La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere “ex ante” alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990.
Nel caso di specie, la documentazione originariamente richiesta e oggetto del diniego impugnato era ritenuta logicamente collegata alle esigenze difensive della ricorrente, che in uno dei suoi motivi di ricorso, aveva rappresentato la contraddittorietà della valutazione dei titoli tra quanto operato dalla Commissione del 2020 e quella del 2021, nell’ambito della procedura di selezione per il conferimento n. 8 incarichi di prestazione professionale.
TAR Lazio, sez. III, 25 ottobre 2021, Ord. n. 10917
Conferimento incarichi di prestazione professionale e accesso ai documenti
N. 10917/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06742/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6742 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Otranto, 23;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza e Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 1;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
nel giudizio per l’annullamento previa sospensiva
della deliberazione formata il 15.04.2021 dalla Commissione di Selezione di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico di Selezione per il conferimento n. 8 incarichi di prestazione professionale da attivare presso La Sapienza Università di Roma, Codice identificativo n. 001/2021, Disposizione n. 899, prot. n. 16349 del 02.03.2021, e pubblicata sulla piattaforma del [#OMISSIS#] Istituzionale della Sapienza Università di Roma il 20.04.2021, con la quale attribuiva alla odierna ricorrente il punteggio totale all’esito della valutazione di titoli ed esperienza professionale/lavorativa punti n. 9 anziché quello superiore;
della disposizione n. 1897, Prot. n. 38499 del 13.05.2021 con la quale la Direttrice dell’Area Offerta Formativa e Diritto alla Studio dell’Università Roma la “Sapienza” ha approvato la graduatoria finale di merito e nominato i vincitori dell’Avviso Pubblico n. 001/2021, Disposizione n. 899, prot. n. 16349 del 02.03.2021 per la copertura a tempo determinato di n. 8 incarichi individuali di prestazione professionale per lo svolgimento di attività di tutorato specializzato in favore di studenti con disabilità e DSA, [#OMISSIS#] parte in cui ha attribuito alla ricorrente valutazione per titoli ed esperienze professionali punteggio: 9;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente l’Avviso Pubblico di Selezione per il conferimento n. 8 incarichi di prestazione professionale da attivare presso la Sapienza Università di Roma, Codice identificativo n. 001/2021, Disposizione n. 899, prot. n. 16349 del 02.03.2021, ove necessario nei limiti dell’interesse delle richieste per cui è ricorso;
per la declaratoria del diritto della ricorrente alla attribuzione di punteggio superiore per titoli ed esperienze professionali e/o lavorative nel [#OMISSIS#] e pari a punti n. 20 e [#OMISSIS#] specifico di punti n. 15,5 [#OMISSIS#] graduatoria finale di merito relativa all’ l’Avviso Pubblico di Selezione per il conferimento n. 8 incarichi di prestazione professionale da attivare presso la Sapienza Università di Roma, Codice identificativo n. 001/2021, Disposizione n. 899, prot. n. 16349 del 02.03.2021, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico;
per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, [#OMISSIS#] misura minima di Euro 24.000,00 corrispondente [#OMISSIS#] emolumenti dovuti [#OMISSIS#] assunti in forza del Bando Pubblico n. 001/2021, Disposizione n. 899, prot. n. 16349 del 02.03.2021, qualora quest'[#OMISSIS#] risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall’illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Visti il ricorso, il ricorso incidentale ex art. 116 c.p.a. e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e del Ministero dell’Università e della Ricerca nonché di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con la relativa documentazione; Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4309/2021 del 5 agosto 2021;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 20 ottobre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che la presente ordinanza verte unicamente sull’istanza di accesso – inserita in atto denominato “ricorso incidentale” – proposta dalla ricorrente, avendo la Sezione già deciso sull’istanza cautelare di cui alla domanda di annullamento con l’ordinanza in epigrafe;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il relativo ricorso può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e [#OMISSIS#] eventuali controinteressati e l’’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale;
Rilevato che, nel ricorso incidentale, la ricorrente lamentava l’illegittimo diniego opposto dalla Università degli Studi di Roma la “Sapienza” avverso l’istanza di accesso [#OMISSIS#] atti avanzata dal suo legale il 18 [#OMISSIS#] 2021;
Rilevato che in tale istanza di accesso la dr.ssa [#OMISSIS#] chiedeva di conoscere:
a) la documentazione inerente al criterio e al procedimento valutativo adoperato dalla Commissione valutativa di cui all’art. 7 del Bando n. 002/2020 [#OMISSIS#] formazione della graduatoria pubblicata il 1 aprile 2020 e il relativo verbale riferibile alla sua posizione [#OMISSIS#] valutazione dei suoi titoli e delle sue esperienze professionali;
b) la documentazione analoga riferita al successivo Bando n. 001/2021 [#OMISSIS#] formazione della graduatoria pubblicata il 20 aprile 2021;
c) la documentazione inerente al criterio e al procedimento valutativo adoperato dalla Commissione valutativa di cui all’art. 9 del Bando n. 001/2021, riferibile alla posizione di undici candidate esplicitamente indicate, [#OMISSIS#] valutazione dei loro titoli e delle loro esperienze professionali;
Rilevato che in data 26 [#OMISSIS#] 2021 l’Ateneo riscontrava l’istanza, limitatamente ai punti b) e c) sopra indicati, ritenendo che, in relazione alla documentazione sub a), non ravvisava “…un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, trattandosi di procedura conclusa e incomparabile all’attuale sia per i criteri di assegnazione dei punteggi ai titoli sia per la composizione della Commissione stessa”;
Rilevato che nel ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., la dr.ssa [#OMISSIS#], precisando che la documentazione richiesta – e non concessa in ostensione – rispondeva all’esigenza di meglio specificare l’illogicità della valutazione operata sui suoi titoli ed esperienze professionali nell’[#OMISSIS#] procedura selettiva rispetto ai medesimi vantati ugualmente [#OMISSIS#] precedente, lamentava la violazione degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90, con particolare riferimento alla qualificazione di “interesse” e “documentazione” ai fini dell’ostensione richiesta;
Rilevato che, nel costituirsi nel giudizio principale, le Amministrazioni in epigrafe e la controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] prendevano posizione anche sotto tale profilo, ritenendo infondata la domanda di accesso;
Rilevato che, in prossimità della [#OMISSIS#] di consiglio fissata per la delibazione del ricorso “incidentale”, parte ricorrente e la controinteressata depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi; Rilevato che, alla [#OMISSIS#] di consiglio del 20 ottobre 2021, la causa, sotto tale profilo, era trattenuta in decisione;
Considerato che la domanda di accesso può trovare accoglimento;
Considerato che la giurisprudenza ha chiarito che l’interesse all’accesso “difensivo” – come è indubbiamente qualificabile quella della ricorrente che ha in corso il giudizio cognitorio in cui ha introdotto il rito ex art. 116, comma 2, c.p.a. – sussiste laddove sia dimostrato il “nesso di necessarietà” (e non anche di “indispensabilità”, che concerne solo i documenti che recano al loro interno dati “sensibili e giudiziari”, [#OMISSIS#] scelta espressiva ancora presente nell’art. 24, comma 7, secondo periodo, l. 241/1990) tra i documenti richiesti e la potenziale utilizzazione degli stessi nell’ambito di un giudizio, non essendo necessaria anche la dimostrazione della idoneità dei documenti oggetto di ostensione a rendere possibile una favorevole coltivazione di quel giudizio, da parte del richiedente l’accesso, nel quale detti documenti debbono essere “utilizzati” (Cons. Stato, Sez. VI, 28.5.21, n. 4103);
Considerato che, pertanto, deve solo essere dimostrata e comprovata l’attinenza dei documenti richiesti con la tutelabilità potenziale, all’esito di una verifica della posizione soggettiva rispetto alla quale l’interessato intende chiedere tutela;
Considerato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato che la pubblica amministrazione detentrice del documento e il [#OMISSIS#] amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere “ex ante” alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del [#OMISSIS#], solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non [#OMISSIS#] alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al [#OMISSIS#] amministrativo nel giudizio sull’accesso, [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 (A.P., 18.3.21, n. 4);
Considerato che, applicando tali principi al [#OMISSIS#] di specie, si rileva che la documentazione sub a) originariamente richiesta e oggetto del diniego impugnato appare logicamente collegata alle esigenze difensive della ricorrente, che in uno dei suoi motivi di ricorso ha rappresentato la contraddittorietà della valutazione dei suoi titoli tra quanto operato dalla Commissione del 2020 e quella del 2021;
Considerato che tale impostazione, la cui fondatezza sarà delibata [#OMISSIS#] fase di merito, consente di rilevare l’interesse diretto e personale invece negato dall’Amministrazione sulla base di una valutazione non congrua, in quanto la ricorrente non intendeva contestare la procedura del 2020, ormai conclusa, ma verificare la logicità di quella del 2021 per cui è causa;
Considerato che, comunque, per la procedura del 2020, la ricorrente non chiede di valutare documentazione relativa a terzi ma solo la sua, con conseguente intangibilità di altre posizioni da tutelare;
Considerato, quindi, che l’accesso ai documenti per come richiesto dalla ricorrente deve essere consentito anche per quanto riguarda la documentazione supra sub a) e che l’ostensione documentale dovrà effettuarsi a cura dell’Ateneo entro giorni trenta dalla comunicazione o dalla conoscenza della presente ordinanza;
Considerato che le spese della presente fase saranno liquidate con la decisione di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. e, per l’effetto, ordina all’Università degli Studi Roma La Sapienza di ostendere alla ricorrente la documentazione inerente al criterio e al procedimento valutativo adoperato dalla Commissione valutativa di cui all’art. 7 del Bando n. 002/2020 [#OMISSIS#] formazione della graduatoria pubblicata il 1 aprile 2020 e il relativo verbale riferibile alla sua posizione [#OMISSIS#] valutazione dei suoi titoli e delle sue esperienze professionali, entro giorni trenta dalla comunicazione o
dalla conoscenza della presente ordinanza.
Spese alla fase di merito.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 20 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore Chiara [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/10/2021