Secondo un principio elaborato nel settore degli appalti, ma applicabile anche alla procedura di concorso per l’accesso programmato al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando – nel caso in esame, dell’art. 7 comma 2 lett.b – atteso che questo costituisce la lex specialis del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela.
Ciò anche in ragione del principio di tutela dell’affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura.
Tale principio trova, nel caso in esame, applicazione emblematica, considerato che il c.d. “Bonus Maturità”, previsto dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda da parte del candidato, è stato dapprima eliminato con decretazione d’urgenza in corso di svolgimento delle prove preselettive e quindi prontamente reintrodotto in sede di conversione del decreto – legge ma con modalità tali da consentire, nella sostanza, la contestuale vigenza di due distinte graduatorie: la prima, del 30 settembre 2013, formulata secondo i soli punteggi riportati nei test preselettivi; la seconda, quella del 18 dicembre 2013, formulata tenendo conto del punteggio complessivo test + bonus maturità, senza che ciò comportasse, tuttavia, la modificazione della posizione già conseguita dall’interessato nella prima graduatoria.
TAR Lazio, sez. III stralcio, 5 novembre 2021, n. 11368
Graduatoria per l’accesso programmato al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e bonus maturità
N. 11368/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00851/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2014, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama, 86;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento
della graduatoria definitiva in data 18 dicembre 2013 ove si considera il “bonus maturità” per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2013/2014 limitatamente alla parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile all’immatricolazione in soprannumero, nonché di ogni altro atto conseguente, presupposto e connesso ivi compreso l’atto di approvazione della suddetta graduatoria, nonché degli altri atti nell’epigrafe del ricorso indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 29 ottobre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 21 gennaio 2014 [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato la graduatoria per l’accesso programmato al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’anno academico 2013-2014 di cui in epigrafe, assumendone l’illegittimità per mancata attribuzione (pur a seguito del conseguimento del voto di 100100 all’esame di maturità) del c.d. bonus maturità pari a 8 punti di cui all’art.
4 del d.lgs. n. 21 del 2008, che avrebbe visto elevare il punteggio conseguito [#OMISSIS#] prova di ammissione (pari a 33,10) a 41,10 punti.
Il ricorrente premette che tale beneficio gli è stato negato per effetto dell’art. 20 del DL n. 104 del 2013, per cui:
“1. L’articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L’articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative [#OMISSIS#] esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. I partecipanti [#OMISSIS#] esami di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero [#OMISSIS#] di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l’ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell’iscrizione al test d’accesso, [#OMISSIS#] sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all’applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell’anno accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/2015, l’ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-ter. Coloro che nell’anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi [#OMISSIS#] suddetta sede nell’anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al [#OMISSIS#] delle immatricolazioni dell’anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l’inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d’accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013.
1-quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2013/2014 o nell’anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti [#OMISSIS#] esami di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 2013, e dall’articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero [#OMISSIS#] di posti disponibili.”
L’istante assume che nel D.M. del 29.11.2013 è stato previsto che ai fini delle ammissioni in sovrannumero per effetto dell’art. 20 riformulato dalla L. 128/2013 “devono essere considerati esclusivamente coloro che si collocano entro il numero [#OMISSIS#] di posti disponibili” e non già tutti i soggetti, che, per effetto del bonus, alla data del 30.9.2013 si sarebbero utilmente classificati, il che avrebbe di fatto vanificato l’effetto del co. 2 dell’art. 20 D.L. 104/2013 introdotto in sede di conversione, che dispone tout court l’ammissione “in sovrannumero”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della Carta Costituzionale. Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e trasparenza {art. 97 Cost) in materia di procedure concorsuali. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’agire amministrativo. Disparità di trattamento;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.l. n. 104 del 12 settembre 2013, come modificato ed integrato dalla Legge n. 128 del 12 novembre 2013. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicità ed irrazionalità dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta;
3) illegittimità derivata.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto presidenziale emesso ex art.56 c.p.a. e poi con ordinanza n.1077 del 6.3.2014 è stata disposta l’ammissione cautelare con riserva del ricorrente nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Con la memoria conclusionale depositata a ridosso dell’udienza di trattazione del merito il ricorrente ha osservato di aver conseguito in data 19.11.2019 la laurea in medicina e chirurgia, come risulta dal certificato depositato il 17.1.2020; pertanto, non avrebbe più alcune interesse alla coltivazione del ricorso, anche in ragione della condotta dell’Università resistente che ha rilasciato la laurea senza eccezioni e/o riserve.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 ottobre 2021.
1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto: di conseguenza la riserva cui era stata subordinata l’immatricolazione del ricorrente disposta in sede cautelare deve ritenersi positivamente sciolta.
2. A tal riguardo è possibile fare riferimento al [#OMISSIS#] orientamento del Tribunale [#OMISSIS#] materia in esame, alla luce del quale i tre motivi di impugnazione – che possono essere congiuntamente trattati- risultano meritevoli di accoglimento.
Tale orientamento, quale si rinviene, da [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] sentenza n. 4904/2021 di questa Sezione (ma si vedano anche le sentenze sez. III bis n. 13142 del 29/12/2014, sez. III, 29/12/2014 n. 13129, sez. III bis, n. 2383 del 10.02.2015, n. 7815/2015 del 4 giugno 2015), ed afferma: “… con riferimento alla graduatoria del 30 settembre 2013, si è avuto modo di osservare come “- secondo un principio elaborato nel settore degli appalti, ma applicabile anche alla procedura di concorso in esame- la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando – nel [#OMISSIS#] in esame, dell’art. 7 comma 2 lett.b- atteso che questo costituisce la lex specialis del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel [#OMISSIS#] in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, [#OMISSIS#] naturalmente l’esercizio del potere di autotutela.
3. Ciò anche in ragione del principio di tutela dell’affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (cfr. Cons. Stato Sez. V, 28.4.2014, n. 2201; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14.9.2012, n. 2343; T.A.R. Campania [#OMISSIS#] Sez. II, 30.7.2012, n. 1544 e, in materia specifica di concorsi pubblici, Consiglio di Stato sez. V, 12.2.2003, n. 754).
4. Tale principio trova, nel [#OMISSIS#] in esame, applicazione emblematica, considerato che il c.d. “Bonus Maturità”, previsto dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda da parte del candidato, è stato dapprima eliminato con decretazione d’urgenza in corso di svolgimento delle prove preselettive e quindi prontamente reintrodotto in sede di conversione del decreto – legge ma con modalità tali da consentire, [#OMISSIS#] sostanza, la contestuale vigenza di due distinte graduatorie: la prima, del 30 settembre 2013, formulata secondo i soli punteggi riportati nei test preselettivi; la seconda, quella del 18 dicembre 2013, formulata tenendo conto del punteggio complessivo test + bonus maturità, senza che ciò comportasse, tuttavia, la modificazione della posizione già conseguita dall’interessato [#OMISSIS#] prima graduatoria.
5. Ciò, nei fatti, ha determinato una sostanziale disparità di trattamento in quanto gli stessi candidati che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, … e che, in assenza dell’abrogazione del “Bonus” in base al punteggio riportato si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi, a seguito della formulazione della nuova graduatoria, che ha correttamente previsto una graduatoria formulata tenendosi conto sia del punteggio dei test sia di quello del percorso scolastico, si sono invece visti preclusa la possibilità di accedere al corso di studi al quale avrebbero potuto accedere ab origine, in quanto i relativi posti hanno continuato ad essere assegnati anche sulla base della graduatoria del 30 settembre 2013 – che non è stata mai annullata in autotutela- peraltro con una soglia di accesso inferiore.
6. Sotto tale profilo, è stata censurata l’arbitrarietà del comportamento dell’amministrazione che, anche a fronte delle chiare indicazioni contenute [#OMISSIS#] riformulazione del richiamato art. 20 – secondo cui il MIUR avrebbe dovuto procedere ad assegnare [#OMISSIS#] aventi diritto, sulla base del punteggio complessivo ottenuto, la sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita dall’applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria – invece previsti per la graduatoria del 30 settembre 2013 – secondo l’ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell’iscrizione al test d’accesso, ciò che presupponeva se non l’annullamento in autotutela quantomeno una riformulazione “virtuale” della ridetta graduatoria ed in cui si tenesse conto della posizione di chi avrebbe dovuto esservi contemplato già ab origine – ha invece assegnato (e successivamente continuato a ripartire) i posti facendo riferimento a due distinte graduatorie, la prima soggetta a scorrimento e la seconda “rigida”, con evidente irragionevolezza nell’operato dell’amministrazione e violazione delle norme di legge e di decreto legge dedotta dal ricorrente” (cfr. Tar Lazio, Roma sez III bis, 30 gennaio 2018, n. 2017).”
7. Alla luce di tanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati nelle parti di interesse del ricorrente.
8. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto delle difficoltà interpretative sussistenti alla data di adozione del provvedimento impugnato, determinate dal rapido susseguirsi di diverse contrastanti fonti normative, come evidenziato [#OMISSIS#] ricostruzione in fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto
annulla i provvedimento impugnati nei limiti di interesse del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 29 ottobre 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a. con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
IL [#OMISSIS#], ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/11/2021