N. 13686/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13853/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13853 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti:
1) giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia espresso, nei confronti della ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 12/A1 “Diritto Privato”, pubblicato sul [#OMISSIS#] web istituzionale del M.I.U.R. il 19 agosto 2019, all’esito della procedura bandita con D.D.G. 29 luglio 2016, n. 1532;
2) giudizi individuali e collegiali espressi, nei confronti della ricorrente, nell’anzidetta procedura di abilitazione, compresi tutti i verbali e la relazione riassuntiva;
3) provvedimento di approvazione degli atti della procedura di abilitazione, ove esistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/A1 “Diritto Privato”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 l. 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 5 d.d.g. 29 luglio 2016, n. 1532. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 16 l. 30 dicembre 2010, n. 240, dell’art. 5 d.d.g. 29 luglio 2016 n. 1532 e dell’art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 4 e 5 d.m. 12 giugno 2016, n. 120. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di adeguata istruttoria. 4. Violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, degli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 5 e 6 d.m. 7 giugno 2016, n. 120 e dell’art. 5 d.d.g. 29 luglio 2016, n. 1532. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di adeguata istruttoria.
Sostiene la ricorrente: che nel giudizio collegiale [#OMISSIS#] la sintesi delle diverse posizioni registratesi in seno alla Commissione stessa; che i giudizi si limitano all’asserita mancanza di carattere innovativo e originalità; che i contenuti dei lavori scientifici della stessa ricorrente sono conosciuti ed apprezzati nell’ambito della comunità scientifica di riferimento; che supera tutti i valori soglia; che riesce a superare tre mediane su tre; che tutti i giudizi, individuali e collegiale, non presentano alcuna valida motivazione a giustificazione di un così marcato scostamento tra i valori espressi dai valori soglia ed i risultati della procedura abilitativa, con il risultato che il giudizio di non idoneità risulta sfornito del benché minimo supporto motivazionale.
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Il ricorso è infondato.
In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”.
L’art. 4 stabilisce che “la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché’ la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”).
Per conseguire l’abilitazione è necessario, quindi, che il candidato superi due fasi di giudizio: la prima finalizzata ad accertare il possesso da parte del candidato di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, mentre la seconda è diretta alla valutazione di tipo qualitativo della produzione scientifica del candidato.
È poi necessario avere un giudizio positivo di almeno tre Commissari su cinque e i giudizi devono poi essere ricondotti a un unico giudizio collegiale.
Infine, è da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
“Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Posti questi principi, il giudizio complessivo riporta <<La prima monografia del 2008, su “Gratuità e atipicità. Dall’adempimento dell’obbligazione naturale al contratto gratuito atipico”, è articolata in due capitoli: il primo su gratuità e atipicità; il secondo delinea il passaggio dall’adempimento dell’obbligazione naturale al contratto gratuito atipico. Si apprezza l’impegno della candidata nell’affrontare le controverse tematiche coinvolte dalle obbligazioni naturali, tuttavia il percorso metodologico non appare sempre lineare, denotando, altresì, carenze sul piano argomentativo, si pensi all’indagine sulla causa del contratto gratuito atipico, laddove non emergono le differenze tra causa concreta e motivi. Restano sullo sfondo [#OMISSIS#], che viceversa richiedevano più compiuta trattazione, relativi ai diversificati criteri selettivi della gratuità e liberalità, aventi riflessi rilevanti sul piano teorico e pratico, ed alla differenze tra le due figure sotto il profilo degli effetti e degli strumenti rimediali, anche con riferimento alle fattispecie legali. La più recente monografia del 2018 su “Il contratto preliminare ad esecuzione anticipata: una proposta ricostruttiva di un fenomeno complesso” è articolata in quattro capitoli, nei quali si ripercorrono le fasi di evoluzione del preliminare e del suo utilizzo, anche in relazione ai più recenti interventi legislativi e giurisprudenziali. Lo sviluppo del tema d’indagine sovente ripercorre gli orientamenti giurisprudenziali ed avrebbe richiesto una [#OMISSIS#] attenzione sistematica, nonché una capacità di estendere gli orizzonti della ricerca in una prospettiva metodologica più attenta. Si denota in quest'[#OMISSIS#] lavoro un percorso di crescita della candidata, emergendo un [#OMISSIS#] rigore [#OMISSIS#] trattazione della tematica, anche sul piano delle elaborazioni teoriche, ed uno sforzo ricostruttivo della fattispecie indagata, che tuttavia non va oltre le risultanze già acquisite dalla comunità scientifica, non evidenziando spunti realmente innovativi. Alcune opere minori ripropongono tematiche già svolte [#OMISSIS#] monografie, senza prospettare nuove riflessioni. La prevalenza dei lavori presenta un taglio riepilogativo delle elaborazioni dottrinali ed una analisi delle tematiche non sempre adeguatamente sviluppata soprattutto con riguardo alla responsabilità civile, alla plurioffensività della condotta ed alla ricostruzione della nullità. Valutate le pubblicazioni secondo i criteri fissati dalla commissione [#OMISSIS#] seduta del 21.11.2018 ai sensi all’art. 4, del D.M. 120/2016, il giudizio è negativo. Complessivamente le pubblicazioni presentate dalla candidata non sono ritenute di elevata qualità, attesa l’assenza di carattere innovativo e di originalità delle stesse e pertanto non sono in grado di contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata la Commissione ritiene a maggioranza di 3/5 dei suoi componenti che la stessa, sebbene risulti accertato il raggiungimento di tre valori soglia relativi all’impatto della produzione ed il possesso di almeno tre titoli, presenti pubblicazioni tali da non dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama scientifico, come emerge dai risultati non significativi della ricerca in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. Conseguentemente la Commissione a maggioranza di 3/5 dei suoi componenti ritiene che la candidata non abbia ancora raggiunto la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia>>.
Tale giudizio, reso dalla Commissione, non risulta affetto dalle censure dedotte né può essere ritenuto illogico o irragionevole.
Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, i giudizi individuali ed il giudizio collegiale appaiono sufficientemente ampi, accurati e completi, in relazione al parametro della qualità “non elevata” delle pubblicazioni scientifiche.
In primo luogo è da rilevare che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo e risultando dunque preminente il giudizio di merito reso dalla Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, 11 marzo 2019, n. 3194).
Questa Sezione ha già rilevato che le commissioni, oltre [#OMISSIS#] indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri [#OMISSIS#] e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’Anvur (sent. 3653/2019 cit.).
Quanto alla dedotta omessa valutazione analitica delle pubblicazioni il collegio ritiene di poter richiamare un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa il per il quale “la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7 [#OMISSIS#] 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati). Ma non è condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici. Maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di [#OMISSIS#] trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto [#OMISSIS#] altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa. In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi” (Tar Lazio sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
In relazione al rapporto tra giudizi collegiali e individuali deve ritenersi che, se è vero che il giudizio collegiale debba costituire la sintesi e non la mera sommatoria dei giudizi individuali, è altrettanto vero che il legislatore ha posto dei precisi criteri per determinare l’abilitazione o meno del candidato fondata sul numero di voti positivi espressi dai componenti della commissione.
Pertanto, anche se il giudizio collegiale rispecchia maggiormente uno dei giudizi espressi dalla Commissione, questo non può determinare l’illegittimità della valutazione quando, come nel [#OMISSIS#] in esame, la maggioranza dei Commissari ha ritenuto la non idoneità del candidato.
Per quanto concerne, infine, la contraddittorietà della motivazione e il travisamento delle pubblicazioni indicate ai fini della valutazione si rileva che le censure, complessivamente, mirano a superare la valutazione di inidoneità con argomenti che attengono però al “merito scientifico” che, come detto, l’Organo Giurisdizionale non è ammesso a sindacare.
In sostanza, la Commissione, nell’ambito delle sue competenze tese a valutare l’intero operato del candidato ha espresso un giudizio, non sindacabile da questo [#OMISSIS#], relativo alla non adeguatezza del contributo scientifico anche alla luce della insoddisfacente collocazione editoriale delle pubblicazioni.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
In considerazione delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/12/2020