TAR Lazio, sez. III, 24 dicembre 2021, n. 13501

Procedura di chiamata - Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2021-12-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Va richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sui limiti che incontra il sindacato del giudice amministrativo qualora abbia ad oggetto valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto espressione della discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione, che attengono quindi alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico. Di conseguenza, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 maggio 2015, n. 2269 e TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 11 ottobre 2018, n. 9921, confermata in appello).

Contenuto sentenza

N. 13501/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07217/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7217 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Freni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari più idonee,
i) del decreto rettorale n. 1497/2020 del 10 giugno 2020 (All. I), recante l’approvazione degli atti della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge n. 240/2020 per n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 11/E1 presso il Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia;
ii) di tutti i verbali nonché della relazione finale, relativi alla procedura selettiva di chiamata di cui al precedente alinea, indetta con Avviso di cui al decreto rettorale n. 1692/2019 del 4 giugno 2019;
iii) di ogni altro atto conseguente o presupposto [#OMISSIS#] atti indicati in precedenza, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e nei limiti di cui al presente ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 16112020: 
Annullamento:
i) del decreto rettorale n. 2113/2020 del 5 agosto 2020 (All. B), recante la nomina del vincitore della procedura dott. [#OMISSIS#] quale professore associato;
ii) presa di servizio (di cui alla nota Prot. n. 0001347 del 1° settembre 2020) (All. C);
iii) delibera del 23 giugno 2020 del Consiglio di Dipartimento di Psicologia di approvazione della proposta di chiamata del prof. [#OMISSIS#] (All. D);
iv) delibera del Consiglio di Amministrazione n. 231/2020 del 21 luglio 2020 di approvazione della proposta di chiamata del prof. [#OMISSIS#] (All. E);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame parte ricorrente, avendo partecipato alla procedura selettiva in epigrafe individuata per la copertura di un posto di professore associato, ha impugnato gli atti concernenti la procedura e il relativo esito, sostanzialmente censurando il giudizio formulato nei confronti del candidato risultato vincitore, odierno controinteressato.
2. Il ricorso è affidato a due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo di gravame – rubricato “I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010. Violazione delle disposizioni dell’avviso relativamente ai criteri comparativi e valutativi. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche del difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità manifesta e travisamento dei fatti” – parte ricorrente, assumendo la “totale mancanza di congruità del percorso professionale” del controinteressato “rispetto alla posizione accademica” oggetto della procedura selettiva alla luce della declaratoria del settore concorsuale di riferimento ([#OMISSIS#] specifico rappresentato dal SC “11E/1-Psicologia, Psicobiologia e Psicometria”) di cui al D.M n. 855/2015, lamenta l’erroneità della disamina compiuta dalla Commissione alla luce dei due macro-criteri selettivi individuati dall’Avviso di indizione della procedura per cui è causa, costituiti rispettivamente dall’attività didattica e dalle pubblicazioni di natura scientifica. 
Al riguardo, deduce che l’attività didattica svolta dal controinteressato, come risultante dal curriculum prodotto, riguarderebbe aree di insegnamento afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi, tutti riconducibili a Medicina, Ingegneria, Statistica ed Informatica, contestando quindi il giudizio reso dalla Commissione [#OMISSIS#] parte in cui ha ritenuto “l’attività didattica istituzionale nel settore concorsuale consistente e continuativa dal 2013”.
Sostiene, inoltre, che cinque delle ammesse pubblicazioni (complessivamente pari a dieci) presentate dal controinteressato avrebbero dovuto essere escluse dall’esame comparativo in quanto si tratterebbe di produzioni scientifiche recanti parole chiave inconferenti rispetto al settore concorsuale per cui è causa.
Deduce altresì la non congruenza rispetto al medesimo settore, da un lato, della maggior parte dei progetti di natura scientifica dichiarati dal controinteressato – oggetto di un ulteriore criterio valutativo ai sensi dell’Avviso di indizione della procedura – in quanto incentrati sul profilo della “riabilitazione (in senso motorio)” riconducibile al diverso settore scientifico MED-48 “Scienze infermieristiche e tecniche neuro psichiatriche e riabilitative”, dall’altro dell’elenco dei convegni riportati nel curriculum dello stesso controinteressato – per le medesime ragioni prospettate circa la relativa non pertinenza – con riguardo al diverso parametro di valutazione rappresentato dall’organizzazione e/o la partecipazione a convegni di carattere scientifico.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “II. Violazione dei criteri valutativi contenuti nell’avviso. eccesso di potere [#OMISSIS#] forma sintomatica dell’arbitrarietà”, parte ricorrente contesta l’asserita valorizzazione nell’ambito dell’esame comparativo – alla base del giudizio di prevalenza reso in favore del controinteressato – di un parametro non previsto nell’Avviso, costituito dalla “trasversalità delle competenze” riconosciuta al controinteressato alla luce di quanto riportato nei verbali della procedura.
2.3. Parte ricorrente conclude dunque con la richiesta di “annullare i provvedimenti impugnati e meglio indicati in epigrafe”.
3. Si è costituita in giudizio l’Università di Roma “La Sapienza” per resistere al ricorso, depositando una relazione illustrativa dell’Ateneo contenente le difese articolate in relazione alle censure mosse in ricorso, unitamente ad una serie di documenti includenti le controdeduzioni rese dalla Commissione giudicatrice, insistendo per la reiezione del ricorso.
4. Con ordinanza n. 6311/2020 la Sezione, preso atto della rinuncia all’istanza cautelare con dichiarazione resa a verbale, ha fissato la data dell’udienza per la trattazione nel merito del ricorso.
5. Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato i successivi atti relativi alla chiamata e alla presa di servizio del controinteressato, denunciandone l’illegittimità in via derivata alla luce delle medesime censure prospettate nel ricorso introduttivo, riproponendo gli stessi motivi di gravame ivi dedotti.
5.1. L’Università resistente ha depositato una nota illustrativa per controdedurre rispetto al contenuto del ricorso per motivi aggiunti.
6. Si è costituito in giudizio il controinteressato per resistere al ricorso, depositando documentazione.
7. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente e il controinteressato hanno depositato rispettiva memoria e relative repliche.
7.1. Il controinteressato, in particolare, oltre ad articolare le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso, ha formulato domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ai fini della condanna di parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore del medesimo controinteressato in considerazione della manifesta inammissibilità delle doglianze formulate in quanto attinenti a scelte discrezionali dell’Amministrazione procedente, sottratte al sindacato giurisdizionale.
7.2. Parte ricorrente ha contestato l’asserita temerarietà della lite instaurata quale circostanza posta alla base della domanda di condanna ex art. 26 c.p.a. avanzata dal controinteressato.
8. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente e il controinteressato hanno depositato le rispettive note di udienza.
9. Con ordinanza n. 10065 del 29 settembre 2021 la Sezione, tenuto conto che “le censure articolate in ricorso appaiono esclusivamente rivolte alla contestazione del giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice in relazione al profilo professionale del candidato dichiarato vincitore della procedura selettiva, odierno controinteressato” e considerata la circostanza dell’intervenuta partecipazione di “diciotto candidati” (inclusi il ricorrente e il controinteressato) alla procedura medesima, ha rilevato al passaggio in decisione della causa ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. “la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, dal momento che il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso – volto all’annullamento degli atti della procedura selettiva [#OMISSIS#] parte espressamente riferita al giudizio espresso nei riguardi del controinteressato – considerata la posizione ricoperta dal medesimo ricorrente all’esito della valutazione finale (sostanzialmente analoga a quella di altri candidati), in relazione alla quale non risulta mossa alcuna contestazione in ricorso”, ritenendo – riservata la decisione – di dover assegnare alle parti un [#OMISSIS#] di trenta giorni per presentare memorie vertenti su tale unica questione.
10. In data 27 ottobre 2021 le parti in causa hanno depositato le rispettive memorie e documentazione.
11. Acquisite le memorie depositate la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
12. Il Collegio preliminarmente prende atto dell’esplicitazione del sotteso interesse al presente ricorso – resa nell’ambito della memoria depositata in giudizio dal ricorrente entro il [#OMISSIS#] assegnato con la menzionata ordinanza n. 10065/2021– testualmente prospettato in chiave di interesse diretto alla rinnovazione del giudizio comparativo in relazione ai (diciassette) candidati rimasti (tra cui lo stesso ricorrente) ovvero di interesse strumentale all’eventuale riedizione della procedura nell’ipotesi di determinazione dell’Ateneo diretta all’integrale annullamento della procedura in causa.
Ritiene in ogni [#OMISSIS#] di soprassedere per ragioni di economia processuale alla disamina dell’indicato profilo in rito – involgente la verifica se lo specifico vantaggio dedotto dal ricorrente [#OMISSIS#] memoria ex art. 73, comma 3, c.p.a. in termini di utilità pratica ritraibile dall’annullamento dei gravati provvedimenti possa configurarsi, rispettivamente, come effetto discendente in via immediata e diretta dalla caducazione del provvedimento in conseguenza della valutazione di fondatezza delle censure mosse (tutte rivolte esclusivamente avverso il giudizio reso dalla Commissione giudicatrice nei riguardi del controinteressato) ovvero come effetto scaturente dall’attitudine del vizio prospettato ad inficiare l’intera procedura giustificandone l’integrale ripetizione (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 29 marzo 2021, n. 2614 e Cons. St. sez. V, sent. 6 settembre 2018, n. 5232) – attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
13. I [#OMISSIS#] di doglianza rispettivamente articolati nel ricorso introduttivo e nel successivo atto di motivi aggiunti possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro coincidenza.
14. Il Collegio ritiene opportuno richiamare, in via preliminare, l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sui limiti che incontra il sindacato del [#OMISSIS#] amministrativo qualora abbia ad oggetto valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto espressione della discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione, che attengono quindi alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata [#OMISSIS#] organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico.
Di conseguenza, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 [#OMISSIS#] 2015, n. 2269 e TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 11 ottobre 2018, n. 9921, confermata in appello).
15. Ciò posto, il Collegio ritiene che i motivi di doglianza articolati nel proposto gravame non integrino [#OMISSIS#] di evidente travisamento fattuale ovvero di manifesta irragionevolezza inficianti gli atti della procedura valutativa oggetto di contestazione.
15.1. Muovendo alla disamina del primo motivo di gravame, l’assunto posto alla sua base – consistente nell’asserita “totale mancanza di congruità del percorso professionale” del controinteressato “rispetto alla posizione accademica” oggetto della procedura selettiva – non appare nel [#OMISSIS#] di specie dimostrato, alla luce degli atti della procedura selettiva per cui è causa. 
In base a quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 sulla chiamata dei professori, in particolare, “Le università, con proprio regolamento …, disciplinano … la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto … specificamente dei seguenti criteri: a) … specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”.
Nell’ipotesi in esame, l’Avviso indicente la procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. n. 240/2010 in causa reca l’espressa indicazione del solo settore concorsuale (11/E1), senza introdurre l’ulteriore specificazione tramite l’individuazione di uno o più settori disciplinari ad esso afferenti. 
Ciò posto, l’asserito difetto assoluto di congruità del profilo professionale del controinteressato – poi declinato da parte ricorrente in relazione a singoli aspetti concernenti, [#OMISSIS#] specifico, l’attività didattica svolta, le pubblicazioni scientifiche prodotte, i convegni e i progetti di ricerca oggetto di partecipazione indicata nel curriculum – appare smentito dalla circostanza rappresentata dal possesso in capo al controinteressato dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria) – conseguita nel 2017 – coincidente con quello oggetto della procedura selettiva per cui è causa (come da documentazione versata in atti).
In senso contrario non può assumere valore decisivo la prospettata argomentazione fondata sulla ricorrenza di parole chiave inconferenti ovvero sull’inerenza a [#OMISSIS#] connessi alla “riabilitazione (in senso motorio)” pertinente a settori scientifico disciplinari e/o concorsuali diversi da quello oggetto della procedura di chiamata per cui è causa.
Al riguardo, appaiono condivisibili le considerazioni svolte dall’Ateneo nell’ambito delle controdeduzioni formulate dalla Commissione giudicatrice – e altresì riprese [#OMISSIS#] memoria del controinteressato – [#OMISSIS#] parte in cui, da un lato, si evidenzia che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve basarsi sull’effettivo contenuto integrale dei lavori presentati, non potendo ridursi all’esame di alcune parole chiave avulse dal contesto di riferimento, e dall’altro si contesta che la mera presenza di termini evocanti la “riabilitazione” – dedotta in ricorso anche con riguardo ai titoli dei progetti e dei convegni indicati nel curriculum prodotto dal controinteressato – possa costituire circostanza di per sé dirimente, riferendosi l’addotta locuzione ad una nozione generale suscettibile di molteplici declinazioni (riabilitazione fisica, motoria, psicologica, neuropsicologica), alcune delle quali appaiono sussumibili nell’ambito delle tematiche proprie del settore concorsuale di riferimento. 
Per le esposte considerazioni, non può dunque ritenersi che il giudizio reso dalla Commissione di congruenza del profilo professionale del controinteressato rispetto al settore concorsuale oggetto della procedura di chiamata sia inficiato, quanto ai [#OMISSIS#] dedotti in ricorso, da evidente travisamento fattuale ovvero da manifesta irragionevolezza.
15.2. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di gravame proposto.
Sulla base del contenuto dei verbali versati in atti recanti le attività valutative condotte in relazione ai candidati partecipanti alla procedura, il richiamo al concetto di trasversalità delle competenze riferito al controinteressato nell’ambito della valutazione complessiva resa dalla Commissione giudicatrice (di cui al verbale 4 e all’allegato 1 della relazione finale) non può intendersi espressivo di un autonomo parametro di valutazione, ulteriore rispetto a quelli fissati nell’Avviso di indizione della procedura, apparendo in ogni [#OMISSIS#] il suddetto riferimento come un elemento non decisivo ai fini del giudizio finale di prevalenza riconosciuta in favore del controinteressato, individuato come “estremamente qualificato” per il ruolo di professore associato.
La valutazione complessiva riportata negli atti della procedura, infatti, reca l’espressa indicazione per il controinteressato – rispetto al tenore dei giudizi formulati nei riguardi degli altri candidati – che “l’attività di ricerca” appare “eccellente e di ottimo impatto citazionale” e che “l’autonomia di ricerca” del candidato appare “[#OMISSIS#]” (cfr. al riguardo il menzionato verbale 4. unitamente all’allegato 1 alla relazione finale).
16. Per le ragioni esposte, il ricorso integrato dall’atto di motivi aggiunti è infondato e va pertanto respinto.
17. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
17.1. Quanto alla domanda di condanna del ricorrente al risarcimento del danno avanzata dal controinteressato ai sensi dell’art. 26 c.p.a., si ritiene non suscettibile di accoglimento in quanto non si ravvisano [#OMISSIS#] fattispecie in esame i presupposti normativamente richiesti, non apparendo i motivi di doglianza articolati “manifestamente” infondati né tantomeno idonei ad integrare un’ipotesi di lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dall’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Università e del controinteressato, che liquida forfetariamente in euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge se dovuti.
Respinge la domanda avanzata dal controinteressato ex art. 26 c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 aprile 2021 e 17 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
Chiara [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/12/2021