TAR Lazio, Sez. III stralcio, 7 ottobre 2021, n. 10309

Trattamento di buonuscita dei Professori in pensione e computo dei periodi di servizio utili svolti

Data Documento: 2021-10-07
Area: Giurisprudenza
Massima

In considerazione del tenore letterale dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 1092/1973, cui fa espressamente riferimento l’art. 14, D.P.R. 1032/73, ai fini del riconoscimento dei servizi computabili per la determinazione del trattamento di buonuscita, allorquando esista una situazione di cumulo di rapporti di impiego consentito dalla legge, in deroga al principio generale sancito dal primo comma dell’art. 6 D.P.R. 1092/73, lo stesso deve essere valutato anche ai fini della ricostruzione degli anni si servizio utili per l’indennità di buonuscita.
Nel caso di specie, il giudice contabile aveva affermato che il cumulo ai fini previdenziali tra l’ordinario servizio e le mansioni di professore incaricato “esterno” era consentito ai sensi dell’art. 100 lett. b) L. 382/1980, che consentiva lo svolgimento di incarichi presso le università che non potevano attivare tutti gli insegnamenti previsti con l’utilizzazione sostitutiva di membri interni, mediante l’affidamento, per non più di un triennio, di insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facoltà o Università, purché titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale.

Contenuto sentenza

N. 10309/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09813/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9813 del 2014, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, 30;
contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Roma, in persona del [#OMISSIS#] pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Beccaria, 29;
Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente a percepire il trattamento di buonuscita [#OMISSIS#] misura determinata dal corretto computo di tutti i periodi ed i servizi utili da lui svolti, nonchè utilizzando la corretta base retributiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Roma e dell’Università degli Studi di Palermo; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
II ricorrente è un professore universitario in pensione dal 1.11.2007 che, all’esito di una serie di complesse vicende amministrativa relative all’accertamento del quantum spettante
come indennità di buonuscita, verificava che non gli erano stati conteggiati alcuni servizi svolti [#OMISSIS#] la sua attività lavorativa. I periodi non computati sono:
l’insegnamento presso la scuola media statale a tempo indeterminato dal ,01.10.1969 al 30.03.1974;
il periodo trascorso come professore incaricato dal 01.11.1978 al 17.03.1983;
glí incarichi retribuiti svolti presso l’università della Basilicata per gli anni accademici 1983-84, 1984-85 e 1985-86, 1990-91 e 1991¬92 svolti in regime di. cumulo consentito; il servizio militare per il periodo dal 01.08.1961 al 30.04.1962 e dal 20.05.1962 al 30.01.1963;
i servizi riscattati per studi universitari (anni 2 e mesi 9);
i periodi pre ruolo (incarichi di insegnamento per mesi 11 e giorni 12, precisamente dal 05.03.1966 al 30.09.1967).
L’Università di Palermo, cioè l’[#OMISSIS#] dove aveva prestato servizio, rispondeva alla richiesta di conteggiarli che quanto ai servizi prestati in qualità di docente presso istituti scolastici non era stata prodotta la documentazione che ne attestasse lo svolgimento, per gli insegnamenti autorizzati in cumulo doveva essere inoltrata la richiesta alle università di riferimento ( Università di Bari e della Basilicata ).
Il ricorrente si doleva anche dell’errata base retributiva utilizzata per la determina dell’indennità, rispetto a quella utilizzata per corrispondere la pensione, ma gli veniva risposto che si trattava di due presupposti diversi.
L’INPDAP con il provvedimento impugnato riconosceva solo parzialmente i periodi di servizio richiesti ad integrazione.
I periodi non computati sono quelli di cui ai nr. 1, 2 e 3 del precedente elenco.
Il ricorrente, quanto al punto 3, afferma che per i servizi svolti in regime di cumulo consentito dà origine al trattamento previdenziale anche alla luce della sentenza 11/1973 della Corte Costituzionale.
A tal fine tiene conto del tenore letterale dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 1092/73 cui espressamente fa riferimento l’art. 14, D.P.R. 1032/73 ai fini del riconoscimento dei servizi computabili per la determinazione del trattamento di buonuscita, cosicchè, allorquando esista una situazione di cumulo di rapporti di impiego consentito dalla legge, in deroga al principio generale sancito dal primo comma dell’art. 6 D.P.R. 1092/73, è consentita la plurima valutabilità del medesimo periodo temporale.
Per i periodi indicati ai nr. 1 e 2 il ricorrente affermava trattarsi di periodi non soggetti a riscatto, né a divieto di cumulo tra servizio utile e servizio a riscatto, divieto statuito anche in materia dì diritto al trattamento di quiescenza.
Circa l’erronea determinazione della base retributiva, il ricorrente sottolinea come lo stipendio utile computato quale base per il calcolo previdenziale (€. 72.866,70) appare diverso da quello virtuale ex art. 2 L. n. 336/1970 (€. 78.045,86) indicato dall’Università Palermitana; ma in concreto il trattamento virtuale viene determinato sulla scorta di uno stipendio complessivo pari ad € 68.337,87 che non appare esatto alla luce di quello di € 79.069,43 riconosciuto come [#OMISSIS#] retribuzione da lui goduta.
L’INPS e l’Università degli Studi di Palermo si costituivano con memoria di stile.
Nell’imminenza dell’udienza di merito il ricorrente depositava la sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Puglia 101/2020 che aveva accolto il ricorso presentato dal professor [#OMISSIS#] per la riliquidazione della pensione.
Il [#OMISSIS#] contabile ha affermato che il cumulo ai fini previdenziali tra l’ordinario servizio e gli anni in cui fu autorizzato a svolgere mansioni di professore incaricato “esterno” è consentito ai sensi dell’art. 100 lett. b) L..382/1980.
Il ricorso è fondato quanto al riconoscimento dei periodi di servizio non computati nel provvedimento impugnato.
L’inserimento dei periodi di cui al nr. 3 dell’elenco dei periodi richiesto così come è stato riconosciuto dal [#OMISSIS#] contabile ai fini pensionistici, sulla scorta della medesima motivazione deve essere valutato anche ai fini della ricostruzione degli anni si servizio utili per l’indennità di buonuscita. L’art. 100 lett. b L. 382/1980 consentiva lo svolgimento di incarichi, presso le università che non potevano attivare tutti gli insegnamenti previsti con l’utilizzazione sostitutiva di membri interni, mediante l’affidamento, per non più di un triennio dall’attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facoltà o Università, purché titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale.
Trattandosi di un servizio ulteriore rispetto a quello prestato presso l’Università dove il ricorrente era titolare di cattedra non esiste il divieto di doppio computo di uno stesso periodo temporale. Quanto ai periodi di cui al nr. 1 e 2 dell’elenco suindicato si tratta di periodi di servizio per i quali sono stati versati i contributi e per i quali non è chiaro per quale ragione non debbano essere computati.
Non vi sono elementi per attribuire la nuova base retributiva richiesta dal ricorrente.
Egli afferma che la sua [#OMISSIS#] retribuzione annuale presso l’Università di Palermo sia stata pari a € €. 79.069,43 e ciò si ricaverebbe dalla pag. 3 del foglio di calcolo.
Dall’esame dei documenti allegati al ricorso non è stato possibile riscontrare l’esistenza di questo dato poiché sia l’Università di Palermo nei prospetti inviati all’INPDAP il 25.10.2007 e il 5.11,2007, sia l’INPDAP nel provvedimento impugnato indicano una retribuzione pari a € 68.337,87 che l’INPDAP ha rivalutato ai sensi dell’art. 2 L. 336/1970 poiché il ricorrente rientrava in una delle categoria che avevano diritto al beneficio.
Pertanto l’INPS dovrà provvedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita tenendo conto di tutti i periodi di cui ai nr. 1-2-3 dell’elenco suindicato e quanto alla base retributiva provvederà a verificare in contraddittorio con l’interessato quale sia stata l’effettiva [#OMISSIS#] retribuzione annuale del ricorrente prima del pensionamento.
Per quanto attiene la richiesta in interessi e rivalutazione monetaria da parte del ricorrente, va tenuto presente quanto disposto dall’art. 16, comma 6, L. 412/1991 che prevede la corresponsione dei soli interessi legali sui ratei corrisposti per qualunque ragione in ritardo rispetto all’ordinario provvedimento di liquidazione.
L’INPS dovrà, pertanto, corrispondere gli interessi dalla data del primo provvedimento di liquidazione al pagamento di quanto dovuto.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’INPS mentre possono essere compensate nei confronti dell’Università dal momento che la competenza a corrispondere l’esatto trattamento di quiescenza appartiene all’istituto previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Stralcio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in
motivazione.
Condanna l’INPS a rifondere le spese del presente giudizio alla controparte che liquida in € 2.000 oltre accessori.
Compensa le spese nei confronti dell’Università di Palermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 settembre 2021, in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Chiara [#OMISSIS#], Referendario
IL [#OMISSIS#], ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/10/2021