TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 28 febbraio 2022, n. 2348

Abilitazione scientifica nazionale - commissari - valutazione positiva dell'ateneo di appartenenza

Data Documento: 2022-02-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cft. TAR Lazio Roma, sez. III-bis, 4 marzo 2019, n. 2779), dal combinato disposto dell’art. 6, comma 7 (secondo cui è “fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti”) e comma 8 (a norma del quale “in caso di valutazione negativa i professori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico”), e 16, comma 3, lett. h (che prevede l’inclusione nelle liste dei candidati a componenti delle commissioni nazionali “dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7”) della L. n. 240/2010 si ricava che, per essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale, i professori candidati devono essere valutati – sotto il profilo dell’effettivo proficuo svolgimento della didattica – esclusivamente dalle Università di appartenenza (secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR), che sono gli unici soggetti in grado di attestare “l’effettivo svolgimento dell’attività didattica a servizio degli studenti” da parte degli stessi aspiranti commissari. Ciò posto, nel caso di specie è incontroverso ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 64, comma 2, c.p.a. che non sia stata acquisita la previa valutazione positiva dei commissari ad opera delle Università di provenienza, in violazione di quanto disposto dai citati artt. 16, comma 3, lett. h) e 6, commi 7 e 8, della L. n 240/2016 e dallo stesso decreto direttoriale con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il biennio 2018-2020 (art. 5, comma 1, lett. c, del decreto 30 aprile 2018, n. 1052).

Contenuto sentenza

N. 02348/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01572/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2020, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN 2018/2020 a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/D2: Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, di cui al Bando D.D. n. 2175/2018);
– del provvedimento di approvazione degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca educativa, [#OMISSIS#] parte in cui è stato dichiarato “non abilitato” il ricorrente;
– dei verbali della Commissione [#OMISSIS#] parte in cui il ricorrente è giudicato “non idoneo”;
– del Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531, recante “Procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia“, unitamente al Decreto Direttoriale n. 1052/2015 nelle parti e per i vizi evidenziati con il ricorso;
– del Decreto Direttoriale n. 2822 del 29/10/2018 di nomina della Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima e di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2;
– della delibera ANVUR del 24/10/2018 n. 234, mai trasmessa al ricorrente ancorché citata [#OMISSIS#] atti, con la quale l’Agenzia ha proceduto, relativamente alla procedura in epigrafe, all’accertamento, in capo [#OMISSIS#] aspiranti commissari, della qualificazione scientifica di cui all’art. 6 co. 1 del D.D. n. 1052/2015;
– ove occorra, del D.P.R. 95 del 04.04.2016 e del D.M. Istruzione 07.06.2016 n. 120, nelle parti e per i vizi evidenziati nel ricorso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto;
nonché, per l’accertamento
del diritto del ricorrente al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 11/D2;
e, per la condanna
dell’Amministrazione resistente al riesame della posizione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il giudizio negativo reso dalla Commissione all’esito delle procedure di valutazione per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/D2 (Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa) avviate con il bando di cui al Decreto Direttoriale MIUR del 9 agosto 2018, n. 2175.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 16 CO 3 LETT. I) DELLA LEGGE N. 240/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 CO. 5 DEL D.P.R. 4 APRILE 2016 N. 95 – VIOLAZIONE DEL D.D. N. 2175/2018 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA, ART. 5 CO. 4 – VIOLAZIONE DEL VERBALE 1 DEL 20/11/2018 E DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA DI POTERE IN CONCRETO, INCOMPETENZA FUNZIONALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI NON DISCRIMINAZIONE – SVIAMENTO
II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 16 CO 3 LETT. I) DELLA LEGGE N. 240/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 CO. 5 DEL D.P.R. 4 APRILE 2016 N. 95 – VIOLAZIONE DEL D.D. N. 2175/2018 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA ART. 5 CO. 4 – VIOLAZIONE DEL VERBALE 1 DEL 20/11/2018 E DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. 
III – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 16 DELLA LEGGE N. 240/2010 ART. 16, COMMA 3, LETT. I) – VIOLAZIONE DEL [#OMISSIS#] PROCEDIMENTI DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI POTERE IN CONCRETO – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO.
IV – VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CO. 5 e 6 DEL D.P.R. 4 APRILE 2016 N. 95 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 114/2014 (DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 90 DEL 2014), ART. 16, COMMA 3, LETT. I) – VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 2016 N. 120 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI NON DISCRIMINAZIONE. 
V – VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CO. 5 e 6 DEL D.P.R. 4 APRILE 2016 N. 95 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 114/2014 (DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 90 DEL 2014), ART. 16, COMMA 3, LETT. I) – VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 2016 N. 120 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve trovare accoglimento con riferimento al motivo afferente il vizio di nomina della commissione per mancanza dell’attestazione concernente la positiva valutazione effettuata dagli atenei di appartenenza, che assume carattere assorbente stante la sua evidente pregiudizialità logico-giuridica (Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5).
Va premesso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cft. TAR Lazio Roma, sez. III-bis, 4 marzo 2019, n. 2779), dal combinato disposto dell’art. 6, comma 7 (secondo cui è “fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti”) e comma 8 (a [#OMISSIS#] del quale “in [#OMISSIS#] di valutazione negativa i professori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico”), e 16, comma 3, lett. h (che prevede l’inclusione nelle liste dei candidati a componenti delle commissioni nazionali “dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7”) della L. n. 240/2010 si ricava che, per essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale, i professori candidati devono essere valutati – sotto il profilo dell’effettivo proficuo svolgimento della didattica – esclusivamente dalle Università di appartenenza (secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR), che sono gli unici soggetti in grado di attestare “l’effettivo svolgimento dell’attività didattica a servizio degli studenti” da parte degli stessi aspiranti commissari.
La giurisprudenza ha, inoltre, ritenuto illegittima la disciplina transitoria introdotta dall’art. 9, comma 2, del d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95 – peraltro, non applicabile ratione temporis al [#OMISSIS#] in esame – che prevedeva, per il primo biennio (ossia per le annualità 2016 e 2017), la possibilità di prescindere dal requisito della positiva valutazione delle Università di appartenenza e ciò in ragione del rilevato contrasto con le disposizioni sopra richiamate, che, come anzidetto, consentono di inserire nelle liste di professori da poter nominare ai fini della formazione delle commissioni solo quelli valutati positivamente dalle singole Università di provenienza, munite in tale ambito di “competenza esclusiva” (ex multis, TAR Lazio Roma, sez. III-bis, 5 dicembre 2019, n. 13928 e 3 dicembre 2019, n. 13808, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.).
Ciò posto, nel [#OMISSIS#] di specie è incontroverso ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 64, comma 2, c.p.a. che non sia stata acquisita la previa valutazione positiva dei commissari ad opera delle Università di provenienza, in violazione di quanto disposto dai citati artt. 16, comma 3, lett. h) e 6, commi 7 e 8, della L. n 240/2016 e dallo stesso decreto direttoriale con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il biennio 2018-2020 (art. 5, comma 1, lett. c, del decreto 30 aprile 2018, n. 1052).
Il ricorso deve, quindi, essere accolto con assorbimento degli ulteriori motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto di nomina della commissione e i conseguenti i provvedimenti che hanno giudicato non inidoneo il ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del ricorrente [#OMISSIS#] complessiva somma di € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 28/02/2022