invocata la valutazione e, comunque, non risultano dichiarati né prodotti nell’ambito della procedura concorsuale.
Irrilevante, ai fini della valutazione della censura, è il documento sui “Criteri per la valutazione della ricerca nel campo delle scienze umane e sociali” se non altro perché la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del CNR è avvenuta in epoca successiva alla pubblicazione del bando;
f) per quanto concerne la dedotta ingiustificata disparità di trattamento nella valutazione di alcuni titoli prospettata al punto 1.3 del ricorso (pagg. 18-20) è da rilevare che:
– le partecipazioni alle ricerche su “Prevenzione e soluzione delle controversie internazionali ambientali – Università di Perugia 1993” e “La tutela dei beni ambientali nel diritto internazionale – Università di Perugia 1995” avrebbero dovuto essere effettivamente valutate in maniera distinta risultando irrilevante che le stesse fossero ricomprese nello stesso alinea del curriculum. La descrizione dei titoli, infatti, palesa la loro autonomia essendo gli stessi riferibili a progetti ed anni diversi; al ricorrente, pertanto, debbono essere attribuiti ulteriori 0,15 punti. L’invocata qualificazione del progetto come di “alta qualità”, sulla base della valutazione effettuata dalla commissione in riferimento alla candidata Della Fina, è resa problematica dal fatto che alla predetta è stato attribuito il punteggio di 0,40 per entrambi i titoli dichiarati al punto 15 di pagina 5 del curriculum solo uno dei quali è identico a quello del ricorrente. La questione, in ogni caso, è irrilevante ai fini della decisione perché l’eventuale attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 0,40 (in luogo di 0,15) non comporterebbe modifiche nella posizione in graduatoria del Tamburelli;
– la mancata valutazione dell’attività di tutoraggio è legittima non avendo il ricorrente mai specificamente indicato tale titolo nel curriculum;
– la dedotta ingiustificata disparità di valutazione dei contributi del ricorrente contenuti nel “Codice delle Aree protette. Trattati internazionali, norme comunitarie e legislazione italiana” rispetto a quello della candidata Della Fina (“La tutela della biodiversità nell’ordinamento italiano”) è in questa sede non apprezzabile trattandosi di doglianza che, di fronte a scritti diversi, mira a censurare la discrezionalità valutativa della commissione in assenza di palesi profili d’illogicità emergenti in questa sede. Insussistente è, poi, la dedotta duplicazione della valutazione del titolo della Della Fina in quanto i contributi valutati alle voci B/5 (pagg. 491-500) e C (pagg. 491-586) sono coincidenti solo per nove pagine.
Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere fondata la prima censura nella sola parte in cui, per le ragioni in precedenza evidenziate, ha ad oggetto la mancata attribuzione, in favore del ricorrente, di punti 1,05 (0,50+0,40+0,15).
Con la seconda censura, proposta in via subordinata al mancato accoglimento integrale della prima doglianza e che, pertanto, deve essere scrutinata, il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 4 del bando di concorso, 1, 35 e 70 d. lgs. n. 165/2001, 8, 11 e 12 d.p.r. n. 487/94, 15 del CCNL 2002-2005 del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, 97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto la commissione avrebbe proceduto alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali solo dopo avere conosciuto l’elenco dei candidati ad essa sottoposto per la verifica di eventuali situazioni d’incompatibilità; ciò avrebbe comportato la violazione del principio di trasparenza ed imparzialità da ritenersi nella fattispecie particolarmente significativa in considerazione del punteggio totale previsto per i titoli dal bando e del fatto che il concorso era riservato a dipendenti già in servizio.
Il motivo è infondato.
Il d.p.r. n. 487/94 prevede che:
– “nei casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati” (art. 8 comma 1°);
– “prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile” (art. 11 comma 1°);
– “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte” (art. 12 comma 1).
Dall’esame delle norme citate si evince solo che l’individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali deve avvenite nella prima riunione ma non anche che tale adempimento debba precedere il rilascio delle dichiarazioni d’incompatibilità da parte dei commissari previa visione dell’elenco dei partecipanti.
In realtà, la dichiarazione d’insussistenza di cause d’incompatibilità (che presuppone la visione dell’elenco dei partecipanti) deve essere considerata adempimento necessariamente propedeutico rispetto all’attività d’individuazione dei criteri di valutazione in quanto incide sulla stessa legittimazione e competenza dell’organo e, quindi, su uno dei presupposti di legittimità richiesti per l’esercizio del relativo potere (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 9608/2012).
Proprio l’opzione ermeneutica prospettata da parte ricorrente (secondo cui la commissione prima avrebbe dovuto individuare i criteri di valutazione e, solo successivamente, verificare l’elenco dei candidati e rendere le dichiarazioni circa la mancanza di cause d’incompatibilità) risulta di problematica compatibilità con l’invocato principio d’imparzialità dal momento che tale modus procedendi comporta il rischio che i criteri di valutazione siano individuati da componenti che successivamente siano tenuti a dichiarare di versare in situazione d’incompatibilità con necessità di procedere alla rinnovazione delle operazioni in esame, ovviamente sulla base dell’avvenuta conoscenza dei nominativi dei partecipanti.
Solo per esigenza di completezza va rilevato che, secondo un orientamento giurisprudenziale (per cui da ultimo Cons. Stato sez. V n. 95/2015; sez. IV n. 745/2014), l’individuazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove avvenuta addirittura dopo l’espletamento ma prima della correzione delle stesse non determina, comunque, l’illegittimità della procedura concorsuale “atteso che la fissazione dei criteri prima della correzione degli elaborati consente il rispetto del principio di imparzialità e della par condicio dei candidati” (Cons. Stato n. 95/2015 cit.) cui è preordinato l’art. 12 d.p.r. n. 487/94.
Con la terza censura il ricorrente prospetta la violazione di una serie di disposizioni analiticamente elencate nella doglianza e dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto la commissione, nella valutazione dei titoli:
– avrebbe ritenuto tassative le fattispecie indicate dall’art. 5 del bando e non ne avrebbe previste altre finalizzate a valutare il merito scientifico del candidato;
– si sarebbe limitata ad un calcolo matematico del punteggio attribuito ai singoli titoli;
– non avrebbe operato una valutazione comparativa tra i candidati;
– per le fattispecie A1 – (Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento) e A1 – II (Partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento) avrebbe illegittimamente omesso di “assegnare valore dirimente al profilo finanziario del progetto”;
– i criteri di valutazione dei titoli di