TAR Lazio, Sez. III, 4 ottobre 2021, n. 10106

Valutazioni nell'ambito delle procedure ex art. 24, co. 5 e 6, L. 240/2010

Data Documento: 2021-10-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito delle procedure per la copertura dei posti professore di II fascia ex art. 24, co. 5 e 6, L. 240/2010, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai diffuso, le valutazioni che emergono sono naturalmente opinabili. La legge demanda tali valutazioni alla commissione esaminatrice proprio in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui essa dispone mediante i suoi componenti, ritenendola organo che si trova nelle condizioni più congrue per poterle compiere. Con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, ipotizzare che il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla commissione e plausibilmente prescelta dall’Amministrazione stessa per preferirvi una soluzione diversa, significherebbe negare la ragion d’essere della funzione amministrativa della commissione. Il giudizio amministrativo non può pertanto rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari, ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto.
La mancata inclusione nel profilo curriculare esteso dalla Commissione di tutte le attività riportate nel curriculum dal ricorrente non può, di per sé, ritenersi elemento sufficiente ad attestare un’omessa valutazione degli aspetti non menzionati, rispondendo piuttosto alla modalità descrittiva comunemente utilizzata nella stesura dei profili dei singoli candidati, improntata ad esigenze di sinteticità. D’altro canto, il giudizio finale della Commissione di concorso per la copertura di posti di professore universitario è frutto di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica. Esso è pertanto incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali, ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri, non essendo frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando.
Dal momento che, in questo tipo di procedure, tutti i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli, la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti contraddittori o espressione di irragionevolezza o disparità evidente di trattamento.

Contenuto sentenza

N. 10106/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06636/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6636 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] n. 2;
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Liegi, 32;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto Rettorale – Sapienza Università di Roma, n. 1471-2020 del 8.6.2020 (codice concorso 2018PAR041) di approvazione degli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 commi 5 e 6 della l. 240/2010, settore concorsuale 06/D1 – settore scientifico disciplinare MED/11;
– di tutti i verbali (verbale n.1 del 14.1.2020; verbale n. 2 del 1.2.2020; verbale n. 3 del 5.3.2020) e della relazione finale della Commissione di valutazione, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati;
– per quanto di interesse, del decreto Rettorale, Sapienza Università di Roma, n. 2659-2018 del 9.11.2018 (codice concorso 2018PAR041) di indizione della procedura valutativa per la copertura di n.1. posto di professore di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 commi 5 e 6 della l. 240/2010, settore concorsuale 06/D1 – settore scientifico disciplinare MED/11;
per quanto di interesse, del decreto del Rettore della Sapienza Università di Roma, n. 3547 del 19.11.2019 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei candidati;
– per quanto di interesse, del D.R. n. 1820/2019 dell’13.06.2019 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso la Sapienza Università di Roma;
– nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 1892020 :
Per l’annullamento:
della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari, Sapienza Università di Roma del 6.7.2020 (verbale n. 5/2020) di approvazione della proposta di chiamata del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a ricoprire il posto di
professore di II fascia, settore scientifico disciplinare MED/11 e dell’allegato verbale relativo al seminario tenuto dal vincitore;
– di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorrer possa, la non intervenuta Delibera della [#OMISSIS#] di Facoltà di approvazione della chiamata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 7102020 :
Annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare:
– della Delibera della [#OMISSIS#] di Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Sapienza Università di Roma, del 15 luglio 2020 con la quale è stato espresso parere favorevole alla chiamata del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a ricoprire il posto di professore di II fascia, settore scientifico disciplinare MED/11;
– della Delibera del Consiglio di Amministrazione, Sapienza Università di Roma, n. 232/20 del 21 luglio 2020, di approvazione della proposta di chiamata del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a ricoprire il posto di professore di II fascia, settore scientifico disciplinare MED/11;
– del decreto del Rettore della Sapienza Università di Roma, n. 2104 del 5.8.2020 (prot. n. 55799), relativo alla nomina a decorrere dal 1° settembre 2020 del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] come professore di II fascia, settore scientifico disciplinare MED/11;
– della nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari, Sapienza Università di Roma, relativa alla presa di servizio del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del 1° settembre 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame la ricorrente, avendo partecipato in qualità di ricercatore universitario presso l’Ateneo resistente alla procedura valutativa – in epigrafe indicata – indetta dall’Università medesima per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, L. n. 240/2010, impugnava il decreto rettorale di approvazione degli
atti relativi alla procedura valutativa conducente all’individuazione come vincitore dell’odierno controinteressato, unitamente [#OMISSIS#] atti connessi.
2. Il ricorso è affidato a due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, commi 5 e 6 della l. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90. Erronea applicazione e/o modifica dei criteri di valutazione. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Palese travisamento dei fatti. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste. Erroneità dei presupposti. Sviamento di potere. Disparità di trattamento” – la ricorrente lamenta un palese travisamento del proprio curriculum nell’ambito della valutazione operata dalla Commissione esaminatrice, deducendo [#OMISSIS#] specifico la mancata considerazione di molteplici attività di docenza e di ricerca – anche con riguardo al periodo di effettivo insegnamento al corso di laurea in scienze chirurgiche presso Infermieristica pari ad anni 18 – nonché di attività svolte in campo clinico ed assistenziale dalla ricorrente medesima, tutte specificamente allegate nel contesto della documentazione presentata in sede di domanda di partecipazione.
Denuncia al riguardo l’omessa ovvero la generica indicazione – nell’ambito della redazione del profilo curriculare di cui all’allegato 1 della Relazione finale e del verbale n. 2 – di una serie di attività e titoli specificamente individuati nel curriculum presentato (e, in un [#OMISSIS#], anche l’erronea attribuzione di una determinata attività in campo clinico, non dichiarata dalla ricorrente medesima), deducendo che tali omissioni ad opera della Commissione esaminatrice avrebbero condotto ad una sottovalutazione del suo profilo curriculare.
Contesta, sotto un ulteriore profilo, la mancata indicazione delle ragioni per cui la Commissione non avrebbe preso in considerazione i suddetti titoli dichiarati dalla ricorrente stessa nel curriculum, nonché l’assenza di elementi idonei a giustificare – in presenza di valutazioni parimenti favorevoli – la prevalenza riconosciuta al profilo del controinteressato.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza – rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 5 e 6, l. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Palese travisamento dei fatti. carenza assoluta di motivazione. Illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste. Erroneità dei presupposti. Sviamento di potere. Disparità di trattamento” – la ricorrente lamenta la carenza di motivazione anche nell’ambito della valutazione complessiva (allegato 2 alla Relazione finale; allegato C al verbale n. 3) in quanto assolutamente generica ed apodittica, con conseguente impossibilità di comprendere l’iter logico seguito [#OMISSIS#] valutazione e nel giudizio di [#OMISSIS#] favore per il controinteressato rispetto alla posizione della ricorrente.
Contesta, in particolare, la valorizzazione dei soli dati bibliometrici nell’ambito della valutazione riferita alla produzione scientifica dei candidati.
Denuncia quindi l’illogicità del giudizio reso dalla Commissione, deducendo la superiorità – in termini di quantità e di qualità – della produzione scientifica, dell’attività di insegnamento nonché di quella svolta in ambito clinico dalla stessa ricorrente rispetto al controinteressato, che emergerebbe dal confronto tra i rispettivi curricula.
2.3. Conclude quindi avanzando domanda di annullamento degli atti gravati, previa concessione di idonee misure cautelari.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’Ateneo intimato e il controinteressato.
4. Con successivo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il verbale recante l’approvazione della proposta di chiamata del controinteressato alla luce del seminario svolto, assumendone l’illegittimità in via derivata alla luce delle censure mosse in ricorso.
5. Il controinteressato ha depositato memoria difensiva, deducendo l’inammissibilità delle censure proposte in ricorso in quanto volte a sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle espresse dalla Commissione giudicatrice, e in ogni [#OMISSIS#] l’infondatezza dei motivi di doglianza in quanto smentiti dalla stessa attività istruttoria della Commissione.
6. L’Università ha depositato documentazione, includente una relazione difensiva dell’Ateneo e le controdeduzioni sul piano tecnico svolte dalla Commissione esaminatrice.
7. Con ulteriore atto di motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i successivi atti consequenziali connessi alla chiamata del controinteressato, deducendone l’illegittimità in via derivata alla luce delle censure mosse in ricorso.
8. In vista della [#OMISSIS#] di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la ricorrente e il controinteressato hanno depositato rispettiva memoria; l’Università ha depositato documentazione.
9. Con ordinanza 26 ottobre 2020, n. 6648 la Sezione ha disposto la fissazione dell’udienza per la trattazione nel merito del ricorso.
10. In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente e il controinteressato hanno depositato rispettiva documentazione e successiva memoria; il controinteressato ha depositato memoria di replica.
10.1. Parte ricorrente e l’Università hanno poi depositato note di udienza.
11. All’udienza pubblica del 14 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il ricorso, integrato dai due successivi atti di motivi aggiunti, non è meritevole di accoglimento.
13. I motivi di doglianza articolati nel proposto gravame possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione sul piano logico-giuridico.
14. Il Collegio ritiene opportuno richiamare, in via preliminare, l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sui limiti che incontra il sindacato del [#OMISSIS#] amministrativo qualora abbia ad oggetto valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto espressione della discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione, che attengono quindi alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata [#OMISSIS#] organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico- disciplinare e scientifico.
Di conseguenza, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 [#OMISSIS#] 2015, n. 2269 e TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 11 ottobre 2018, n. 9921).
15. Ciò posto, i motivi articolati in ricorso non appaiono idonei a radicare vizi suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale nei termini evidenziati.
15.1. Le censure proposte appaiono essenzialmente riconducibili alla contestazione della valutazione in concreto effettuata dalla Commissione giudicatrice in relazione al profilo curriculare della ricorrente medesima (con riguardo sia alle attività di docenza e di ricerca, all’attività svolta in ambito clinico ed assistenziale), lamentando da un lato l’omessa considerazione di una serie di attività e di alcuni titoli allegati nel curriculum e la conseguente sotto-valutazione del profilo della ricorrente medesima, dall’altro l’insufficiente motivazione (nell’ambito della valutazione comparativa) alla base del giudizio di prevalenza reso in favore del controinteressato, assumendo che una corretta valutazione sotto i [#OMISSIS#] censurati avrebbe dovuto condurre alla prevalenza del giudizio in favore della ricorrente stessa, in luogo del controinteressato.
16. Alla luce della documentazione depositata in giudizio, la prospettazione in ricorso non trova corrispondenza – per quanto attiene all’ambito, sopra evidenziato, suscettibile di sindacato [#OMISSIS#] presente sede giurisdizionale – nel contenuto dei verbali relativi alle operazioni di valutazione svolte dalla Commissione, tenuto conto dei criteri fissati dalla lex specialis della procedura selettiva.
Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che alla procedura concorsuale per cui è causa hanno partecipato cinque candidati, quattro dei quali – inclusa la ricorrente – hanno riportato il medesimo giudizio finale di “ottimo” nelle quattro voci considerate (profilo curriculare, attività scientifica, attività didattica e attività assistenziale), mentre il controinteressato – vincitore della procedura – ha conseguito il prevalente giudizio in termini di “eccellente” nelle due voci “profilo curriculare” e “attività scientifica” (riportando il giudizio di “ottimo” nelle restanti voci relative all’attività didattica e a quella assistenziale).
17. Ciò posto, la mancata inclusione nel profilo curriculare esteso dalla Commissione esaminatrice – contenuto nell’allegato 2 al verbale 1 – di tutte le attività riportate nel curriculum della medesima ricorrente non può di per sé ritenersi elemento sufficiente ad attestare un’omessa valutazione degli aspetti non menzionati, rispondendo piuttosto alla modalità descrittiva comunemente utilizzata [#OMISSIS#] stesura dei [#OMISSIS#] dei singoli candidati, improntata ad esigenze di sinteticità.
D’altra parte, il tenore della valutazione collegiale espressa dalla Commissione in merito al profilo curriculare della ricorrente – di cui al richiamato verbale 1, allegato 2, poi confluito [#OMISSIS#] Relazione finale – mostra un giudizio in termini di pregevolezza del profilo, che appare dunque coerente al complesso delle attività e dei titoli dichiarati.
Sul punto, la Sezione nell’ambito dei recenti pronunciamenti resi (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 aprile 2021, n. 4072) ha avuto occasione di evidenziare che il giudizio finale della Commissione di concorso per la copertura di posti di professore universitario è frutto di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati – effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica – incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri: il giudizio finale della Commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure – in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti contraddittori o espressione di irragionevolezza o disparità evidente di trattamento (in termini, cfr. ex multis, Cons. St., sez. VI, sent. 4 marzo 2019, n. 1496).
Alla luce di quanto evidenziato, non appare altresì determinante l’erronea indicazione della sede di svolgimento dell’attività clinica e assistenziale riportata [#OMISSIS#] stesura del profilo curriculare della ricorrente, trattandosi di un refuso – ammesso dalla stessa Commissione nell’ambito delle controdeduzioni depositate nel presente giudizio – che non risulta aver prodotto alcun effetto sfavorevole sulla posizione della ricorrente quanto alla valutazione collegiale resa nei suoi riguardi, considerato altresì che dalla stesura del profilo professionale emerge testualmente l’indicazione che “L’attività assistenziale è documentata da molti anni di attività presso vari Dipartimenti e Centri”.
18. Quanto alle censure connesse al profilo comparativo del giudizio in relazione alla posizione della ricorrente e a quella del controinteressato, occorre evidenziare che – alla luce della documentazione versata in atti – il tenore della valutazione complessiva (riportata [#OMISSIS#] Relazione finale della Commissione) mostra una prevalenza del giudizio espresso in favore del controinteressato, nel cui contesto particolare valore appare riconosciuto al livello della produzione scientifica.
Da un confronto tra i rispettivi giudizi (cfr. la valutazione collegiale del profilo curriculare), emerge che “l’ampiezza e la qualità della produzione scientifica” del controinteressato è testualmente riconosciuta anche “con riferimento [#OMISSIS#] ultimi cinque anni” – mentre analoga indicazione non è riportata per la ricorrente – con l’ulteriore precisazione che le pubblicazioni presentate dal controinteressato “detengono una elevata collocazione editoriale nell’ambito di riviste scientifiche accreditate presso la comunità scientifica di riferimento” (mentre per la ricorrente il livello di collocazione editoriale delle riviste in cui risultano inserite le pubblicazioni presentate è qualificato come “[#OMISSIS#]”); per la ricorrente, inoltre, appare espressamente indicato che “solo in alcune [delle pubblicazioni presentate] si evince un contributo significativo della candidata”.
Nell’ambito della valutazione specificamente riferita alle pubblicazioni, per il controinteressato risulta altresì evidenziato che “l’impact factor relativo [#OMISSIS#] ultimi 5 anni di attività è di 404,252 e numero di citazioni totali 554 H index di 12”, mentre per la ricorrente “l’impact factor relativo [#OMISSIS#] ultimi 5 anni di attività è di 176.0 e numero di citazioni totali 234 con H index di 10” (cfr. la rispettiva valutazione complessiva nell’ambito della Relazione finale).
Le riferite valutazioni appaiono coerenti al contenuto del profilo curriculare esteso dalla Commissione, contenente l’espresso riferimento alla produzione scientifica negli ultimi cinque anni (rispettivamente, della ricorrente e del controinteressato) – sul punto non specificamente contestato in ricorso – secondo cui il controinteressato è “autore di 106 pubblicazioni tutte coerenti col SSD MED 11 con impact factor di 499 e di 1625 citazioni totali con H index di 22. È autore di 70 pubblicazioni con 554 citazioni e H index di 12 con impact factor di 404,252 negli ultimi 5 anni”, mentre la ricorrente è “autore di 113 pubblicazioni tutte coerenti col SSD MED 11 con impact factor di 356 e di 1298 citazioni totali con H index di 20. È autore di 42 pubblicazioni con 234 citazioni e H index di 10 con impact factor di 176,0 negli ultimi 5 anni”.
Per il controinteressato, inoltre, la valutazione espressa dalla Commissione riporta che “Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 10 [#OMISSIS#] original article e 1 view point e 1 editorial) 1 è a primo nome 1 a secondo nome, 4 ad [#OMISSIS#] nome ed 1 corresponding author”; per la ricorrente, viceversa, è indicato che “Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 9 sono original article e 2 commentary e 1 editorial) 2 sono a primo nome, 3 ad [#OMISSIS#] nome” (cfr. la rispettiva valutazione complessiva riportata nell’ambito della Relazione finale).
18.1. La riferita valutazione, nel dare conto delle ragioni idonee a giustificare la prevalenza del giudizio favorevole al controinteressato nei termini riportati, oltre a non apparire in contraddizione con gli atti del concorso (depositati in giudizio), risulta altresì coerente ai criteri fissati dallo stesso bando concorsuale (e declinati dalla Commissione [#OMISSIS#] riunione preliminare), laddove tra i “Criteri di valutazione comparativi” è espressamente prevista la “valutazione qualitativa/quantitativa delle pubblicazioni scientifiche, che si avvarrà degli indicatori bibliometrici riconosciuti internazionalmente: H-index, Impact Factor complessivo e degli ultimi 5 anni, citation index” (cfr. il relativo bando di concorso), riconoscendo altresì [#OMISSIS#] prioritaria – nei termini stabiliti dalla Commissione nell’allegato 1 al verbale 1 della riunione preliminare – alla “produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i [#OMISSIS#] della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando”.
Per ciò che concerne l’attività scientifica, peraltro, occorre ribadire – in linea con l’orientamento giurisprudenziale accolto in materia (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 26 novembre 2020, n. 7435) – che “si tratta di una valutazione per sua natura opinabile, che la legge, proprio in ragione di tale opinabilità, demanda alla commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia l’organo che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere. Ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall’Amministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion d’essere della funzione amministrativa della commissione” (in termini, cfr. Cons. Stato , sez. VI , sent. 16 luglio 2015, n. 3561).
19. Non emergono pertanto, sulla base della documentazione depositata in giudizio e alla luce delle considerazioni esposte, [#OMISSIS#] di manifesta irragionevolezza ovvero di evidente travisamento fattuale inficianti gli atti della procedura valutativa oggetto di contestazione.
20. In conclusione, il ricorso come integrato dai successivi atti di motivi aggiunti va respinto.
21. Si ravvisano giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui due atti di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE Chiara [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/10/2021