TAR Lazio, sez. III bis, 17 febbraio 2021, n. 1941

Abilitazione scientifica - Qualità delle pubblicazioni - parere pro veritate

Data Documento: 2021-02-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Il ricorrente denuncia l’illegittimità dell’operato della Commissione che non avrebbe tenuto conto delle conclusioni positive contenute nei pareri pro veritate resi da esperti nel settore scientifico disciplinare proprio di appartenenza del ricorrente.
Tale circostanza costituirebbe, secondo la ricostruzione proposta da parte ricorrente, una palese violazione dell’art. 8, commi 5 e 6 del D.P.R. 95/2016. Le censure proposte non sono fondate, dato che, nel caso in esame, la Commissione, nel giudizio collegiale, motivava adeguatamente il dissenso rispetto alle positive conclusioni formulate nei pareri pro veritate. La Commissione, acquisendo i pareri pro veritate da parte di competenti esperti di settore, si comportava in maniera assolutamente conforme al disposto di cui all’art. 8 comma 5 del D.P.R 95/2016. Tale norma prevede, infatti, l’obbligo di acquisire un parere pro veritate «nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico disciplinare che pur appartenendo ad un settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella Commissione». Occorre, tuttavia, distinguere tra l’obbligo di acquisizione del parere, nel caso in esame pienamente rispettato, e la facoltà della Commissione di discostarsi dal contenuto del parere o dei pareri acquisiti. L’art. 8, sesto comma del D.P.R. 95/2016 stabilisce, infatti, che “l’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 5 è adeguatamente motivato”. Ne discende che la Commissione può legittimamente discostarsi dalle conclusioni dei pareri in questione con l’unico limite di una adeguata motivazione. Nel caso in esame il giudizio collegiale ed i singoli giudizi individuali forniscono precise argomentazioni a sostegno del giudizio negativo dovendosi escludere la sussistenza di difetto di motivazione e di violazione dell’art. 8, commi 5 e 6 del D.P.R. 95/2016. La Commissione, infatti, nel giudizio collegiale, rilevava che «la produzione è di taglio prevalentemente descrittivo e dimostra un non ancora sufficiente rigore metodologico sia nella capacità di ricorrere alla lettura in argomento sia nella conduzione di esperienze sperimentali, le quali presentano motivi di interesse ma sviluppi ancora troppo contenuti». L’analisi dei singoli giudizi individuali rivela ulteriori considerazioni determinanti nella ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Commissione nel giungere ad un giudizio finale negativo. Il Collegio osserva, inoltre, che, mentre le motivazioni sottostanti al giudizio negativo sono chiaramente esposte, i pareri resi dagli esperti risultano estremamente sintetici e non offrono alcuna argomentazione relativa alle valutazioni sul contenuto delle pubblicazioni del ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 01941/2021 REG.PROV.COLL.
N. 12882/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12882 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero Universita’ e Ricerca non costituito in giudizio; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
1. del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016) e pubblicato sul portale internet il 31 Agosto 2018;
2. del provvedimento di approvazione – di data e tenore sconosciuto – degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca educativa, pubblicati in data 31 Agosto 2018 sul [#OMISSIS#] del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, [#OMISSIS#] parte in cui è stato dichiarato non abilitato il ricorrente;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame il ricorrente ha impugnato il giudizio negativo reso dalla Commissione all’esito delle procedure di valutazione per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/D2- Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.
Il ricorrente affida il ricorso ai seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 8 co. 5 e 6 del d.p.r. 4 aprile 2016 n. 95 – violazione della legge n. 114/2014 (di conversione del d.l. n. 90 del 2014), art. 16, comma 3, lett. I) – eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
2) violazione dell’art. 8 co. 5 e 6 del d.p.r. 4 aprile 2016 n. 95 – violazione della legge n. 114/2014 (di conversione del d.l. n. 90 del 2014), art. 16, comma 3, lett. I) – violazione del decreto ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 – eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione
All’esito dell’udienza pubblica tenutasi in data 9/2/2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
I motivi di ricorso, stante la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Brevemente il Collegio osserva che l’art. 3 del D.M. n.120/2016 prevede che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, ponendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modulo allegato al bando.
L’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che «la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
• a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
• b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
• c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
• d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
• e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
• f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
• La Commissione deve valutare le pubblicazioni scientifiche presentate secondo tutti i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120 2016.
L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce inoltre che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. L’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone, infine, che «la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B».
In punto di fatto si rileva che la Commissione accertava il possesso, da parte del ricorrente, di almeno tre titoli secondo quanto previsto dall’art. 5, primo comma, lett. b) del D.M. n. 120/2016.
La Commissione valutava positivamente l’impatto della produzione scientifica del ricorrente attestando il raggiungimento di tutti e tre i valori soglia previsti.
La Commissione, al fine di una corretta valutazione delle pubblicazioni e stante la mancanza di almeno un commissario rappresentante del settore scientifico disciplinare di appartenenza del ricorrente (M-EDF/02- Metodi e didattiche delle attività sportive), si avvaleva di due pareri pro veritate resi da esperti nel settore.
I pareri pro veritate, resi rispettivamente dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (S.S.D M-EDF/02- Metodi e didattiche delle attività sportive) e dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (S.S.D. M-EDF/01- Metodi e didattiche delle attività motorie), esprimevano una valutazione positiva del profilo scientifico del ricorrente.
La Commissione, infine, formulava l’impugnato giudizio negativo sul presupposto di una valutazione non positiva delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, a maggioranza di quattro componenti su cinque.
Il ricorrente denuncia l’illegittimità dell’operato della Commissione che non avrebbe tenuto conto delle conclusioni positive contenute nei pareri pro veritate resi da esperti nel settore scientifico disciplinare proprio di appartenenza del ricorrente.
Tale circostanza costituirebbe, secondo la ricostruzione proposta da parte ricorrente, una palese violazione dell’art. 8, commi 5 e 6 del D.P.R. 95/2016.
Le censure proposte non sono fondate.
Nel [#OMISSIS#] in esame, la Commissione, nel giudizio collegiale, motivava adeguatamente il dissenso rispetto alle positive conclusioni formulate nei pareri pro veritate resi dai Professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
L Commissione, acquisendo i pareri pro veritate da parte di competenti esperti di settore, si comportava in maniera assolutamente conforme al disposto di cui all’art. 8 comma 5 del D.P.R 95/2016.
Tale [#OMISSIS#] prevede, infatti, l’obbligo di acquisire un parere pro veritate «nel [#OMISSIS#] di candidati afferenti ad un settore scientifico disciplinare che pur appartenendo ad un settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato [#OMISSIS#] Commissione».
Occorre, tuttavia, distinguere tra l’obbligo di acquisizione del parere, nel [#OMISSIS#] in esame pienamente rispettato, e la facoltà della Commissione di discostarsi dal contenuto del parere o dei pareri acquisiti.
L’art. 8, sesto comma del D.P.R. 95/2016 stabilisce, infatti, che “l’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 5 è adeguatamente motivato”.
Ne discende che la Commissione può legittimamente discostarsi dalle conclusioni dei pareri in questione con l’unico limite di una adeguata motivazione.
Nel [#OMISSIS#] in esame il giudizio collegiale ed i singoli giudizi individuali forniscono precise argomentazioni a sostegno del giudizio negativo dovendosi escludere la sussistenza di difetto di motivazione e di violazione dell’art. 8, commi 5 e 6 del D.P.R. 95/2016.
La Commissione, infatti, nel giudizio collegiale, rilevava che «la produzione è di taglio prevalentemente descrittivo e dimostra un non ancora sufficiente rigore metodologico sia [#OMISSIS#] capacità di ricorrere alla lettura in argomento sia [#OMISSIS#] conduzione di esperienze sperimentali, le quali presentano motivi di interesse ma sviluppi ancora troppo contenuti».
L’analisi dei singoli giudizi individuali rivela ulteriori considerazioni determinanti [#OMISSIS#] ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Commissione nel giungere ad un giudizio finale negativo.
La Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], a titolo di esempio, rilevava «numerose criticità, sia nell’individuazione di fonti scientifiche autorevoli di riferimento e [#OMISSIS#] loro interpretazione o adozione all’interno dello studio sviluppato, sia [#OMISSIS#] struttura e nell’argomentazione del discorso, che in alcuni casi interseca e sovrappone [#OMISSIS#] teorico-generali ad elementi di dettaglio operativo (per es. esercizi motori). Per quanto attiene più specificamente alla disabilità, un fraintendimento dei cambiamenti epistemologici introdotti dall’ICF (OMS, 2001) nell’interpretazione del concetto, [#OMISSIS#] a conclusioni errate [#OMISSIS#] trattazione di alcune tematiche; inoltre, l’occasione di declinare l’esperienza motoria nell’ambito delle varie menomazioni considerate non è colta appieno (e si accompagna, tra l’altro, all’adozione di un lessico settoriale obsoleto) poiché le caratteristiche differenti delle limitazioni funzionali non vengono poste opportunamente in rapporto alla tipologia di educazione motoria da produrre, mentre il tema dell’accessibilità a contesti e attività appare trascurato».
Il Prof. [#OMISSIS#] Zanniello, nel proprio giudizio individuale, affermava che «non si riscontrano elementi di originalità nei lavori presentati. Ad esempio, la monografia sulla dimensione motoria nei BES è una descrizione delle tipologie, con particolare attenzione ai DSA ma non apporta contributi al tema né propone interventi educativi verificati nei loro esiti; la bibliografia non è aggiornata; è carente il collegamento con l’educazione motoria. Anche la monografia dedicata ai percorsi per disabili sensoriali è descrittiva dell’esistente non apportando conoscenze innovative».
Il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] poneva in evidenza la dimostrazione «di un non ancora sufficiente rigore metodologico sia [#OMISSIS#] capacità di ricorre alla lettura in argomento sia [#OMISSIS#] conduzione di esperienze sperimentali, le quali presentano motivi di interesse ma sviluppi al momento ancora troppo contenuti. Il candidato evidenzia una non ancora adeguata capacità di assicurare un contributo innovativo nel settore»
Il Collegio osserva, inoltre, che, mentre le motivazioni sottostanti al giudizio negativo sono chiaramente esposte, i pareri resi dagli esperti Prof.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] risultano estremamente sintetici e non offrono alcuna argomentazione relativa alle valutazioni sul contenuto delle pubblicazioni del ricorrente.
Il parere pro veritate reso dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] si limita, infatti, a valutare le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato come «coerenti» con il settore concorsuale e con le tematiche ad esso pertinenti, viene valutata «adeguata» la qualità della produzione scientifica delle pubblicazioni valutate sulla base della originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo. Viene altresì valutata «valida» la collocazione editoriale dei prodotti scientifici e la rilevanza delle pubblicazioni, «valida» anche la continuità della produzione scientifica ed identificabile il contributo individuale del candidato nei lavori in collaborazione.
Nessuna argomentazione che consenta di smentire il giudizio espresso dalla Commissione né di valutare l’adeguatezza della motivazione in rapporto al contenuto del parere pro veritate in esame.
Il parere reso dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presenta le medesime criticità. La valutazione delle pubblicazioni presentate ai fini di cui all’art. 7 del D.M. n. 120/2016 si risolve in una valutazione della pertinenza in ambito EDF e della positiva valutazione della collocazione editoriale. Il parere, così formulato, non appare idoneo ad intaccare le motivazioni espresse dalla Commissione né a sollevare dubbi sull’adeguatezza di tale motivazione.
Parte ricorrente sostiene, inoltre, che le valutazioni della Commissione violerebbero i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016 che troverebbero, al contrario, puntuale applicazione ed esplicazione nei pareri pro veritate resi dagli esperti.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Il Collegio sottolinea che i criteri di cui all’art. 4 D.M. n. 120/2016 sono, secondo l’art. 1, lett. q) dello stesso D.M. 120/2016, «elementi del giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo».
Tale valutazione di carattere qualitativo non consiste nel testuale richiamo dei medesimi criteri affiancati da giudizi come “valido”, “adeguato”, “sufficiente” o “insufficiente”.
Ne discende che una motivazione conforme ai criteri indicati dall’art.4 del D.M. n. 120/2016 deve sviluppare le dovute argomentazioni in merito alle pubblicazioni presentate tenendo in considerazione tutti gli elementi indicati dall’art. 4, D.M. n. 120/2016.
La motivazione del giudizio formulata dalla Commissione è, pertanto, pienamente conforme al delineato paradigma normativo.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/02/2021