TAR Lazio,Roma, Sez. III, 12 gennaio 2018, n. 392

Procedura concorsuale posto ricercatore-Rapporti commissario e candidato-Incompatibilità

Data Documento: 2018-01-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Il consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul tema delle incompatibilità nelle procedure concorsuali ha portato all’affermazione del principio secondo cui i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ove sussista una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica.

L’appartenenza del commissario di concorso allo stesso ufficio del candidato, il rapporto di collaborazione d’ufficio e/o scientifica e/o accademica tra uno dei componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione tipizzate dall’art. 51 c.p.c. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V,  17 novembre 2014, n. 5618; Id, Sez. VI, 27 novembre 2012, n. 4858). Infatti, “i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale” (Cons. Stato, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628 che a sua volta cita Consiglio di Stato, Sez. VI,  del 23 settembre 2014, n. 4789).

Contenuto sentenza

N. 00392/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2017 REG.RIC.
N. 02430/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Angelo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Dore, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Angelo [#OMISSIS#] in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] n. 2; 
contro
Universita’ degli Studi Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avv [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via del Tritone 102; 
sul ricorso numero di registro generale 2430 del 2017, proposto da: 
avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via del Tritone 102; 
contro
Universita’ degli Studi Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Angelo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Dore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo [#OMISSIS#] in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] n. 2; 
per l’annullamento
-quanto al ricorso n. 610 del 2017:
A) con il ricorso introduttivo: 
del provvedimento emesso in via di autotutela dal Pro-Rettore dell’Università degli Studi “Tor Vergata” n. 2579/16 del 23 novembre 2016, al fine di rimuovere tutti gli atti emessi dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale n. 1422 del 23 giugno 2016, lasciando validi ed efficaci solo il decreto di indizione della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore e le domande di ammissione presentate; 
B) con i motivi aggiunti successivamente presentati in data 31.3.2017: 
del decreto rettorale D.R. n. 289 del 09/02/2017 con il quale è stata nominata la nuova Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Diritto Privato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il settore concorsuale 12/B1, Settore Scientifico-Disciplinare IUS/04 e della delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto Privato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in data 01/02/2017;
C) con il ricorso incidentale proposto dal dott. [#OMISSIS#]:
– del decreto a firma del Pro-Rettore dell’Università degli Studi “TOR VERGATA” n. 2579/2016 in data 23.11.2016;
– di ogni altro atto connesso;
D) con i motivi aggiunti al ricorso incidentale proposti dal dott. [#OMISSIS#], con istanza di misure cautelari provvisorie, presentati, nell’ambito del ricorso n. 610/2017, in data 782017 : 
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Tor Vergata 29 maggio 2017 e del contratto di lavoro di ricercatore stipulato il 12.6.2017 con la dott. [#OMISSIS#];
-quanto al ricorso n. 2430 del 2017:
per l’annullamento
– per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
del decreto a firma del Rettore dell’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI “TOR VERGATA” n. 289 pubblicato in data 9.2.2017, nonché di ogni altro atto presupposto prodromico connesso e/o consequenziale (in particolare, i verbali del Dipartimento di Diritto privato alle date 14.12.2016 e 1.2.2017);
– per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 3.4.2017 : 
del decreto a firma del Rettore dell’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI “TOR VERGATA” n. 289 pubblicato in data 9.2.2017, sotto altri profili, nonché di ogni altro atto presupposto prodromico connesso e/o consequenziale (in particolare, i verbali del Dipartimento di Diritto privato alle date 14.12.2016 e 1.2.2017);
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi Roma “Tor Vergata” e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. Angelo [#OMISSIS#] e Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con D.R. (decreto rettorale) n. 1045 del 13 maggio 2016 – G.U. IV serie speciale n. 38 del 13.5.2016, l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” bandiva una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, afferente al settore concorsuale (SC) 12/B1 (Diritto Commerciale) e, nell’ambito di esso, al settore scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale). Il progetto di ricerca oggetto del contratto era il seguente: “Comportamento e programma dell’impresa nell’evoluzione dei contesti e dei mercati” (art. 1 del bando); nel bando inoltre (v. doc. 1 relazione difensiva Università res. dep. 6.3.2017) si specificava che il Dipartimento di riferimento, anche per lo svolgimento del progetto di ricerca, sarebbe stato quello di Diritto Privato. Ai sensi dell’art. 5, n. 2) del bando dei 100 punti complessivi, 30 erano riservati ai titoli (dottorato di ricerca, attività didattica interventi a congressi e convegni ecc.) e al curriculum, 50 alle pubblicazioni e 20 alla valutazione della discussione orale. 
Presentavano domanda di partecipazione l’odierna ricorrente, dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], entrambi in possesso del dottorato di ricerca in discipline riferibile al SSD IUS/04 e del contratto triennale di ricerca ai sensi dell’art. 2, comma 1, del bando. 
Quindi, scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, con successivo D.R. n. 1422 del 23.6.2016 veniva costituita la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto composta da: prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ordinario presso l’Università di Roma “Tor Vergata”), componente effettivo; prof. [#OMISSIS#] Niccolini, ordinario presso l’Università LUISS “Guido [#OMISSIS#]”, componente effettivo; prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ordinario presso l’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara, componente effettivo; prof. [#OMISSIS#] Giannelli, ordinario presso l’Università di Bari, supplente; prof. Giovanni Capo, ordinario presso l’Università di Salerno, supplente.
La commissione giudicatrice così composta, in via preliminare, in data 4 agosto 2016 provvedeva alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati. In tale occasione si dava atto a verbale che non era pervenuta alcuna istanza di ricusazione dei commissari ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.. Quindi la Commissione si riuniva nuovamente in data 21.9.2016 per esaminare, dopo avere verificato il possesso dei titoli di ammissione, i curricula dei due candidati ammessi e formulare, quindi, un motivato giudizio sui rispettivi titoli e pubblicazioni; i giudizi espressi dalla Commissione su entrambi i candidati venivano allegati al verbale, quale parte integrante di esso (doc. 4 ric.). All’esito i due candidati venivano ammessi alla discussione, che si svolgeva in data 13.10.2016, in merito ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche prodotte e all’accertamento della loro conoscenza della lingua inglese (doc. 4 ric.). Al termine di detta seduta i risultati della selezione venivano pubblicati mediante apposito comunicato, da cui risultavano i seguenti punteggi assegnati:
– Dott.ssa [#OMISSIS#]: punti 56,20/100 (di cui: punti 19 per i titoli; 24,2 per le pubblicazioni e 13 per discussione orale e prova di inglese); 
– Dott. [#OMISSIS#]: punti 51,80/100 (di cui: punti 19 per i titoli; 19,8 per le pubblicazioni e 13 per discussione orale e prova di inglese). 
Lo stesso giorno la Commissione procedeva anche alla redazione della relazione riassuntiva. 
Gli atti della procedura venivano approvati con determinazione dirigenziale n. 936 del 18.10.2016, immediatamente pubblicata sul sito dell’Ateneo in apposita sezione del sito. 
In parte ancor prima che venissero formalizzati i risultati il candidato risultato non vincitore, dott. [#OMISSIS#], inviava all’Università Tor Vergata una nutrita serie di comunicazioni (sia a mezzo PEC che con mail ordinaria) e, precisamente (come documentato dall’Università resistente con la relazione dep. 6.3.2017, v. pag. 2 e ss.): PEC in data 14.10.2016 (istanza di accesso agli atti della selezione); mail in data 16.10.2016 (ove si lamentava la sussistenza di un possibile conflitto di interessi tra la vincitrice ed il Presidente della Commissione prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e si invitava l’Amministrazione universitaria a non approvare gli atti concorsuali); mail in data 18.10.2016 (reiterative della precedente); seconda mail in pari data (ove si contestava la manca pubblicazione sul sito dei curricula dei candidati e la dichiarazione dei commissari di assenza di [#OMISSIS#] di interessi con i candidati, prima del colloquio orale del 13.10.2016); mail del 19.10.2016 (ove si lamentava la mancata pubblicazione sul sito di copia integrale dei verbali); PEC del 23.10.2016 (contenente un atto di diffida del dott. [#OMISSIS#] a non procedere all’adozione della delibera di chiamata della vincitrice, stante il conflitto di interessi tra la stessa e il prof. [#OMISSIS#] che, a suo avviso, viziava l’intera procedura; in via subordinata il medesimo chiedeva al Dipartimento di Diritto Privato di considerare la sua maggiore idoneità a ricoprire il posto messo a concorso, ovvero, in alternativa, di procedere alla chiamata di entrambi gli idonei); PEC del 25.10.2016 diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile trasparenza presso l’Università, oltre che al Dirigente del competente Ufficio dell’ANAC (in cui si reiteravano le precedenti deduzioni in merito al dedotto conflitto di interessi e si inoltrava nuova istanza di accesso riguardante la precedente selezione indetta nel 2012 dall’Ateneo e vinta dalla dott.ssa [#OMISSIS#], per il conferimento di un assegno di ricerca); PEC del 27.10.2016 (recante ulteriore istanza di accesso e censure alle valutazioni della Commissione giudicatrice); PEC dell’8.11.2016 (contenente istanza al Magnifico Rettore di adozione di provvedimento di autotutela ex art. 21 nonies Legge n. 241 del 1990 in relazione alla approvazione della procedura selettiva).
In data 14.11.2016 l’Università resistente, con nota prot. n. 35081, riscontrava la richiesta di informazioni provenienti dall’ANAC in riferimento alla procedura di selezione in oggetto (doc. 4 all. Rel. Univ. 6.3.2017). 
Quindi, con nota a mezzo PEC del 14.10.2016 e successiva nota in data 8.11.2016, l’Amministrazione informava i due candidati di avere dato avvio al procedimento di autotutela per l’annullamento degli atti della Commissione giudicatrice e della determinazione dirigenziale del 18.10.2016, n. 936 che li aveva approvati. Il procedimento si concludeva con l’adozione del decreto (qui impugnato) a firma del Pro-Rettore dell’Università degli Studi “Tor Vergata” n. 2579/2016 datato 23.11.2016 con il quale è stato annullato, in autotutela, il decreto rettorale n. 1422 del 23.6.16 di nomina della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, per il reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della L. 240/2010 (presso il Dipartimento di Diritto Privato per il Settore Concorsuale 12/B1 – Settore Scientifico – Disciplinare IUS/04) e i successivi atti posi in essere dalla Commissione stessa fino alla graduatoria degli idonei, con salvezza del solo decreto di indizione della procedura per cui è causa e delle domande di ammissione presentate dai candidati.
Nel contempo il decreto “de quo” ha disposto la sospensione dei termini della procedura fino all’adozione del provvedimento di nomina di una nuova Commissione. La motivazione del provvedimento impugnato (doc. 1 ric.) può riassumersi nella seguente motivazione, testualmente ripresa dal provvedimento stesso: “viste le richieste di annullamento in sede di autotutela avanzate dal dott. [#OMISSIS#] con note pec del 14 ottobre 2016 e 8 novembre 2016 (….) risulta sussistere una conoscenza personale del presidente della Commissione prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sia della candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], sia del candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tale da poter ravvisare una potenziale ipotesi di conflitto di interessi” e, “ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 62/13” “ai sensi dell’art. 97 della Costituzione” i cui principi trovano correlazione “nell’art. 6 bis della L. 241/90”“…i rilievi sollevati dall’istante possono far presumere una potenziale illegittimità degli atti concorsuali”. Il decreto impugnato si fonda, pertanto, sul dato della “conoscenza personale” del prof. [#OMISSIS#] con entrambi i candidati, la quale è stata acquisita nell’ambito della carriera accademica dei medesimi. In particolare, nelle premesse del provvedimento si prende atto del contenuto della relazione redatta dal Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ateneo del 14.11.2016, prot. n. 35081, indirizzata all’ANAC, versata in atti dalla stessa Università (vedi doc. 4 all. rel. dep. 6.3.2017), ove si forniscono le seguenti informazioni attinenti ai due candidati e ai loro rapporti con il prof. [#OMISSIS#] (vedi pag. 8 e ss. doc. ult. cit.):
a) relativamente alla dott.ssa [#OMISSIS#], agli atti dell’Università risulta:
– la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca sotto la responsabilità del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– l’indizione di una selezione pubblica nell’agosto 2012 per il conferimento di un assegno di prima fascia della durata di mesi 12, conferito poi alla dott.ssa [#OMISSIS#] sulla base delle valutazioni svolte dalla Commissione giudicatrice nominata, composta dai professori [#OMISSIS#], Stella [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#];
– in esito alla suddetta selezione, assunzione delle funzioni di “tutor” da parte del prof. [#OMISSIS#] in relazione al contratto di ricerca sottoscritto in data 13.11.2012 tra la dott.ssa [#OMISSIS#] e l’Università;
– richieste di rinnovo di tale contratto presentate dal prof. [#OMISSIS#] in data 14.10.2013 (per n. 24 mesi) e in data 6.11.2015 (per altri mesi 12);
– in precedenza, con riferimento al dottorato di ricerca bandito con D.R. n. 1432 del 6 maggio 2008, a cui la dott.ssa [#OMISSIS#] è stata ammessa come borsista, si rileva che nella Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato era presente il prof. [#OMISSIS#], che ha poi ricoperto le funzioni di “Tutor” nel corso del dottorato stesso.
b) Relativamente al dott. [#OMISSIS#], agli atti dell’Università, risulta:
– il conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso l’Università resistente in data 12.7.2005; il prof. [#OMISSIS#] era tra i componenti della Commissione di laurea;
– il dott. [#OMISSIS#] è stato ammesso, come borsista, al dottorato di ricerca bandito dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con D.R. 17.5.2006, prot. n. 2685; si rileva che nella Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato era presente il prof. [#OMISSIS#], il quale è anche stato relatore della tesi di dottorato;
– lo stesso prof. [#OMISSIS#] ha ricoperto le funzioni di “Tutor” del dott. [#OMISSIS#] nel corso di svolgimento del dottorato “de quo”;
– nella relazione all’ANAC (vedi pag. 11 del doc. 4 allegato alla rel 6.3.2017) si evidenzia anche che l’attività prestata del prof. [#OMISSIS#] ha riguardato anche l’orientamento, l’assistenza e la revisione della tesi di dottorato, poi confluita nel volume edito nel 2016 dal titolo “Patrimoni destinati: articolazioni, tipi societari, gestione e azioni di responsabilità”, presentato dal dott. [#OMISSIS#] tra i titoli valutabili nell’ambito della selezione pubblica per cui è causa.
Ricorso della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. RG. 610 del 2017.
2. Con ricorso spedito a notifica in data 23.1.2017 e depositato il successivo 27 gennaio, la dott.ssa [#OMISSIS#] ha impugnato il citato decreto a firma del Pro-Rettore dell’Università degli Studi “Tor Vergata” n. 2579/2016 datato 23.11.2016 in quanto, a suo avviso, l’annullamento dell’attività compiuta dalla Commissione (seppur con salvezza del bando e delle domande presentate dai due candidati), comporta l’ingiusta lesione del suo legittimo interesse al conseguimento del posto da ricercatrice a tempo determinato per il settore concorsuale in oggetto, a lei spettante sulla base di regolare e valida procedura selettiva. Il provvedimento impugnato, secondo la ricorrente, è viziato per le seguenti ragioni:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 cpc. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 7 del DPR 62/2013. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità e irragionevolezza. Motivazione insufficiente. Ingiustizia manifesta”: sostiene la ricorrente che il Decreto impugnato è innanzitutto illegittimo perché l’Università fonda la propria determinazione sul mero dato della “conoscenza personale”, da parte del prof. [#OMISSIS#], dei due candidati, acquisita nell’ambito della carriera accademica di entrambi; al riguardo la ricorrente evidenzia che “anche il dott. [#OMISSIS#] ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Diritto Commerciale sotto la responsabilità scientifica del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], suo Tutor, come lui stesso attesta nella pec del 18 ottobre…”; ma, sostiene la ricorrente, sulla base della [#OMISSIS#] e pacifica giurisprudenza in materia deve ritenersi che “in sede di concorso per ricercatore universitario non costituisce ragione d’incompatibilità la sussistenza di meri rapporti di collaborazione in ambito scientifico tra componente la commissione esaminatrice e candidato, mentre l’obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d’interessi d’intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario”(TAR Sicilia CT 31.1.2014 n. 284; parte ricorrente cita altresì, ex multis, Cons. St. VI 30.7.2013 n. 4015; Cons. St. Sez. V 16.8.2011 n. 47828 e 8.7.2011 n. 4114; TAR Puglia BA I 3.5.13 n. 668); sempre sulla base della giurisprudenza menzionata in ricorso, ad avviso della dott.ssa [#OMISSIS#], perché i rapporti assumano rilievo, ai fini che qui interessano, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. N. 8 del 1999 cit., id, 5 maggio 1998, n. 631; id, 27 giugno 1978, n. 890; sez. II, parere 9 marzo 1994, n. 243) e così potrebbe reputarsi rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra un commissario e un candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità di interessi di carattere economico (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 8 del 1999 cit.); mentre non comporterebbe obbligo di astensione di un componente della commissione giudicatrice di concorso (a posti di professore o di ricercatore universitario) la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; in sostanza, secondo la tesi ricorsuale, si deve trattare di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio e debbono essere tali da dimostrare una comunanza di interessi o di vita con carattere di sistematicità, stabilità, continuità e intensità sì da concretizzarsi in un vero e proprio sodalizio professionale; il che deve escludersi nella specie dove il rapporto tra il prof. [#OMISSIS#] ed i due candidati, o comunque tra il primo e la dott.ssa [#OMISSIS#], non si è concretizzato in un sodalizio professionale con i caratteri della stabilità e della reciprocità di interessi di carattere economico, ovvero si sia trasformato in un rapporto particolarmente intenso, al di là di una ordinaria collaborazione in ambito accademico (quale deve ritenersi quella relativa all’assegno di ricerca conferito alla odierna ricorrente); vi sarebbe altresì anche falsa applicazione degli artt. 6-bis della legge nl 241 del 1990 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013, disposizioni che sarebbero, entrambe, impropriamente richiamate nella motivazione del provvedimento impugnato in quanto l’applicazione di esse presuppone l’individuazione di una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità, che nella specie sarebbe palesemente assente, non essendo sufficiente ad integrare una fattispecie di incompatibilità il fatto che la ricorrente era assegnista di ricerca per un progetto presso la cattedra del professore; 
2) “Illogicità e irragionevolezza; violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990”: non sarebbe stato chiaramente individuato dall’Amministrazione l’interesse pubblico che, necessariamente, deve supportare l’adozione di un atto di ritiro, atteso che non vi era nella specie alcuna illegittimità da rimuovere; al contrario, a dire della ricorrente, la scelta dell’Ateneo sembra piuttosto condizionata dalla esigenza di fronteggiare le reiterate e plurime richieste e diffide provenienti dal controinteressato, in concomitanza con la conclusione della procedura selettiva, con esito per lui sfavorevole.
3. Si è costituita, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” che, in data 3.3.2016 (prot. Università n. 6378 del 27.2.2017) ha depositato apposita relazione difensiva a firma del Direttore Generale (trattasi del medesimo documento nuovamente prodotta nel sistema PAT in data 16.3.2017, in quest’ultimo caso con più ampia allegazione documentale), ove si ricostruisce in modo analitico l’intera vicenda che ha condotto all’adozione del decreto impugnato e si deduce, in chiave difensiva, la legittimità della condotta dell’Ateneo che valorizza quanto esposto nell’atto di annullamento in autotutela, per riaffermarne la fondatezza alla luce degli artt. 51 e 52 c.p.c., 6-bis della Legge n. 241 del 1990 e, infine, 7 del d.P.R. n. 62 del 2013, previsioni alle quali la presente fattispecie sarebbe riconducibile, stante la situazione di incompatibilità in cui versava il Presidente della Commissione sulla base dei dati fattuali già esposti, i quali sarebbero stati idonei a minare le condizioni di imparzialità in relazione all’esercizio della sua funzione.
4. Si costituto in giudizio in data 6 marzo 2017 il controinteressato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il quale ha notificato in data 3 marzo 2017 a mezzo PEC alla dott.ssa [#OMISSIS#] e all’Università resistente, atto di “controricorso con ricorso incidentale e domanda riconvenzionale” nel quale la parte, in funzione difensiva e per la reiezione le ricorso introdotto, deduce che: fra il prof. [#OMISSIS#] e la dott.ssa [#OMISSIS#] si sarebbe instaurato un rapporto duraturo e continuativo per avere quest’ultima ottenuto un assegno di ricerca dal 2012 ad oggi, con incarico da svolgere secondo le indicazioni del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], come si evincerebbe dai contratti di collaborazione (docc. 10-12 controint.); la ricorrente è autrice di articoli apparsi su riviste per la preparazione agli esami di abilitazione forense oppure in riviste online, (peraltro in certi casi non pertinenti al settore concorsuale) ove compare anche il nome del prof. [#OMISSIS#] nel comitato scientifico; gran parte degli elaborati elencati dalla ricorrente nel proprio curriculum riguarderebbero materie del tutto estranee al diritto commerciale (a pag. 21 e pag. 22 del controricorso vengono citati n. 4 articoli riguardanti il diritto agrario, piuttosto che il diritto commerciale); lo stesso professore ordinario avrebbe poi avuto un ruolo preponderante nell’ambito della procedura selettiva per cui è causa (promotore, presidente ecc.); inoltre il lavoro monografico dichiarato dalla dott.ssa [#OMISSIS#], dal titolo “La continuità dell’impresa”, sulla base di un controllo asseritamente effettuato presso la Biblioteca Centrale di Firenze (deputata al deposito legale dei lavori monografici) sarebbe uno scritto di sole 35 pagine e, pertanto, non tale da potersi definire “monografia”. In base agli elementi sopra esposti, il dott. [#OMISSIS#] ritiene evidente lo stato di conflitto di interessi tra Presidente della Commissione e candidata risultata vincitrice, essendo a suo avviso sufficienti situazioni in grado di compromettere anche solo potenzialmente l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale (cita a supporto la delibera ANAC n. 1305 del 21.12.2016; nonché Cons. St. sez. VI, n. 1788 del 2015). Sotto altro profilo vengono criticati, come sintomatici dell’assenza di imparzialità in capo all’organo valutativo, due criteri fissati dalla Commissione che, da un lato, ha attribuito rilievo alla dimostrazione di potenzialità scientifiche e didattiche in più versanti del settore scientifico disciplinare (così favorendo, ad avviso del controinteressato, l’odierna ricorrente); dall’altro, ha ridotto l’incidenza dei lavori monografici sul punteggio finale della selezione, poiché se ne è prevista la valutazione nel “calderone” delle pubblicazioni minori, con possibilità di ottenere al massimo 2,5 punti; in tal modo sarebbe stata penalizzata la monografia presentata dal dott. [#OMISSIS#] (che rivendica, per essa, “almeno 10 punti”). Infine, nell’ampia difesa svolta, l’odierno controinteressato assume altresì che:
– la ricorrente avrebbe presentato alla Commissione come “interventi” a convegni quelle che, invece, dovrebbero considerarsi come mere attività didattiche;
– la Commissione ha immotivatamente attribuito 11 punti alla dott.ssa [#OMISSIS#] in relazione alla discussione su titoli e pubblicazioni scientifiche contro i 9 assegnati al dott. [#OMISSIS#]; inoltre la ricorrente avrebbe manifestato nel colloquio finale delle gravi carenze nella conoscenza della lingua inglese, per le quali anche i 2 punti (su 5), a lei assegnati sarebbero eccessivi. 
Sul controricorso del dott. [#OMISSIS#].
5. Con il medesimo atto (vedi par. 4, pag. 31 e ss.) il controinteressato ha anche proposto ricorso incidentale nei seguenti termini: il decreto prot. n. 2579/2016 del 23.11.2016, assunto dal Pro-Rettore dell’Università resistente, per l’annullamento in autotutela degli atti e delle valutazioni della Commissione giudicatrice, sarebbe illegittimo nella parte in cui ha ritenuto di invalidare la valutazione positiva comunque ottenuta dal candidato [#OMISSIS#]; il provvedimento, a suo dire, avrebbe dovuto accertare la sola incompatibilità della Dott.ssa [#OMISSIS#], escludendo solo quest’ultima, mantenendo invece la piena validità ed efficacia degli atti prodromici, endo-procedimentali e finali emessi relativamente alla posizione del candidato Avv. [#OMISSIS#]., nei confronti del quale dovrebbero mantenersi (o meglio, essere ripristinati) il risultato di idoneità e il relativo punteggio. Inoltre, sulla base delle medesime deduzioni sintetizzate nel precedente paragrafo e convertite in censure incidentali attinenti agli errori che la Commissione avrebbe commesso, nella valutazione dei candidati e nella predisposizione dei criteri, (cfr. pagg. 34-40 ric. inc.), il ricorrente incidentale, ritenendo di avere dimostrato la superiorità del proprio curriculum rispetto a quello della dott.ssa [#OMISSIS#], conclude nei seguenti termini (pag. 40 ric. inc.): “Una volta accertata e dichiarata l’illegittimità dell’autotutela di cui sopra, si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale, anche sostituendosi o facendo sostituire mediante la nomina di una Commissione ovvero un Commissario ad acta, ordini a TOR VERGATA la chiamata dell’Avv. [#OMISSIS#] nel posto messo a disposizione con il bando di cui al presente giudizio con la relativa instaurazione del rapporto di lavoro subordinato così come previsto per legge, alla luce – si ribadisce – sia del curriculum sia della idoneità dallo stesso acquisita, come risultante agli atti di codesta Amministrazione, con contestuale revoca e/o annullamento in parte qua del decreto rettorale n. 2579 del 23 novembre 2016”.
6. In esito alla camera di consiglio del 5 aprile 2017 (in vista della quale sia la ricorrente che il controinteressato hanno prodotto ulteriori memorie), la Sezione adottava l’ordinanza n. 1784 nella quale, con articolata motivazione, il Collegio motivava l’accoglimento dell’istanza di sospensiva avanzata dalla dott.ssa [#OMISSIS#] con il ricorso introduttivo nei termini di seguito trascritti:
“Considerato che il decreto rettorale impugnato sembra porsi in controtendenza rispetto all’orientamento consolidato secondo cui le cause di incompatibilità che possono investire il rapporto tra un componente di una Commissione di concorso (nella specie, il Presidente) ed un concorrente (nella specie, la dott.sa [#OMISSIS#]) devono ricondursi ad una delle fattispecie di cui all’art. 51 c.p.c., le quali hanno carattere tassativo e non sono integrate dal mero ricorrere di collaborazioni accademiche prive dei caratteri di un vero e proprio sodalizio professionale, di cui può essere sintomatica una cointeressenza economica ovvero, più ampiamente una comunione di interessi economici e di vita (vedi da ultimo Cons. Stato sentenza n. 1628 del 2016); Ritenuto che, per assurgere a causa di incompatibilità del valutatore, la collaborazione tra quest’ultimo ed uno o più candidati (evento assolutamente normale e fisiologico all’interno di comunità scientifiche di settore, costituite da una cerchia più o meno ristrette di studiosi) assume rilevanza soltanto se sistematica, stabile e continua al punto da integrare il predetto sodalizio professionale, mentre, viceversa, siffatte, pregnanti caratteristiche non sembrano configurabili nel caso di specie dove la dott.ssa [#OMISSIS#] ha conseguito soltanto, con il tutoraggio del Presidente della Commissione, un assegno di ricerca e, molti anni prima, il dottorato di ricerca, avendo comunque al suo attivo una significativa carriera accademica (convegni, pubblicazioni, docenze ecc.) del tutto indipendente; (…omissis…); Ritenuto che, per quanto precede, debba trovare accoglimento la domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e, per logica implicazione, degli ulteriori che sulla base di essi sono stati adottati; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare proposta e sospende, per l’effetto, l’efficacia e l’esecuzione degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 22 novembre 2017, ore di [#OMISSIS#]; spese di fase compensate.”.
I motivi aggiunti proposti dalla ricorrente con atto depositato in data 31.3.2017. 
7. Con tale atto parte ricorrente, venuta a conoscenza del decreto rettorale D.R. n. 289 del 09/02/2017 (con il quale, a seguito dell’annullamento degli atti della precedente Commissione e del decreto rettorale che la nominava veniva nominata la nuova Commissione esaminatrice della selezione pubblica per ricercatore in oggetto), ha impugnato quest’ultimo provvedimento per illegittimità derivata della nuova Commissione, stante la piena legittimità, nella prospettiva ricorsuale, della Commissione che già aveva operato e dei risultati della selezione.
8. L’ordinanza cautelare adottata da questa Sezione è stata impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato dal solo controinteressato. Con ordinanza n. 3313 del 4.8.2017 il Giudice di Appello ha respinto il gravame co