Il ricorrente denuncia l’illegittimità dell’operato della Commissione che non avrebbe tenuto conto delle conclusioni positive contenute nei pareri pro veritate resi da esperti nel settore scientifico disciplinare proprio di appartenenza del ricorrente.
Tale circostanza costituirebbe, secondo la ricostruzione proposta da parte ricorrente, una palese violazione dell’art. 8, commi 5 e 6 del D.P.R. 95/2016. Le censure proposte non sono fondate, dato che, nel caso in esame, la Commissione, nel giudizio collegiale, motivava adeguatamente il dissenso rispetto alle positive conclusioni formulate nei pareri pro veritate. La Commissione, acquisendo i pareri pro veritate da parte di competenti esperti di settore, si comportava in maniera assolutamente conforme al disposto di cui all’art. 8 comma 5 del D.P.R 95/2016. Tale norma prevede, infatti, l’obbligo di acquisire un parere pro veritate «nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico disciplinare che pur appartenendo ad un settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella Commissione». Occorre, tuttavia, distinguere tra l’obbligo di acquisizione del parere, nel caso in esame pienamente rispettato, e la facoltà della Commissione di discostarsi dal contenuto del parere o dei pareri acquisiti. L’art. 8, sesto comma del D.P.R. 95/2016 stabilisce, infatti, che “l’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 5 è adeguatamente motivato”. Ne discende che la Commissione può legittimamente discostarsi dalle conclusioni dei pareri in questione con l’unico limite di una adeguata motivazione. Nel caso in esame il giudizio collegiale ed i singoli giudizi individuali forniscono precise argomentazioni a sostegno del giudizio negativo dovendosi escludere la sussistenza di difetto di motivazione e di violazione dell’art. 8, commi 5 e 6 del D.P.R. 95/2016. La Commissione, infatti, nel giudizio collegiale, rilevava che «la produzione è di taglio prevalentemente descrittivo e dimostra un non ancora sufficiente rigore metodologico sia nella capacità di ricorrere alla lettura in argomento sia nella conduzione di esperienze sperimentali, le quali presentano motivi di interesse ma sviluppi ancora troppo contenuti». L’analisi dei singoli giudizi individuali rivela ulteriori considerazioni determinanti nella ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Commissione nel giungere ad un giudizio finale negativo. Il Collegio osserva, inoltre, che, mentre le motivazioni sottostanti al giudizio negativo sono chiaramente esposte, i pareri resi dagli esperti risultano estremamente sintetici e non offrono alcuna argomentazione relativa alle valutazioni sul contenuto delle pubblicazioni del ricorrente.
TAR Lazio, sez. III bis, 17 febbraio 2021, n. 1937
Abilitazione scientifica - Qualità delle pubblicazioni - parere pro veritate
N. 01937/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C.U.N. non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
– delle valutazioni negative in relazione al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professori di seconda fascia nel settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, pubblicate sul sito internet del MIUR dal 20.09.2019 al 19.11.2019, in uno ai giudizi collettivi ed individuali espressi dalla Commissione nominata per adempiere alle procedure di conseguimento dell’ASN per la tornata 2018, che del pari si impugnano;
– dei verbali della Commissione nominata per le procedure di conseguimento dell’ASN per la tornata 2018, nelle parti relative ai giudizi individuali ed al giudizio collegiale espressi sul ricorrente;
– dei decreti direttoriali n. 2822 del 29.10.2018 e n. 1413 del 16.07.2019 di nomina della Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
– ove occorra, per quanto di ragione, del D.M. 855 del 30 ottobre 2015, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
– di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 9 febbraio 2021 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. [#OMISSIS#] Profili come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo in epigrafe l’odierno ricorrente ha impugnato il giudizio negativo ricevuto per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) in qualità di professore universitario di seconda fascia, nel settore concorsuale 11/D2 – “Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2020 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di misure cautelari collegiali e, in via successiva, ha depositato istanza di prelievo.
Il 9 gennaio 2021 ha poi prodotto una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso mentre, con note di udienza depositate il 5 febbraio 2021, ha domandato il passaggio in decisione della causa senza discussione orale.
3. All’udienza del 9 febbraio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. In primo luogo, il Collegio intende effettuare un seppur breve richiamo al quadro normativo afferente all’abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
4.1 Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
4.2 L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
4.3 Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
5. Nel caso di specie, al ricorrente sono stati riconosciuti sei titoli tra quelli prescelti dalla Commissione ed è stato riscontrato l’ampio superamento di tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica.
Tuttavia, all’unanimità, è stato giudicato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione tenuto conto che “Nei lavori del candidato manca il necessario approfondimento metodologico e l’ampiezza limitata dei dati presentati non consente di dimostrare quel livello di qualità e originalità previsti ai fini dell’abilitazione a professore di II^ fascia e tale da essere riconosciuto nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
6. Il ricorrente ha affidato il gravame a cinque mezzi di impugnazione con cui ha censurato la violazione e la falsa applicazione di diverse disposizioni contenute nella l. n. 240/2010, nel d.m. n. 120/2016, nel d.P.R. n. 95/2016, nel d.d. n. 2175/2018, nonché l’eccesso di potere per violazione dei principi sul giusto procedimento, per difetto dei presupposti, di istruttoria, per arbitrarietà e per sviamento.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
7. A cogliere nel segno, in via assorbente, sono le doglianze con cui è stata dedotta l’illegittimità del giudizio negativo ricevuto con riferimento alla pertinenza ed alla qualità delle pubblicazioni presentate in assenza del parere pro veritate prescritto dalla normativa vigente.
Rilevante in tal senso è, in primo luogo, l’art. 16, comma 3, lett. i) della l. n. 240/2010, nella parte in cui statuisce che “la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull’attività scientifica dei candidati […]; il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”.
7.1 Tale disposizione è stata successivamente recepita in sede di normazione secondaria, tanto che l’art. 8, co. 5, del D.P.R. n. 95/2016 sul punto riporta “La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. […] Il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione”.
7.2 Orbene, dalle disposizioni testé richiamate emerge plasticamente che la discrezionalità riconosciuta in capo all’organo collegiale nel decidere se avvalersi, o meno, del parere di un esperto esterno per la compiuta valutazione dei lavori scientifici, nel peculiare caso in cui nessuno dei componenti appartenga allo specifico settore disciplinare del candidato, deve essere intesa alla stregua di un vero e proprio obbligo di facere. La ratio della norma è evidente: garantire una valutazione completa ed esaustiva delle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 120/2016 che, dovendo essere condotta seguendo i criteri predeterminati dall’art. 4 del medesimo decreto, non può non essere effettuata se non da soggetti esperti dello specifico settore disciplinare.
7.3 Nel caso di specie, il ricorrente presenta un curriculum scientifico, formativo e culturale che vede gravitare la propria attività nei settori scientifico disciplinari (SSD) M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle attività sportive) e M-EDF/01 (Metodi e didattiche delle attività motorie), entrambi ricompresi nel settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, unitamente ai settori scientifico disciplinari M-PED/03 e M-PED/04.
Come emerge per tabulas dalla documentazione prodotta agli atti, nessuno dei cinque membri della Commissione valutatrice appartiene agli specifici settori scientifici disciplinari del ricorrente, venendo pertanto in rilievo la necessità normativamente prevista di chiedere un parere scritto pro veritate ad un esperto esterno prima di poter compiutamente esprimere un giudizio complessivo finale.
Del resto, tale documentazione è stata già chiesta dalla stessa Amministrazione nella precedente sessione in cui il candidato ha presentato domanda per il conseguimento dell’ASN con riferimento al settore concorsuale 11/D2, così come attestato dal rilascio dello stesso da parte del Prof. [#OMISSIS#] Lipoma.
8. La violazione della norma richiamata appare sufficiente a determinare l’illegittimità e l’annullamento del giudizio negativo gravato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., di riesaminare la posizione del ricorrente a cura della medesima Commissione, previa acquisizione del prescritto parere pro veritate.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) annulla il giudizio impugnato;
2) ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato ed accessori come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
Emiliano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Profili, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] Profili
[#OMISSIS#] Sapone
Pubblicato il 17/02/2021