Nelle procedure di revisione della classificazione delle riviste di fascia A, è annullabile, per difetto di motivazione e carenza d’istruttoria, il giudizio dell’ANVUR concernente il mancato riconoscimento della rivista della prima fascia di merito, laddove quest’ultima non abbia tenuto conto dei pareri positivi resi dalla società scientifica di riferimento.
TAR Lazio, Roma,Sez. III, 21 aprile 2017, n. 4904
Procedura di revisione classificazione Riviste fascia A- ANVUR-Non considerazione parere positivo Società scientifica di riferimento-Illegittimità
N. 04904/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06332/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6332 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comunicazionepuntodoc in persona del legale rappresentante p.t. e [#OMISSIS#] Morcellini, rappresentati e difesi dagli avvocati Beniamino [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] C.F. CRVBMN54D19H501A, Sara [#OMISSIS#] C.F. FRCSRA68M71G478U e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. SNTRRT79D08H501Z, con domicilio eletto presso Studio Legale [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] & Associati in Roma, via di Porta Pinciana, 6, come da procure in atti;
contro
Anvur in persona del legale rappresentante p. t. e Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Partecipazione e Conflitto non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– dell’esito della procedura di revisione della classificazione delle riviste di fascia A comunicata dall’ANVUR alla rivista Comunicazionepuntodoc in data 11 maggio 2015;
quanto al ricorso introduttivo: – dell’esito della procedura di revisione della classificazione delle riviste di fascia A comunicata dall’ANVUR alla rivista Comunicazionepuntodoc in data 11 febbraio 2014;
nonché ove occorrer possa:
– delle precedenti classificazioni operate dall’ANVUR, con le quali la rivista Comunicazionepuntodoc è stata collocata in fascia C e, delle quali è stata chiesta la revisione;
– dell’elenco delle riviste di classe A pubblicato sul sito internet dell’ANVUR e aggiornato al 18.02.2014;
– di tutti i verbali, ancorché non conosciuti, con i quali I’ANVUR ha deciso di escludere la rivista Comunicazionepuntodoc dalle riviste di fascia A;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ancorché lesivo e non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti, con particolare riguardo a tutti gli atti adottati dall’ANVUR e dal GEV inerenti la classificazione delle riviste dell’area 14 e della relativa revisione;
quanto ai motivi aggiunti:
– dell’esito della procedura di revisione della classificazione delle riviste di fascia A comunicata dall’ANVUR alla rivista Comunicazionepuntodoc in data 11 maggio 2015;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anvur e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. R. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito a notifica il 12 aprile 2014 e depositato il successivo 9 maggio, la rivista Comunicazionepuntodoc ed il suo direttore prof. [#OMISSIS#] Morcellini hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il giudizio dell’ANVUR concernente il mancato riconoscimento, in favore della detta rivista, della prima fascia di merito a seguito della procedura di revisione delle classificazioni, avviata nel mese di maggio 2013 e che ha avuto il suo esito in data 11 febbraio 2014, con la comunicazione dell’esito del procedimento valutativo.
I ricorrenti deducono, in particolare, che la detta rivista è stata inserita in fascia C, nonostante l’Associazione Italiana di Sociologia — nella sua iniziale proposta di rating — l’avesse inserita nella fascia AA.
2. – Ricordano, inoltre, che, nel mese di Novembre 2012, l’ANVUR ha sottoposto a revisione il rating delle riviste elaborato ai fini della VQR, ed ha ricollocato quattro riviste; ciò nonostante essa avrebbe confermato la classificazione in fascia C per la rivista Comunicazionepuntodoc.
Inoltre, i ricorrenti rammentano che le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione sono state disciplinate dal D.M. n. 76 del 2012 secondo cui gli indicatori di attività scientifica da utilizzare nelle medesime procedure sono:
a) numero di libri;
b) numero di articoli su rivista e capitoli su libro pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del bando;
c) numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A.
Ai fini del calcolo dell’indicatore sub c) 1’ANVUR — ai sensi del numero 2 dell’Allegato B al D.M. 76/2012 — ha il compito di procedere alla classificazione delle riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani distinguendo tre classi di merito, “avvalendosi dei gruppi di esperti della Valutazione della Qualità della Ricerca e delle società scientifiche nazionali”.
Con la delibera n. 50 approvata dal Consiglio Direttivo il 21 giugno 2012, l’ANVUR ha stabilito che ai finì della classificazione delle riviste, nella fase preliminare dell’istruttoria richiederà un parere alle società scientifiche nazionali e per la successiva istruttoria è all’uopo costituito il “Gruppo di lavoro riviste e libri scientifici” che, una volta ricevuta la lista delle riviste “formula un parere sulle riviste rilevanti per i settori concorsuali non bibliometrici”, che si compone di una lista delle riviste considerate scientifiche e di una lista delle riviste appartenenti alla classe A.
Quindi, tenuto conto dei diversi pareri e degli eventuali contributi del GEV, I’ANVUR “delibera le liste definitive e le trasmette al CINECA”.
A seguito di tale procedimento la rivista Comunicazionepuntodoc non compariva in tale classificazione, sebbene l’Associazione Italiana di Sociologia l’avesse collocata, nella propria proposta di rating, nella prima fascia di merito.
3. – Sulla scorta di tali premesse, con i tre motivi di cui si compone il ricorso introduttivo, i ricorrenti denunziano i seguenti vizi:
1) Il giudizio negativo in cui è incorsa la rivista in questione sarebbe illegittimo in quanto emesso in contraddizione con il parere espresso in data 10 giugno 2013 dall’Associazione Italiana di Sociologia, atteso che il comma 2 dell’Allegato B del D.M. n. 76/2012 prevede tra gli indicatori per la riconduzione delle riviste alla prima classe di merito la “stima e l’impatto nelle comunità degli studiosi del settore”.
2) Il medesimo giudizio, inoltre, sconterebbe un rilevante deficit istruttorio, in quanto in tutti e quattro i pareri degli esperti incaricati della valutazione, nella voce “A. Informazioni sui pareri delle società scientifiche in occasione della Abilitazione scientifica nazionale”, tanto per “Società scientifiche che hanno inserito la rivista nella lista delle riviste scientifiche”, quanto per “Società scientifiche che hanno inserito la rivista nella lista delle riviste di classe A” comparirebbe la dicitura “Non risultano essere pervenuti pareri”.
3) Infine, sussisterebbero, a carico degli atti impugnati, la violazione dell’art. 1 della legge n. 240 del 2010, dell’art. 2 del D.P.R. n. 76 del 2010 e dell’Allegato 8, art. 2, lett a) del D.M. n. 76/2012, in quanto i valutatori non avrebbero tenuto conto delle circostanze per cui Comunicazionepuntodoc, sebbene affacciatasi al panorama editoriale solo nel 2008, ospiterebbe saggi dei maggiori studiosi di sociologia e vanterebbe la linea editoriale consistente nell’indagare sul ruolo della comunicazione rispetto ai processi culturali e ai cambiamenti che avvengono nei processi culturali a seguito dell’impatto della comunicazione.
4. –L’ANVUR si è costituita in giudizio senza depositare memorie difensive.
5. –Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 15 luglio 2015 i ricorrenti in epigrafe hanno gravato di impugnazione anche il provvedimento scaturito dalla procedura di revisione della classificazione delle riviste di fascia A comunicata dall’ANVUR alla rivista Comunicazionepuntodoc in data 11 maggio 2015, deducendo contro di esso quattro motivi:
1) Il giudizio negativo espresso dall’ANVUR sarebbe illegittimo per non aver tenuto conto di ben due pareri (positivi) resi dalla società scientifica di riferimento (ossia l’Associazione Italiana Sociologia), rispettivamente in data 10 giugno 2013 e 24 ottobre 2014, in ordine alla classificazione in fascia A della Rivista Comunicazionepuntodoc.
2) Anche il detto provvedimento, inoltre, presenterebbe il vizio di difetto istruttorio dovuto al fatto che la voce “Pareri di società scientifiche favorevoli al riconoscimento di classe A” risulterebbe non riempita dai valutatori, i quali, dunque, mostrerebbero di non avere avuto contezza di alcun parere pervenuto dalla società scientifica di a supporto di un ricollocamento in fascia a della rivista Comunicazionepuntodoc.
3) Inoltre, all’e-mail contenente l’esito della procedura di revisione risulterebbero allegate due valutazioni espresse da referees esterni e 6 pareri degli esperti nominati dall’ANVUR, ma soltanto due pareri su sei risulterebbero motivati.
Tali motivazioni, peraltro, vengono contestate dai ricorrenti in quanto il negativo giudizio contenuto in uno di essi si basa sull’asserita brevità degli articoli e sulla redazione dei medesimi da parte di studenti e ricercatori e nessuno da parte dei membri del Comitato Scientifica internazionale, sull’oggetto di alcuni dei temi trattati e sull’assenza di pubblicazioni da parte dei componenti del Comitato Scientifico Internazionale.
4) Infine, i ricorrenti assumono che la procedura di revisione si sarebbe svolta al di fuori dei fondamentali canoni del giusto procedimento ed in violazione dei principi di trasparenza pubblicità ed imparzialità dell’azione amministrativa, atteso che sia I’ANVUR che il gruppo di esperti incaricato avrebbero omesso di rivelare sia i criteri adottati, sia di verbalizzare l’attività in concreto svolta.
5. – In vista della pubblica udienza di discussione i ricorrenti hanno depositato una memoria conclusionale, in cui hanno ribadito i motivi di impugnazione.
6. – In occasione della pubblica udienza dell’11 gennaio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.
7. – In via preliminare il Collegio deve rilevare che il ricorso introduttivo, proposto avverso la mancata attribuzione della qualifica in classe A da parte dell’ANVUR ricevuta dalla rivista Comuicazionepeuntodoc nell’anno 2012, è improcedibile, in quanto detta valutazione è stata oggetto di revisione, ed è stata superata da una nuova valutazione, il cui esito è stato comunicato dall’ANVUR alla rivista Comunicazionepuntodoc in data 11 maggio 2015, e che è stato impugnato con motivi aggiunti.
8. – Questi ultimi sono fondati all’altezza dei primi due motivi, che, per comodità espositiva, vengono delibati congiuntamente: entrambi i mezzi, infatti, vertono sulla mancata considerazione, da parte del gruppo di esperti valutatori, del positivo parere rilasciato dall’Associazione Italiana di Sociologia sulla qualificazione scientifica della rivista Comunicazionepuntodoc.
9. – Tali motivi vanno accolti sulla scorta della tranciante considerazione per cui, in realtà, (anche) in occasione della revisione della qualificazione della rivista, quest’ultima aveva ottenuto un positivo parere da parte della Associazione Italiana di Sociologia, la quale, in data 24 ottobre 2014, si era espressa in termini per cui, ad esempio, essa “soddisfa requisiti come: regolarità nell’uscita; presenza di un Comitato Scientifico nazionale e internazionale, nonché di un Comitato Editoriale e redazionale; selezione degli articoli attraverso procedure trasparenti e revisione degli stessi mediante processi di double blind peer review. La rivista adotta e promuove specifiche linee guida in tema di responsabilità editoriale, seguendo le COPE’s Best Practice Guidelines forJournal Editors”, e vede “la partecipazione al comitato scientifico di studiosi provenienti da Università prestigiose di vari paesi”.
Il parere, poi, conclude affermando: “Per tutti questi motivi, si propone l’inserimento di Comunicazionepuntodoc tra le riviste di fascia A per i settori 14/Cl e 14/C2.”
Tuttavia, come denunziato nei motivi in esame, le sezioni relativa a “Società scientifiche che hanno inserito la rivista nella lista delle riviste di classe A” dei pareri redatti dagli esperti valutatori versati in atti, in cui si concreta la valutazione gravata, presentano, tutti, una unica dizione, ovvero “nessuna”.
Questa affermazione, per quanto esposto in precedenza, non corrisponde a verità, attesa la documentata esistenza del parere positivo rilasciato dall’Associazione Italiana di Sociologia del 24 ottobre 2014; parere che, come previsto nella deliberazione ANVUR n. 50 del 2012, riveste preponderante rilevanza nell’ambito della procedura di valutazione in questione.
10. – Ne segue la fondatezza delle censure (di valore assorbente) che si appellano al difetto d motivazione ed alla carenza istruttoria su tale punto, con il conseguente annullamento della valutazione impugnata.
11. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; accoglie il ricorso per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna l’ANVUR al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida, forfetariamente e complessivamente in euro 2.500,00 (duemilacinquecento0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 21/04/2017